INFORMAZIONI SUL VOTO

Come si vota?
Posso votare fuori dal mio comune di residenza?
Come votano i disabili?
Posso votare dall'estero?
Quali sono le agevolazioni di viaggio per gli elettori?
Scadenze per il voto all'estero sui referendum del 12 e 13 giugno

Come si vota?

Il 12 e 13 giugno 2005 i cittadini italiani sono chiamati ad esprimere il proprio voto sull'abrogazione parziale della vigente legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita.

L'elettore per votare deve esibire al presidente del seggio la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento. L'elettore riceverà da un componente del seggio quattro schede di diverso colore: celeste per il primo quesito referendario, arancione per il secondo, grigio per il terzo e rosa per il quarto.

Il voto SI tracciato sulla scheda indica la volontà di abrogare la normativa richiamata dal quesito referendario.
Il voto NO tracciato sulla scheda indica la volontà di mantenere la vigente normativa richiamata dal quesito referendario.

Le operazioni di voto si svolgeranno:

Domenica 12 giugno 2005, dalle ore 8 alle ore 22
Lunedì 13 giugno 2005, dalle ore 7 alle ore 15

Posso votare fuori dal mio comune di residenza?

La cosa migliore è usufruire delle tariffe scontate per il viaggio di andata e ritorno previste per chi vuole votare nel proprio comune di residenza.

Se proprio non ti è possibile rientrare nel tuo comune di residenza il 12 e il 13 giugno, puoi contattare il Comitato referendario della tua provincia ( trovi tutti i recapiti su www.comitatoreferendum.it ), oppure uno dei partiti politici che sostengono il referendum presenti nella tua zona, e chiedere di farti nominare come rappresentante di lista.

I Comitati provinciali del referendum o un partito politico possono nominare propri rappresentanti di lista per ognuna delle sezioni in cui si vota. Con quella delega potrai votare nella zona in cui ti trovi, anche se hai la residenza altrove.

Come votano i disabili?*

Gli elettori non deambulanti possono esercitare il loro diritto di voto in altra sezione del Comune, che sia ubicata in stabile privo di barriere architettoniche e dove sia allestita almeno una cabina elettorale che abbia i seguenti requisiti:
- accessibilità alle carrozzelle;
- lista dei candidati affissa ad una altezza che consenta una agevole lettura;
- piano di scrittura con altezza di circa 80 centimetri;
- identificazione di tale cabina con affissione di apposita segnaletica;
La legge 15 del 1991 specifica che nei comuni ripartiti in più collegi, la sezione scelta dall'elettore non deambulante deve appartenere al medesimo collegio nel quale è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore è iscritto.
L'art.29 della legge 104 del 1992 stabilisce che i Comuni debbano organizzare, in occasione di consultazioni elettorali, un servizio di trasporto per facilitare ai disabili il raggiungimento del seggio elettorale. Le aziende sanitarie locali debbono predisporre, nei 3 giorni precedenti la consultazione elettorale, un servizio nei vari Comuni, per il rilascio delle attestazioni della condizione di non deambulante. Tali certificati, rilasciati gratuitamente dai medici della A.S.L., devono essere esibiti al presidente del seggio prescelto. Il disabile si può far accompagnare in cabina da un accompagnatore di fiducia.

Esercizio del diritto di voto: nella legge 17/2003 nuove norme per gli elettori affetti da gravi infermità. *Informazioni tratte dal sito www.mininterno.it sul diritto di voto dei disabili.

Segnalateci eventuali problemi riguardanti il non rispetto delle norme indicate

Posso votare dall'estero?

Ai prossimi referendum parzialmente abrogativi della legge 40 sulla fecondazione assistita, potranno votare anche i cittadini italiani residenti all’estero.

La legge n. 459 del 27/12/2001, insieme al decreto di attuazione n. 104 del 2 aprile 2003, sancisce infatti il diritto dei cittadini italiani residenti all’estero di votare per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione italiana.

Come si vota?

Il voto viene espresso per corrispondenza. Gli italiani residenti all’estero possono anche chiedere di esercitare il diritto di voto in Italia a seguito di una specifica opzione da presentare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

Chi può votare all'estero per posta?

Votano tutti i cittadini italiani residenti all’estero che risultano iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione estero, ricavate dall’elenco aggiornato dei residenti all’estero.
Anche i cittadini stabilmente residenti all’estero che, per una causa qualsiasi, non risultano iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione Estero possono essere ammessi al voto a cura del competente Ufficio consolare se ne fanno richiesta entro l’11° giorno antecedente la data delle votazioni e se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE sia stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre 2004 (V. art. 17 DPR n. 104 del 2 aprile 2003)

Chi non vota all'estero per posta?

Tutti gli elettori residenti nei Paesi dove non è stato possibile concludere le intese in forma semplificata per ottenere le garanzie all’esercizio del voto per corrispondenza. Essi votano in Italia presso il seggio elettorale del proprio Comune d’origine.
Tutti gli elettori temporaneamente all’estero e quindi non iscritti all’AIRE. Anche questi elettori votano in Italia presso il seggio del proprio Comune.
Chi non è elettore, ad es. i minorenni alla data fissata per le votazioni in Italia

Cosa significa "opzione"?

E’ la possibilità per gli elettori residenti all’estero di andare a votare in Italia, nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti. Avendo scelto di votare in Italia, il cittadino non riceve dal Consolato il plico elettorale ma la CARTOLINA AVVISO spedita dal suo Comune italiano d’origine.

Dove è possibile esercitare l'"opzione"?

Nei Paesi dove è stato possibile concludere le intese in forma semplificata per garantire il diritto di voto per corrispondenza.

Quali sono i termini di presentazione dell'opzione?

