Riforma della Legge n. 194 del 22 maggio 1978 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”
“Norme sull’interruzione volontaria della gravidanza”
Relazione
Onorevoli Parlamentari,
ben lontani dall’escalation paventata dagli oppositori, la legalizzazione dell’aborto ha comportato una riduzione di quasi il 60% del numero di interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) tra le donne italiane, dimostrando la bontà della scelta di allora, anche se da una decina di anni la curva di riduzione tende a stabilizzarsi e non si può rimanere indifferenti di fronte al persistere di un 15% di aborti clandestini, concentrato soprattutto nelle regioni del Sud Italia. Le donne immigrate, con un tasso di abortività di quattro volte superiore a quello delle donne italiane e con un tasso di natalità di circa tre volte superiore, sembrano essere in grado di influenzare le statistiche sui nati e sugli aborti, anche se nel giro di cinque anni di permanenza in Italia tendono ad assumere le caratteristiche riproduttive delle donne italiane. Questa osservazione riguarda non solo le donne provenienti dai paesi dell’est, dove in gran parte l’aborto è legale, ma anche le donne che provengono da quei paesi, africani, latini ed asiatici, dove l’aborto è vietato, di massa e clandestino. Per molte di queste donne, che tendono a rifiutare la contraccezione, l’aborto è un fattore culturale di limitazione delle nascite come lo era stato in Italia prima delle legge n. 194 del 1978.
La presente legge di riforma vuole rappresentare queste nuove esigenze e realtà, a partire dai limiti che emergono da una applicazione parziale, contradditoria e disomogenea sul territorio dell’attuale normativa.
Si tratta, innanzitutto, di garantire una corretta e completa applicazione della legge 194, sulla base dell’esperienza acquisita, invertendo una propensione diffusa al disinteresse; per anni l’interruzione volontaria di gravidanza è stata ai margini delle attenzioni del mondo della sanità, sebbene abbia costituito il più diffuso intervento chirurgico femminile, superato soltanto recentemente dai tagli cesarei.
Ancora più grave è stata ed è l’indifferenza e l’ignavia nei confronti delle attività di prevenzione, soprattutto quelle riferite alla prevenzione primaria, che dovrebbe concretizzare il “diritto alla procreazione cosciente e responsabile”, proclamato dalla legge n. 194 del 1978, ed è il terreno privilegiato sul quale occorre agire “per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite”. Infatti, è solo riducendo il numero di gravidanze indesiderate che si può ridurre ulteriormente il numero di aborti. Va in questa direzione l’abolizione dell’obbligo di ricetta per la contraccezione d’emergenza (cosiddetta “pillola del giorno dopo”).
Con la presente proposta di legge, che sostituisce completamente quella esistente, si vuole riprendere lo sforzo di prevenzione, promuovere l’uso della contraccezione, garantire tempi certi per le donne che intendono procedere all’interruzione volontaria di gravidanza, tutelando, accanto all’obiezione di coscienza, la certezza dell’applicazione della legge.
Infatti, nonostante le disposizioni prevedano che l’intervento per l’interruzione della gravidanza debba essere praticato “immediatamente”, in caso di certificazione di urgenza, e “alla scadenza dei sette giorni”, in caso di procedura ordinaria, oggi trascorrono mediamente oltre 21 giorni da quando la donna chiede il primo appuntamento. Più precisamente: i tempi di attesa, dalla richiesta dell’appuntamento all’intervento, superano nell’80% dei casi le tre settimane e in circa un quarto dei casi addirittura il mese, un lasso di tempo pesante sia sul piano fisico che psicologico. Le procedure per l’IVG nei primi novanta giorni sono precisate con cura, fissando tempi certi alla struttura che è tenuta ad effettuare l’intervento.
Analogamente, vengono ampliate le possibilità in cui è possibile procedere all’IVG oltre i novanta giorni a tutela della salute della madre e della qualità della vita del nascituro.
L’obiezione di coscienza viene confermata, creando, però, un meccanismo a tutela dell’applicazione della legge e di limitazione degli abusi. A tal proposito, deve fare riflettere questa patente contraddizione: la quasi totalità dei medici obiettori consiglia, e spesso pratica, la diagnosi prenatale, che ha lo scopo di individuare gli embrioni ed i feti da avviare alle procedure abortive.
La presente riforma della legge 194 estende la possibilità di effettuare l’IVG anche a medici di strutture private, autorizzate dalla Regione, come accade per qualsiasi altro intervento sanitario, senza minimante intaccare il diritto della donna di effettuare l’intervento nelle strutture pubbliche.
In conclusione, questa proposta di legge mantiene l’impianto della legge n. 194 del 1978, di cui costituisce un’evoluzione aggiornata; la sua approvazione permetterà di tutelare meglio la salute della donna, favorendo la prevenzione, proteggendo la donna nel proprio percorso decisionale, ampliando le su possibilità di scelta e garantendole che l’intervento di IVG sarà eseguito nel modo più sicuro ed efficace.
