INTERVISTA A BRUNO DE FILIPPIS

Il buon senso della sentenza di Cagliari

di Filomena Gallo

Consigliere, può sintetizzarci  l'oggetto della sentenza di Cagliari? 

Si tratta della possibilità, per una  coppia che ricorre alla procreazione  assistita, di conoscere se  l'embrione da impiantare è sano  o malato, vale a dire nell'affermazione  o negazione della possibilità,  per la coppia, di compiere  una diagnosi pre-impianto ed  avere notizie, prima dell'impianto  stesso, sullo stato di salute dell'embrione.  Il tema è collegato alla successiva  decisione di procedere all'impianto.  Secondo la legge 40/04,  l'embrione, una volta creato, deve  essere impiantato. In ragione  di ciò si afferma da parte di alcuni  che, a parte i divieti di indagine  che sarebbero contenuti nella  legge stessa, sarebbe inutile conoscere  se l'embrione è malato,  perché l'impianto deve comunque  avvenire.

  E' così? L'impianto dell'embrione  nell'utero della donna,dopo  che è stato prestato l'iniziale  consenso alla procreazione assistita  è obbligatorio?

 L'art. 14 della legge 40 prevede la  possibilità di sospendere l'impianto,  crioconservando l'embrione,  solo in caso di problemi  di salute della donna e non dell'embrione.  L'obbligo di trasferire  l'embrione creato è sanzionato  anche penalmente dal comma 6  dell'art. 14.  La questione è oggetto di discussione.  In ogni caso, la legge sull'interruzione  della gravidanza riconosce  la possibilità di intervenire,  ricorrendo i presupposti in  essa indicati, in epoca successiva. 

Cosa ha deciso il giudice di Cagliari?

 Che la coppia aveva diritto di effettuare  la diagnosi pre impianto  ed aveva diritto di sapere se l'embrione  da impiantare era sano o  malato. Ha disposto di effettuare  tale accertamento con le migliori  metodologie oggi disponibili da  parte della scienza medica.

  Da questo momento, dunque,  tutti coloro che ricorrono alla  procreazione assistita possono  ottenere la diagnosi pre impianto?

  La decisione di Cagliari ha valore  solo per il caso esaminato. Essa  non ha quindi valore per altri casi,  anche se può contribuire ad  influenzare la decisione di essi,  costituendo un precedente. Prima  di ora non ve ne erano.  La decisione di Cagliari è stata  criticata,perché intervenuta dopo  una pronuncia della Corte  Costituzionale, che aveva negato  l'esistenza del diritto. 

Non è proprio così. La Corte era  intervenuta, nella fase cautelare  di quel processo, per esaminare  un'eccezione di incostituzionalità  della norma, ma non ha deciso.  Ha rilevato un difetto di procedura  e non è entrata nel merito,  dichiarando inammissibile la  proposizione dell'istanza.  In realtà, dal modo in cui il difetto  è stato rilevato, è sembrato a molti  che la decisione della Corte sarebbe  stata comunque negativa,  ma il fatto che il merito non sia  stato trattato lascia spazio ad  ogni tipo di interpretazione e non  toglie al giudice della causa la  possibilità di esaminare e decidere  autonomamente la questione.

 Quali sono state le ragioni che  hanno determinato,per il giudice  di Cagliari, una decisione favorevole  e,quindi,il diritto della  coppia di conoscere lo stato di  salute dell'embrione?

  A mio avviso correttamente, il  giudice di Cagliari si è basato sui  principi stabiliti dall'art. 6 della  stessa legge 40 (Consenso informato).  Tale articolo, che anche nel corso  della campagna referendaria non  fu contestato dai promotori dell'abrogazione  (se non per la parte  che prevedeva l'invito a riflettere  su altre possibilità, come l'adozione,  per avere un figlio) e, quindi,  risulta essere un articolo sul  quale si può dire che vi sia stata  unanimità di consensi, prevede  che coloro i quali accedono alle  tecniche di procreazione assistita  siano adeguatamente e pienamente  informati di tutto ciò che  li riguarda. In tale ottica, sarebbe  stato contraddittorio affermare  che non avevano diritto di conoscere  lo stato di salute dell'embrione.  Nella sentenza non è stato  affrontato, perché non oggetto  del thema decidendum, il problema  del dopo. Non si è intervenuto  sull'obbligo o meno del successivo  impianto. La decisione riguarda  solo il diritto di sapere e, a  mio avviso, ciò non può essere  contestato.

 Ma non vi sono articoli di legge  che impediscono di fare indagini  sull'embrione? 

No, perché l'art. 13 della legge 40  vieta la sperimentazione e la ricerca  clinica sull'embrione, ma,  nel caso di specie, non vi è alcuna  sperimentazione, né ricerca  clinica ove si intenda la stessa, come  ha sostenuto il giudice di Cagliari,  "l'indagine sistematica volta  ad accrescere le conoscenze  che si posseggono nell'ambito  della clinica" (cioè della branca  della medicina).  Nel caso considerato, lo scopo  non è fare sperimentazione o ricerca  per modificare gli embrioni  o per saperne di più su di essi,  bensì è quello di sapere se quel  determinato embrione è sano.  Vi è anzi, nella legge 40, una norma  che attribuisce esplicitamente  questo diritto, vale a dire il  comma 5 dell'art. 14, il quale, testualmente,  afferma: "I soggetti di  cui all'art. 5 (cioè le coppie che  accedono alla procreazione) sono  informati sul numero e, su loro  richiesta, sullo stato di salute  degli embrioni prodotti e da trasferire  nell'utero".

 Ma le Linee guida non dicono  qualcosa di diverso?

 Le Linee guida non possono comunque  modificare la legge. Sono  una fonte di livello inferiore.

 Si tratta, quindi, di una decisione  condivisibile?

 Per quello che ho detto, credo  che vi siano molti elementi per  condividere questa decisione.  Essa ha altresì il pregio di far  coincidere buon senso e diritto.    

Lunedì, 5 novembre, 2007 - 16:58
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