Contro Eulana, una medicina anelante e blindata impunità

di Giulia Simi

Non ci sembra giusto, a questo punto della tristissima vicenda di Eluana, che appassionatamente unisce quanti ancora credono nella dignità della persona e nei diritti di libertà, lasciarsi andare all'"apatia dopo principio" (emersa anche in alcuni settori del mondo laico) nella chimerica attesa di un'ipotetica disciplina normativa dl testamento biologico, subordinandovi ogni decisione ed ogni coraggioso (e autorizzato) intervento liberatorio. Peccato di ingenuità! Posto che, in effetti, le iniziative parlamentari e i pretestuosi ricorsi sono diretti ad affrettare una (fortunatamente improbabile) norma ambigua e condizionata, capace solo di interrompere per sempre la evoluzione del diritto vivente nel segno e nel senso del dettato costituzionale. E non è purtroppo inascoltato l'ingannevole canto delle sirene che alimenta le aspirazioni della più tremebonda medicina ad un sopore decisionale cui prudentemente aspira. La medicina c.d. difensiva, anelante ad una "blindata" impunità, rimane così sorda all'etica della responsabilità e della autonomia, sensibile invece agli anatemi di alcune gerarchie confessionali ed agli "avvertimenti" di qualche Procuratore, che trascura una lettura delle vigenti norme, guidata e ispirata dall'art. 32 Cost., dalle Convenzioni europee, dal Codice di Deontologia Medica nonché dalla sempre più convincente ed attenta elaborazione giurisdizionale che, in sede di Corte Suprema, ha fugato, per quanto attiene la fattispecie, le incertezze lombarde.
Non si comprende altrimenti una così pervicace titubanza che attanaglia presidi sanitari e persino istituzionali, a meno che non si voglia ravvisarvi, la indifferenza verso meditati prodotti del potere giudiziario, quando configgenti con qualche dogmatismo ideologico, da non intendere ancora legittimato alla stregua di un superiore potere statuale. In realtà, la condanna dell'accanimento terapeutico e l'auspicio di un testamento di vita che da Esso provengono, sembrano piuttosto gli accattivanti paludamenti di un cavallo odisseo nei cui visceri si annida, tra l'altro, il divieto di sospendere l'alimentazione e la idratazione artificiali. Non è bastata la "lezione" delle legge 40/2004 sulla fecondazione medicalmente assistita?
Eppure la Cassazione "continua" a sviluppare la tesi della legittimità del rifiuto terapeutico, anche oltre il confine della perdita di coscienza e anche se possa derivarne la perdita della vita, risolvendo in modo equilibrato la annosa questione della emotrasfusione nei testimoni di Geova. La sezione III ha infatti convenuto, con sentenza n. 23676/68 depositata a metà settembre, sulla "inaffidabilità" di un semplice cartellino con la dicitura "niente sangue", ma ha proclamato la indiscutibilità del principio Costituzionale, che emerge tra l'altro tanto dal Codice di deontologia Medica quanto dal documento del Comitato Nazionale per la Bioetica del 1992, secondo il quale è indispensabile la volontà del paziente quando «a manifestare il dissenso al trattamento trasfusionale sia o lo stesso paziente che rechi con se una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocabilmente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita, ovvero un diverso soggetto da lui stesso indicato quale rappresentante ad acta il quale, dimostrata l'esistenza dl proprio potere rappresentativo confermi tale dissenso all'esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari». Così stando le cose, vada solidarietà e vicinanza spirituale a Chi non ha finito ancora di battersi per far valere una testimonianza di libertà e di amore.

Lunedì, 13 ottobre, 2008 - 12:49
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