La nuova legge è formata da venti articoli, due in meno, e le la modifiche iniziano già dal titolo; si riferisce unicamente all’IVG, lasciando ad altre leggi dello Stato la “tutela sociale della maternità” e rimuovendo così un alone di ipocrisia che ha aleggiato per tutti questi anni sulla legge 194.
Riforma della Legge n. 194 del 22 maggio 1978
Norme sull’interruzione volontaria della gravidanza
Il testo della Legge n. 194 del 22 maggio 1978 è sostituito come segue:
Articolo 1
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Stato garantisce la salute della donna e la sua libertà di pianificare le proprie gravidanze nel numero, nei modi e nei tempi più opportuni da lei desiderati.
Nessuna donna può essere obbligata a portare avanti una gravidanza e ad affrontarne i rischi fisici e psichici, o quelli economici e sociali connessi o conseguenti, per lei o per la propria famiglia.
Compito dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali è quello di contribuire a rimuovere le cause che possono indurre all'interruzione della gravidanza, nel rispetto della libera valutazione della donna.
Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari e garantiscono la possibilità di accesso ai mezzi per il controllo delle nascite, ai metodi contraccettivi ordinari ed a quelli di emergenza in condizioni di efficacia e sicurezza.
Articolo 2
I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita e collaborare nelle attività di prevenzione primaria delle gravidanze indesiderate.
E’ abolito l’obbligo di ricetta medica per i farmaci registrati per la contraccezione di emergenza
La prescrizione e la fruizione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile sono consentite anche ai minori.
Articolo 3
Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a un medico privato o di qualunque altra struttura sanitaria o ospedaliera.
Articolo 4
Il consultorio, o il medico, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, ha il compito, qualora la donna lo richieda, di esaminare con la donna e, qualora la donna lo consenta ed egli accetti, con la persona indicata coma il padre del concepito, le possibili soluzioni ai problemi esistenti, per aiutarla a superare quelle cause che, se rimosse, potrebbero indurla a non interrompere la gravidanza, prospettandole gli aiuti di cui potrà con ragionevole certezza usufruire durante la gravidanza, al momento del parto e successivamente per l'assistenza del nucleo familiare.
Il consultorio e il medico informano la donna sulle procedure e sui metodi di interruzione di gravidanza appropriati per il suo specifico caso e sulle strutture esistenti ove potere praticare l'intervento per l'interruzione della gravidanza, nonché sui mezzi per il controllo delle nascite.
Quando il medico riscontri l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'interruzione della gravidanza, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza, con il quale la donna può presentarsi presso una delle sedi autorizzate ed iniziare subito l'intervento.
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, il medico rilascia alla donna un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta. Con questo documento la donna può presentarsi presso una delle sedi autorizzate, per effettuare l'intervento più indicato sia rispetto all'epoca gestazionale sia rispetto ai desideri della donna, ispirandosi al principio della minore invasività. L’intervento deve essere effettuato entro sette giorni dalla data in cui la donna presenta il documento presso la sede autorizzata.
Articolo 5
L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando la gravidanza implichi un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna;
c) quando siano accertate importanti anomalie o malformazioni che possano compromettere in modo rilevante la qualità della vita del nascituro;
d) quando siano accertate condizioni personali e sociali per cui il proseguimento della gravidanza possa comportare gravi pericoli per il benessere sociale della donna, per lei o per il proprio nucleo familiare, non superabili con gli interventi sociali ed economici di cui la donna potrà ragionevolmente usufruire.
Articolo 6
I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.
Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.
Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nei casi di cui alla lettera a) dell'articolo 5 o di cui alla lettera c) dell’articolo 5, quando vi sia gravi malformazioni o anomalie che comportino una presumibile grave compromissione della qualità della vita. I casi di cui alla lettera c) dell’articolo 5 sono accertati da una commissione di tre medici, di cui uno con competenze di neonatologia e la decisione viene presa a maggioranza, dopo avere valutato il caso insieme alla madre e insieme a colui che è indicato come il padre del concepito.
Articolo 7
Per l'interruzione di gravidanza la donna si rivolge ad una Azienda Ospedaliera o ad una Azienda Sanitaria, le quali sono tenute ad assolvere alla richiesta della donna, nel rispetto della dignità e della riservatezza, procedendo all’intervento direttamente o mediante accordi con altri enti.
Le Aziende Ospedaliere e le Aziende Sanitarie sono tenute a garantire entrambe le tecniche d’intervento, medica e chirurgica, per le interruzioni di gravidanza, le quali possono essere anche praticate presso i consultori e le strutture territoriali.
La donna può rivolgersi anche agli studi medici ed alle strutture sanitarie autorizzati/e dalla Regione.
La Regione stabilisce e aggiorna annualmente le tariffe per le varie tecniche di interruzione di gravidanza e definisce gli onorari di riferimento per tutte le procedure di pagamento e di rimborso.
