Cosa ha deciso il Tar

Dopo alterne vicende di ricorsi e controricorsi anche al Consiglio di Stato, a seguito del ricorso presentato al TAR del Lazio nel lontano 2004 dalla Associazione ‘WARM', in cui erano intervenute le associazioni di Pazienti sterili Amica Cicogna, l'Altra Cicogna e Madre Provetta, Amica Cicogna, la sentenza depositata il 31 ottobre e resa nota il 21 gennaio 2008, ha confermato la recente giurisprudenza sulla diagnosi preimpianto. In particolare, nel dispositivo stabilisce che: • Le linee Guida ministeriali (D.M. 21 luglio 2004) recante norme attuative della legge sulla fecondazione assistita, sono ritenute illegittime per eccesso di potere e vengono pertanto disapplicate con effetti erga omnes. Risulta disapplicata con valore per tutti i malati la parte delle linee guida che limita la diagnosi preimpianto all'indagine osservazionale sull'embrione, perché risulta illegittima e contraria alla legge 40/04 che secondo l'interpretazione dei giudici amministrativi consentirebbe al contrario anche l'indagine genetica sull'embrione; • E' stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 commi 2 e 3 della legge 40/04 nella parte in cui prevede per il medico la possibilità di produrre un numero di embrioni non superiore a tre e l'obbligo del contemporaneo impianto. Una tale previsione risulterebbe in contrasto sia con l'art. 3 che con l'art. 32 Cost. in quanto a fronte di una tutela dell'embrione relativa, il bilanciamento degli interessi espresso dalla norma non risulta corretto posto che non tiene conto di variabili quali salute, età, esigenze sanitarie nel caso concreto, specifiche cause della sterilità della coppia, etc. I giudici ritengono che sia il medico - e non la legge come è stato fino ad ora ( art 14 c. 2 L. 40/04) - che deve decidere sul numero degli embrioni da produrre e trasferire, tenendo conto delle esigenze e dei rischi del caso concreto, avuto prioritario riguardo alla salute della madre (e non del nascituro come invece espressamente previsto ex art. 13 c. 2). Posto che la previsione riguardante la condotta terapeutica del medico stabilità dalla legge 40/04 all'art. 14 c. 2 e 3 risulta tassativa e inderogabile, il TAR accogliendo le ragioni dei ricorrenti, solleva la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo. Questa sentenza apre la strada a una profonda e radicale modifica della legge sulla fecondazione assistita.

Lunedì, 4 Febbraio, 2008 - 15:31
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