Testamento Biologico

Ci vuole "giudizio"

di mauro barni

Nonostante
alcune prudenti
resistenze
paternalistiche,
dottrine e prassi
giuridiche si
sviluppano nel
senso del
primato della
volontà
autonomamente
manifestata
dalla persona
assistita

Dal caso di Eluana Englaro al caso di Piergiorgio Welby, passando per le volontà dei testimoni di Geova, la giurisprudenza ha dato la legittimazione e la sostanziale validazione delle direttive anticipate, in un'ottica di grande respiro personalistico

Commentando sulla «Rivista Italiana di medicina Legale» (2008, p. 607) la "problematica" sentenza della Cassazione Civile sul caso Englaro (Sez. I, n. 21748 del 16 ottobre 2007), Gianfranco Iadecola, un giurista cattolico di grande spessore e onestà intellettuale, sottolinea con serenità, la palese legittimazione e la sostanziale validazione delle direttive anticipate, soprattutto quando esse siano indirizzate ad ottenere la desistenza terapeutica, anche nei confronti di trattamenti di sostegno vitale. Evidentemente, si tratta di un progresso giudiziario, che trae significato e sostanza dottrinaria e culturale dai ben noti principi costituzionali, dalla Convenzione Europea di Bioetica, dal Codice stesso di Deontologia Medica, che hanno sostenuto un orientamento di grande respiro personalistico, che ormai anima la più attenta e sensibile speculazione giuridica e medico-legale (oltre che politico- culturale).

Nonostante alcune prudenti resistenze paternalistiche, esso si sviluppa nel senso del primato, assoluto e incondizionato, della volontà autonomamente manifestata della persona assistita, naturalmente edotta in maniera esaustiva e amorevole dalle conseguenze che possano prodursi, in caso di rifiuto, a danno della sua salute o della sua stessa sopravvivenza. Sicché il sanitario non rischia conseguenze giudiziarie ove documenti che il paziente consapevole, edotto e per sua espressa volontà non curato o non più curato con mezzi straordinari, venga a morte; ove invece «intervenga o protragga l'intervento nonostante il rifiuto espresso dal malato» può andare incontro, per manifesta violazione dell'altrui libertà del volere a procedimento penale per il delitto di violenza privata (punito a querela di parte ai sensi dell'art. 610 c.p.).

Ed è in questa ottica che il giudice Zaira Secchi, del Tribunale di Roma, in sede di udienza preliminare, risolveva (sia pure con argomentazioni discutibili) il procedimento nei confronti del dottor Mario Riccio reo di aver posto fine all'agghiacciante tortura perpetrata su Piergiorgio Welby. Ma fin qui si versa in un ambito in cui l'afflato "volontaristico" si fa ancora sentire in tutta la sua attualità e in tutta la eccellenza morale che ne promana rivendicando la inviolabilità dei valori di libertà e di dignità quando proclamati da chi per essi la vita stessa rifiuta. Così come il medico è tenuto a «rispettare la volontà del testimone di Geova, a non sottoporlo cioè alla trasfusione di sangue rifiutata» (pur difendendone con approssimato fervore terapeutico la sopravvivenza), è del pari obbligato (vedi anche Cassazione penale, Sezione I, n. 2664/2002) ad interrompere la prestazione curativa in atto ed a cessare la pratica della respirazione assistita a mezzo di ventilatore meccanico, allorché il paziente la rifiuti magari revocando in condizioni di - persistente - lucidità mentale, un consenso precedentemente espresso. Da questa chiarissima pietra miliare che segna il limite tra capacità- libertà di volere e perduta o assente coscienza del malato, si sviluppa una via nuova e luminosa, lungo la quale l'autonomia della persona, espressa in un testamento di vita o garantita da un legale rappresentante, esige un percorso non deviato e tanto meno interrotto da incalliti pregiudizi, timorose trepidazioni, rigorismi ideologici, un percorso che non può essere raccomandato dalla persona stessa quand'ancora cosciente, mediante lo strumento delle direttive anticipate, non certo obbliganti se futili, estranee al decoro professionale o, ad avviso del Codice Deontologico dei Medici, dirette a sollecitare un'uccisione pietosa (mercy killing) ma assolutamente ineludibile se orientata verso il naturale epilogo di una terminalità spesso - paradossalmente - "senza fine".

E così la sentenza di Cassazione relativa al Eluana Englaro, stabilisce, con una luminosità prospettica espressiva di una tensione morale evidentemente non limitata allo stato vegetativo permanente, la legittimità e, specularmente, la doverosità medica della disattivazione (e prima ancora della inattuazione) di un presidio capace solo di prolungare una vita ormai effimera e sfuggente, sempre che ricorrano due essenziali presupposti, e cioè che a) «... la condizione ... sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona non abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pur esile recupero della coscienza e di un ritorno ad una percezione del mondo esterno»; b) «e sempre che tale istanza sia realmente espressiva - in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti - delle volontà dell'interessato, tratti anche in assenza di un testamento biologico assolutamente dirimente persino dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti corrispondenti ad un modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona».

