Interrogazione parlamentare

Il medico obbligato a motivare il diniego

di Eugenia Roccella

Per la contraccezione d'emergenza è necessaria una prescrizione medica, non specialistica; qualunque medico è tenuto alla prescrizione, ma, se ritenesse di non doverlo fare, dovrebbe riportare sul documento clinico le motivazioni del diniego, affinché il documento possa essere utilizzato nel rapporto con altri medici, o per gli usi consentiti dalla legge a tutela della mancata prestazione medica. Il Comitato Nazionale per la Bioetica in data 28 maggio 2004 ha approvato una nota in tema di contraccezione d'emergenza e obiezione di coscienza, nella quale si afferma "ritenuta unanimemente da accogliersi la possibilità per il medico di rifiutare la prescrizione o la somministrazione di LNG (levonorgestrel, ndr), si è svolta all'interna del CNB un'ampia discussione sulle motivazioni di tale possibilità, configurandosi unanimità sul fatto che il medico il quale non intenda prescrivere o somministrare il LNG in riferimento ai suoi possibili effetti post-fertilizzazione abbia comunque il diritto di appellarsi alla "clausola di coscienza", dato il riconosciuto rango costituzionale dello scopo di tutela del concepito che motiva l'astensione (cfr. p. es. Corte cost. n. 35/1997), e dunque a prescindere da disposizioni normative specificamente riferite al quesito in esame. Il riferimento alla "clausola di coscienza" riflette, d'altra parte, quanto già previsto dal codice Deontologico della FNMOCeO del 2006, che all'articolo 22 recita: "Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocimento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile
informazione e chiarimento"
 

Mercoledì, 29 luglio, 2009 - 18:06
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