Interrogazione parlamentare

 

Il medico obbligato a motivare il diniego

di m.parachini

Nella risposta del Sottosegretario Roccella vi è un’importante precisazione che dovrebbe essere resa nota a tutti i presìdi deputati alla prescrizione della contraccezione d’emergenza,quando viene specificato che “qualunque medico è tenuto alla prescrizione, ma, se ritenesse di non doverlo fare, dovrebbe riportare sul documento clinico le motivazioni del diniego, affinché il documento possa essere utilizzato nel rapporto con altri medici, o per gli usi consentiti dalla legge a tutela della mancata prestazione medica”. Questo deve rappresentare finalmente la cessazione dell’attuale modalità – illegale - con cui in molti Pronto Soccorso, per esempio, la donna viene mandata via senza alcuna testimonianza scritta dell’avvenuto accesso presso la struttura da parte dell’utente.
Sarà a quel punto compito del medico quello di specificare sulla base di quale normativa viene avanzato il diniego, se in base ad una già avvenuta obiezione di coscienza notificata ai sensi della legge 194 alla Direzione Sanitaria (nel qual caso comunque resta valido l’art.9 della legge che precisa : “ Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. .. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.”) o sulla base del codice Deontologico della FNMOCeO del 2006.
 

Mercoledì, 29 luglio, 2009 - 18:09
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