Così del resto si comportò la Corte Suprema degli U.S.A. nel ben noto caso Cruzan e così ci si comporta in molti altri Paesi sulla scorta di linee-guida assolutamente garantiste - ed è venuto il tempo anche per l'Italia - ove i giudici della Cassazione hanno scandito, una esaltante interpretazione del significato supremo, sul piano etico e giuridico, delle personali opzioni sull'esito della vita, siano esse direttamente espresse, ovvero tradotte in un testamento di vita ovvero infine tracciate in una personale pagina dei valori con i caratteri non indecifrabili dalla documentazione biografica, dello stile esistenziale e del coerente esprimersi di una personalità anche nei comportamenti decisivi. Quando naturalmente non soccorra o sia ormai inapprezzabile la voce della persona, assume un logico ruolo un testamento biologico tradotto in forme giuridicamente previste e magari formalizzate per la redazione, la conservazione, la esibizione. Viene così a perdere gran parte della sua presunta insostituibilità e della sua effettiva credibilità una specifica legge, che semmai può stabilire alcune modalità pratiche, ma non altro.

Naturalmente, la rinuncia ad una legge specifica sulle direttive anticipate, non può non tener conto delle preoccupazioni dei medici, dalle possibili denunce e sequele giudiziarie, della non obbligatorietà e non vinconatività delle scelte predeterminate, delle esigenze, in definitiva, di dare maggior peso e forza al Codice dei medici, di dar voce ai legali rappresentanti, di garantire e documentare le ragioni delle scelte, infondendo serenità di giudizio e armonia di rapporto. E proprio in tal senso si è pronunciato il Giudice tutelare di Modena, con la nomina (ai sensi dell'articolo 408 del Codice Civile) di un amministratore di sostegno con il mandato di considerare, discutere e ottenere, in nome e per conto di una anziana paziente (affetta da sclerosi laterale amiotrofica, con gravissima insufficienza respiratoria ed in stato mentale compromesso da "deflessione del tono dell'umore" e da sindrome ansiosa), ribelle ad ogni insistenza sanitaria sul passaggio, mediante tracheotomia, alla respirazione meccanicamente assistita, un intervento ormai privo di qualsiasi prospettiva terapeutica; b) sollecitare "con la maggiore tempestività e anticipazione consentite, le cure palliative più efficaci al fine di annullare ogni sofferenza della persona" che pochi giorni dopo si spegneva serenamente.

E mi piace terminare con le parole del giudice modenese, che dopo aver valorizzato nei modi e nei termini stessi della Cassazione Civile la esigenza di rispettare le volontà espresse dal paziente, tradotte o meno in direttive anticipate, di chi «null'altro chiede se non che si compia spesso il processo biologico. Il diritto vivente, in vari e multipli livelli, ha già tracciato linee di grande rilevanza e lungimiranza in ordine, soprattutto alle scelte di fine-vita. Non resta che conoscerle, farle conoscere ed applicarle, libere come sono dalle macchinosità compromissorie, che hanno frustrato il varo di una disciplina condivisa. Le soluzioni giurisprudenziali sembrano idonee e giuste, degne di una democrazia che abbia a cuore la tutela della vita e della salute armonizzata con i fondamentali diritti e valori della persona".

UN PAPA LUTERANO?

Benedetto XVI ha ammonito che la comunione è sacramento riservato ai "puri", quelli che sono mondi di peccato. Indirettamente, rispondeva ad una sorta di appello di Berlusconi, che qualche giorno prima si era chiesto perché mai i divorziati non possano ricevere l'ostia benedetta.Papa Ratzinger è stato categorico: per questi peccatori,niente da fare.Ha però addolcito la pillola: i divorziati esclusi dal sacramento della comunione - ha detto - possono ardentemente agognarlo, sperare di accedervi: questa loro fede sarà sufficiente a salvarli. Ora, a noi pare che questa tesi, della fede salvifica al di là delle opere,sia propria di Lutero:"Pecca fortemente,proclamava costui, ma abbi fede e sarai salvato".Proprio su questo discrimine si fonda la sua separazione dalla chiesa cattolica. E'bello che il papa rivaluti il grande eretico.Purché la rivalutazione non venga intesa come una concessione, se non proprio un invito, al matrimonio facile. Ma, in tal caso, perché poi escludere il preservativo,la pillola,l'aborto?

Martedì, 8 luglio, 2008 - 17:36
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