Commento dell' Avv.Maria Grazia Scacchetti* al decreto del Dott.Guido Stanzani, Giudice Tutelare del Tribunale di Modena


Il testamento biologico è già previsto e disciplinato dalla legge italiana.

Il leading - case del Giudice Tutelare del Tribunale di Modena ne è la prova.
Infatti con il decreto 13 maggio 2008 il dott. Guido Stanzani, in funzione di Giudice Tutelare del Tribunale di Modena, ha affrontato la delicata questione della possibilità di nominare un amministratore di sostegno autorizzandolo a negare, in nome e per conto del beneficiario, eventuali trattamenti terapeutici futuri ai quali l'interessato, nella pienezza delle proprie facoltà, abbia chiaramente negato di voler essere sottoposto.

Nel caso sub iudice è stata la Responsabile dell'Ufficio Tutele dell' USL di Modena, in data 9.5.2008, ad adire il G.T. richiedendo la designazione di un amministratore di sostegno ad una signora, coniugata con quattro figli, affetta da "sclerosi laterale amiotropica con grave insufficienza respiratoria in ventilazione meccanica non invasiva continua" ricoverata dal 6.5.2008 presso la clinica neurologica dell'Istituto Ospedaliero locale.

La Responsabile - stante la grave ed irreversibile situazione clinica della paziente - ha prospettato al G.T., da un lato, che la paziente, in grado di intendere e di volere, aveva manifestato chiaramente la propria volontà di non essere sottoposta a manovre rianimatorie invasive che la avrebbero portata ad essere tracheostomizzata e, dall'altro, l'esistenza del notevole rischio, per l'interessata, di addivenire ad una crisi respiratoria tale da indurla in uno stato confusionale con perdita di capacità autodeterminativa e conseguente esigenza, per i sanitari, di praticare l'intervento di tracheostomia. Perciò la richiesta di un sostegno per la persona risultava, a suo giudizio, indispensabile "per sostituirla nell'atto di diniego del consenso alla specifica pratica medica, una volta sopravvenuta la sua incapacità ...".

Il magistrato ha visitato l'interessata raccogliendo la sua precisa volontà "di non intendere di essere sottoposta alla pratica invasiva contestualmente manifestando una coraggiosa coscienza delle conseguenze probabilmente infauste della propria scelta" ed, avvalendosi del quadro normativo vigente, ha accolto il ricorso ed ha nominato il marito quale amministratore di sostegno a tempo determinato, con attribuzione del potere-dovere di "negare, in nome e per conto della beneficiaria, il consenso ai sanitari coinvolti a praticare ventilazione forzata e tracheostomia all'atto in cui, senza che sia stata manifestata contraria volontà della persona, l'evolversi della malattia imponesse, la specifica terapia salvifica" nonché di "richiesta ai sanitari di apprestare, con la maggiore tempestività e anticipazioni consentite, le cure palliative più efficaci al fine di annullare ogni sofferenza alla persona".

Il 28 maggio 2008 la signora si è spenta all'esito del proprio percorso biologico naturale, con l'assistenza dei medici e senza dover subire quell'accanimento terapeutico che non voleva!
Con il decreto in commento il Giudice Tutelare di Modena ha individuato nell'amministratore di sostegno - introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 - lo strumento giuridico idoneo a conferire validità ed efficacia vincolante alla volontà espressa anticipatamente dalla persona in ordine ai trattamenti sanitari e chirurgici per il tempo in cui la stessa dovesse essere priva di capacità di intendere e di volere

L'amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare col compito di assistere e, nei casi più gravi, di sostituire la persona incapace di provvedere da sola ai propri interessi negli atti che non è in grado di compiere.
Questa legge ha espressamente previsto, fra l'altro, il diritto della persona di designare, con un atto pubblico od una scrittura privata autenticata (art. 408 c.c.), un amministratore di suo gradimento in previsione della propria eventuale futura incapacità. È pertanto giuridicamente fondato ritenere che questo strumento possa essere utilizzato anche per dare disposizioni di diniego di trattamenti di sopravvivenza (alimentazione, idratazione e ventilazione forzate ma anche dialisi, trasfusioni, terapie antibiotiche) per le ipotesi di situazioni di incoscienza riferite ad uno stato di irreversibili danni cerebrali.

In forza del provvedimento del giudice tutelare e della volontà espressa in nome e per conto dell'incapace dall'amministratore di sostegno a tal fine incaricato, i medici sono tenuti al rispetto della volontà espressa dalla persona quando era in stato di piena coscienza dando attuazione, per l'ennesima volta, al suo diritto costituzionale all'autodeterminazione sulla propria morte e sulle relative modalità.

Insomma, dopo anni di sterili dibattiti politici e di proposte di legge cadute nel nulla, oggi, grazie al leading case del Giudice Tutelare di Modena, si può finalmente ritenere che un intervento del legislatore volto ad introdurre e disciplinare il cosiddetto testamento biologico sarebbe superfluo.
Nel nostro ordinamento, infatti, esistono già il diritto all'autodeterminazione (costituzionalmente sancito dagli art.li 2, 13 e 32 Cost.), lo strumento idoneo a dare validità e forza vincolante alle proprie volontà (l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di cui all'art. di cui all'art. 408, comma 2°, c.c.) e l'istituto processuale di cui avvalersi (l'amministratore di sostegno).

*Avvocato e Docente di Diritto Romano presso l'Università di Modena e Reggio Emilia 

Giovedì, 29 maggio, 2008 - 14:58
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