AL "PERTINI" CI VORREBBE PERTINI

DI Silvio Viale

La decisione di introdurre un ticket per le prestazioni di pronto soccorso rischia di penalizzare ulteriormente l'accesso alla contraccezione di emergenza (CE), rendendo improcrastinabile un intervento del ministro per eliminare l'obbligo della ricetta per la "pillola del giorno dopo". L'attribuzione di un ticket di 25 Û, affidato all'arbitrio del medico di turno, espone la donna ad un ingiustificato atteggiamento punitivo da parte di medici ignoranti o ideologicamente prevenuti. Significativa è la decisione di una commissione di medici dell'Ospedale Pertini di Roma, ASL Roma B, di attribuire il "codice bianco" alla contraccezione di emergenza. Questa decisione è figlia del disinteresse politico sulla CE, per cui non ci si cura affatto che una donna possa ricorrervi in tempo utile, qualora sia incorsa in un incidente contraccettivo. Molti medici di base e dei pronto soccorso si rifiutano di prescrivere la CE, considerandola erroneamente una prestazione specialistica ginecologica, mentre altri si appellano ad una inesistente possibilità di "obiezione di coscienza", non prevista da alcuna legge. Non stupisce quindi che i colleghi Giannotta, Piscioneri, Pagnanelli, Cinque, Marini e Giovannini, colpiti da un furore sessuofobo e punitivo, abbiano optato per il codice bianco, abbiano predisposto un consenso informato e abbiano definito un percorso a tutela dei medici obiettori che prevede un'ulteriore peregrinare della donna. Insomma tutto quanto di più schifoso sia stato documentato da inchieste televisive. Non conosco nel dettaglio il documento "scientifico" a supporto della decisione, che forse per pudore hanno prudentemente evitato di diffondere, ma sono certo che in esso non troverete gli standard scientifici della letteratura internazionale, delle linee guida delle principali società scientifiche e dei documenti delle agenzie dell'OMS. Da un punto di vista farmacologico è inaccettabile che la prescrizione di una singola dose di levonorgestrel di 1,5g, una tra le più innocue ricette che un medico possa compilare, che non presenta controindicazioni cliniche e che non necessita di visite o accertamenti medici, trovi così tante resistenze da parte di molti medici, anche se capisco che l'obbligo di ricetta per una circostanza, l'avvenuto rapporto (non verificabile) possa creare frustrazione nel medico che deve prescrivere sulla fiducia un farmaco che dovrebbe essere da banco. Come non percepire come "rompico..." le donne (i loro compagni restano nell'ombra...) che a tutte le ore vengono a chiederti una ricetta, proprio a te. Eppure il concetto di urgenza è stato precisato nel 2001 dal TAR del Lazio, secondo cui " le caratteristiche del farmaco si traducono in specifiche regole comportamentali a carico del medico, che è tenuto a prescriverlo in presenza dei presupposti di emergenza e nei limiti idonei ad eliminare il paventato rischio di gravidanza." A tal proposito occorre ricordare che l'efficacia nel prevenire il concepimento diminuisce con il tempo, essendo massima entro le 12 ore e dimezzandosi ogni 12 ore, ovvero passando dal 95 % delle prime 24 ore, all'85 % a 48 ore e al 58 % a 72 ore. Nella sentenza si osserva come "la nozione di emergenza, che costituisce presupposto per la somministrazione, va considerata in senso strettamente oggettivo - e cioè come evento critico, suscettibile di introdurre la possibilità di una gravidanza non desiderata, cui si intende porre rimedio con carattere di immediatezza, indipendentemente dal grado di volontarietà o colpa dell'interessato nel determinarlo; ciò in base ad un criterio che è comune alla somministrazione di ogni presidio terapeutico, che ha luogo in base al dato obiettivo della condizione fisiologica dell'individuo prescindendo da ogni valutazione circa il concorso psichico dello stesso nel determinarne le cause". Ridicola è, poi, la pretesa di far sottoscrivere un consenso informato, soprattutto se questo non è richiesto per la prescrizione di altri farmaci, come ad esempio gli antibiotici, considerando che la CE non è somministrata direttamente dal medico e che la donna, ottenuta la ricetta non è assolutamente obbligata ad assumerla. A differenza delle informazioni scritte, che possono essere consegnate alla donna, la sottoscrizione di un documento non richiesto per altri farmaci diventa una imposizione vessatoria tesa a creare dubbi non giustificati e a scoraggiare il ricorso alla CE. Per quanto riguarda l'obiezione di coscienza, occorre chiarire che il nostro ordinamento la prevede solo in quattro casi: rifiuto del servizio militare, sperimentazione sugli animali, interruzione volontaria della gravidanza e procreazione medicalmente assistita. Solo una decisione politica della Commissione Nazionale di Bioetica, tuttora non suffragata da alcun provvedimento legislativo, ha ipotizzato la possibilità dell'obiezione di coscienza per la CE. In ogni caso, soprattutto quando il medico ricopre l'incarico di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, nessuna obiezione può ledere