Le Regioni, nell’ambito di un piano regionale, possono individuare le sedi ospedaliere e territoriali ove sono praticate le interruzioni di gravidanza, garantendo che tra la sottoscrizione del documento di richiesta dell’intervento e l’intervento stesso non trascorrano di norma più di 15 giorni.
Gli interventi per l’interruzione volontaria di gravidanza sono praticati da un medico ostetrico ginecologico.
In qualsiasi momento, anche quando gli atti medici o chirurgici finalizzati ad interrompere la gravidanza siano già in atto, ove la donna lo richieda, si deve sospendere la procedura in corso, garantendo l'assistenza conseguente.
Articolo 8
Lo Stato riconosce la possibilità di sollevare obiezione di coscienza sulla base di un convincimento morale interiorizzato, ma garantisce comunque l'esecuzione dell’interruzione di gravidanza a tutela della salute della donna e della salute collettiva della popolazione.
Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie, che sollevi obiezione di coscienza, non deve prendere parte alle procedure e alle attività specificamente e necessariamente dirette a provocare l'interruzione della gravidanza, ma è tenuto a garantire l'assistenza antecedente, durante e dopo l'esecuzione dell'aborto.
Il personale obiettore non può comunque esimersi dall'intervento di assistenza quando vi sia un pericolo imminente per la vita della donna o, comunque, un grave rischio per la sua integrità fisica e psichica.
Le convinzioni personali che determinano l'obiezione di coscienza non devono pregiudicare in alcun modo, diretto o indiretto, la presa in cura della donna o recarle danno nella tutela sanitaria della sua scelta. L'obiezione di coscienza viene comunicata alla Regione, tramite il Direttore sanitario o il dirigente sanitario competente, all'atto dell'assunzione, della stipulazione di una convenzione o dell'abilitazione ed è immediatamente efficace. Può essere comunicata successivamente in qualunque momento e la sua efficacia inizia dal mese successivo, come pure la sua revoca.
La comunicazione di obiezione è un atto pubblico e annualmente la Regione pubblica l'elenco dei medici obiettori e dei medici non obiettori, suddiviso per azienda, per presidio ospedaliero, e per divisione o servizio di Ostetricia e Ginecologia. Le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere aggiornano annualmente gli elenchi dei propri medici, esponendoli all'entrata degli ospedali, dei poliambulatori, dei consultori e dei reparti di Ostetricia e Ginecologia, con indicata la eventuale condizione di obiettore.
Se chi ha sollevato obiezione di coscienza prende parte a procedure abortive volontarie al di fuori dei casi previsti da questo articolo, oltre alla revoca immediata, indipendentemente da ogni altra implicazione penale e civile, viene sottoposto a procedimento disciplinare presso la struttura sanitaria competente e/o l'ordine provinciale, con la previsione di una sospensione di almeno sei mesi.
Al fine di assicurare l’applicazione della presente legge, nelle divisioni ove si praticano le interruzioni volontarie di gravidanza deve essere garantito il 50% di personale non obiettore, anche mediante procedure di trasferimento e di mobilità. Sono assicurate indennità specifiche per il disagio psicologico connesso alla pratica degli interventi per l’interruzione volontaria di gravidanza, considerato un lavoro usurante.
Articolo 9
Le Aziende Ospedaliere, le Aziende Sanitarie, le strutture autorizzate nelle quali l'intervento è stato effettuato sono tenute ad inviare alla Regione tramite il dirigente sanitario competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna. Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.
Articolo 10
La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.
Se la donna è di età superiore ai quattordici anni può rivolgersi al consultorio, o al medico, e richiedere l’interruzione di gravidanza senza bisogno dell’assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.
Se la donna è inferiore ai diciottanni, il consultorio, o il medico, avvalendosi eventualmente di specialisti, valuta con la donna se le circostanze consentano di informare chi esercita la patria potestà o la tutela.
Se la donna è di età inferiore ai quattordici anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l’assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio, o il medico, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 4 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute fisica o psichica della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 6, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.
Articolo 11
Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 3 e 5 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.
Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.
Il medico trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice tutelare costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.
Articolo 12
Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna.
In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.
La partecipazione alle procedure della presente legge non deve determinare alcun pregiudizio per la carriera e la crescita professionale del medico. L'aggiornamento professionale sulle tematiche relative all'interruzione volontaria di gravidanza deve essere previsto annualmente in modo separato e specifico.
Articolo 13
Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza.
Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 4, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale, vigilando che la partecipazione alle attività previste per l'applicazione della presente legge non costituisca in alcun modo un pregiudizio alla crescita professionale e alla carriera.
Articolo 14
Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione.
Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.
Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.
Articolo 15
Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.
Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.
Articolo 16
Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.
Articolo 17
Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 4 o 7, è punito con la reclusione sino a tre anni.
La donna è punita con la multa fino a mille euro
Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dall'articolo 4 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 6, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.
Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 10 e 11, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.
Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.
Articolo 18
Le pene previste dagli articoli 16 e 17 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 8.
Articolo 19
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.
Articolo 20
Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato.
Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale.
Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 3 e 5.