il diritto del paziente ad una prestazione efficace, in particolare se il ritardo può provocare un danno. Nel caso della CE, cioè di una semplice prescrizione di medicina generale, come ha ribadito recentemente il presidente dell'Ordine dei Medici, il medico "deve provvedere nell'ambito delle proprie responsabilità, affinché la richiedente possa accedere con tempi e modalità appropriate alla prescrizione". E' quindi limitativo e pericoloso che nel documento dell'Ospedale Pertini si preveda da una prescrizione specialistica, non necessaria, per un percorso che giunge ad allontanare la paziente dall'ospedale. Se si ritiene che debba essere un ginecologo a prescrivere la CE, come si può pensare che debba farlo un medico di base o di guardia medica? Che costoro non debbano inviare la paziente al ginecologo? Incoerente e ridicolo. Sul meccanismo d'azione, rimandando ad un articolo più approfondito in corso di pubblicazione su "BIOETICA - rivista interdisciplinare", debbo denunciare la superficialità con la quale il CNB ha affrontato la questione, al solo fine politico di legittimare una inesistente azione abortiva. Senza entrare nel merito del concetto di gravidanza, come definita dall'OMS, devo fare notare come per la legge 194/78 l'obiezione di coscienza può essere invocata solo in caso di gravidanza diagnosticabile (positività HCG) e che per la legge 40/2004, non essendoci la certezza dell'embrione, solo nelle condizioni determinate dal trattamento medico. In entrambi casi non per ipotesi astratte non verificabili. N e l merito del meccanismo di azione, nel 2005, il Dipartimento di Salute Riproduttiva e Ricerca dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction, ha affermato in un documento che "la contraccezione di emergenza con levonorgestrel ha dimostrato di prevenire l'ovulazione e di non avere alcun rilevabile effetto sull'endometrio (la mucosa uterina) o sui livelli di progesterone, quando somministrata dopo l'ovulazione", escludendo quindi un effetto intercettivo su un eventuale ovulo fecondato. Tornando allo stupefacente documento dei sei medici del Pertini, devo osservare come nella regione Piemonte, già alcuni anni fa un assessore di AN aveva predisposto che il ticket non fosse dovuto nelle ore di chiusura dei consultori. Una decisione di buon senso, considerato che i consultori hanno orari variabili e presenze non continuative del medico, che nessuno di noi è in grado di conoscere l'effettivo orario del medico di famiglia e che quasi mai il servizio di guardia medica ha una postazione fissa per le ricette. Sarebbe curioso sostenere che la donna, in alternativa al pS, dovesse chiamare la guardia medica al domicilio. Coerentemente l'Ospedale S.Anna nel triage ha attribuito il codice verde, urgenza media, alla CE, confermando la scelta anche in occasione del ticket. Avviandomi alla conclusione, mi pare evidente che l'abolizione della ricetta ridurrebbe ogni tipo di conflittualità sulla natura della prescrizione, sull'obiezione e sul diritto alla prestazione, restituendo la responsabilità etica all'individuo, nel caso specifico alla donna che necessita della CE. Non esistono obiezioni scientifiche e sanitarie, poiché la CE soddisfa tutti i criteri di un prodotto da banco: tossicità molto bassa, nessun rischio di sovradosaggio, nessuna dipendenza, nessuna necessità di accertamenti medici, né di monitoraggio della terapia, non significative controindicazioni mediche, non teratogeno, facile identificazione del bisogno, semplice da usare, dosaggio preciso, nessuna interazione farmacologica di rilievo, nessun pericolo in caso di assunzione impropria e minime conseguenze in caso di uso ripetuto, o ravvicinato nel tempo. Insomma è meno pericolosa di qualunque antinfiammatorio o antidolorifico da banco. E' un provvedimento suggerito dalle agenzie dell'OMS e dal 1999 ad oggi è diventato un prodotto da banco in molti paesi. Nel 2006 anche negli Stati Uniti con addirittura il sostegno di Bush. E' un prodotto da banco in una ventina di paesi europei. Non lo è ancora in Italia, Germania, Spagna e Irlanda, nonostante anche questi paesi siano firmatari di una risoluzione del Consiglio d'Europa del 15 marzo 2000 (Resolution on the classification of medicines which are obtainable only on medical presciption Ed. 2005), che inserisce il levonorgestrel per la CE tra i farmaci vendibili OTC "over the counter". Di fronte a tutto ciò, c'è da chiedersi perché un ministro donna non sia ancora intervenuto per garantire la massima efficacia della CE per le donne, per evitare loro inutili mortificazioni e per superare i malumori, a volte ingiustificati altre volte comprensibili, dei medici verso una prestazione che non necessita di diagnosi medica ed è riconducibile al libero arbitrio dell'individuo. Come dimostrato in altri paesi con l'abolizione della ricetta non vi sono danni ma solo vantaggi. Mi auguro che i sei del Pertini rivedano la loro decisione e si uniscano nella richiesta di abolire la ricetta.

Mercoledì, 21 novembre, 2007 - 16:27
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