Entro 10 giorni dalla data di indizione di referendum popolari

Come si esercita l'opzione?

L’elettore può esercitare l’opzione per il voto in Italia dandone comunicazione scritta all’ufficio consolare competente. La comunicazione può essere consegnata a mano oppure inviata per posta al proprio Ufficio consolare.
L'opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria. Se l’elettore omette tale indicazione, l’opzione si intende esercitata per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data dell’opzione. L'opzione può essere revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio.

Come registrarsi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)?

Per poter esercitare il proprio diritto di voto all’estero occorre essere iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). L’iscrizione è gratuita e si effettua presso il Consolato competente, che è necessario informare, inoltre, di ogni variazione d’indirizzo affinchè i dati siano sempre aggiornati.
L’iscrizione all’AIRE è indispensabile, altrimenti si rischia di non ricevere il plico elettorale al proprio indirizzo estero.

Cosa riceve a casa l'elettore che vota per corrispondenza?

Ad ogni elettore, che non ha optato e che è residente in uno degli Stati ove sono state concluse le intese, viene inviato dall’Ufficio consolare competente, non oltre il 18° giorno antecedente la data delle votazioni, un plico contenente le quattro schede relative ai quattro quesiti referendari, un certificato elettorale, una busta bianca, una busta preaffrancata (Business Reply Envelope) con l´indirizzo del Consolato, ed un libretto contenente il testo della Legge recante “Norme sul diritto di voto dei cittadini italiani residenti all´estero”.

Come si vota per corrispondenza per le consultazioni referendarie?

• Mediante l’utilizzo di una penna di colore nero o blu, pena l’annullamento della scheda
• Apponendo nella casella prescelta - SI o NO - un segno di CROCE o una BARRA e non mediante sottolineatura o cerchiatura della risposta

Cosa deve fare l'elettore dopo aver votato?

Dopo avere espresso il proprio voto l’elettore deve:
• piegare la scheda o le schede seguendo il senso della piegatura della stessa
• introdurre la scheda o le schede votate nella busta piccola bianca
• sigillare la busta piccola bianca
• introdurre la busta piccola bianca già chiusa nella busta grande affrancata
• inserire nella busta grande affrancata il tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto
• chiudere la busta grande affrancata (contenente la busta bianca piccola con le schede nonché il tagliando) e spedire all’Ufficio consolare al più presto e comunque in modo che pervenga entro le ore 16 locali del giovedì antecedente la data delle votazioni in Italia

Che deve fare il cittadino che non riceve a casa il plico elettorale?

Deve recarsi il prima possibile presso il proprio Consolato per verificare la sua posizione anagraficoelettorale.

Sono previste agevolazioni di viaggio o rimborsi?

Agevolazioni di viaggio: l’elettore residente all'estero che abbia esercitato l’opzione per esprimere il proprio voto in Italia non ha diritto ad alcun rimborso delle spese di viaggio ma usufruisce delle riduzioni tariffarie applicate per ogni evento elettorale dai rispettivi Enti ( Ferrovie, etc.)

Rimborsi: l’elettore che non si è potuto avvalere del “voto per corrispondenza”, in quanto residente negli Stati presso cui non sono accreditate rappresentanze diplomatiche italiane ovvero in quelli con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata, nonché negli Stati che non danno sufficientemente garanzie del diritto di voto, ha diritto al rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per il rientro in Italia per le votazioni.

Requisiti di base per avere diritto al rimborso:
• residenza e/o essere iscritto nell’Elenco elettori della Sede o iscrizione AIRE del Comune italiano
• avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia. La prova dell’esercizio del diritto di voto è fornita dall’apposizione sulla tessera elettorale del connazionale della vidimazione del seggio elettorale italiano presso il quale egli ha votato Tipologia del biglietto ammesso a rimborso:
• in aereo : classe economica
• in treno o per nave: seconda classe Documentazione giustificativa da presentare all’Ufficio consolare competente:
• Istanza del connazionale
• titolo di viaggio,obliterato o vidimato nel caso di biglietto del treno o della nave
• apposita fattura rilasciata dalla Compagnia aerea e/o dall’Agenzia di viaggio, nel caso in cui non si possa dedurre, dal titolo di viaggio, l’importo effettivamente pagato dal connazionale
• carte d’imbarco
• tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale

Segnalateci eventuali problemi riguardanti il non rispetto delle norme indicate

Quali sono le agevolazioni di viaggio per gli elettori?

Viaggi autostradali

Solo per gli elettori residenti all'estero:

Il pedaggio autostradale è gratuito su tutta la rete, ad esclusione delle "tratte aperte". Per il viaggio di andata gli elettori dovranno essere muniti della certificazione elettorale (tessera elettorale o cartolina-avviso o dichiarazione dell'Autorità consolare attestante che si recano in Italia per esercitare il diritto di voto) .

Per il viaggio di ritorno gli elettori dovranno esibire, oltre ai documenti di identità personali, anche la tessera elettorale munita del bollo della sezione presso la quale hanno votato.

Le agevolazioni saranno accordate a decorrere dal 7 giugno 2005 per il viaggio di andata e fino al 18 giugno 2005 per il viaggio di ritorno.

Viaggi in treno

Per gli elettori residenti sia nel territorio nazionale che all'estero:

TRENITALIA applica una riduzione del 60% sia per la I che per la II classe ma esclusivamente sulle tariffe ordinarie. La riduzione è valida sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno, che dovranno essere effettuati a distanza di non più di 15 giorni l'uno dall'altro. Per poter usufruire delle agevolazioni, è richiesta la tessera elettorale o, nel caso di italiani residenti all'esterto, una dichiarazione Consolare che attesti che l'elettore sta rientrando in Italia per esercitare il voto.

Viaggi per mare

La Società TIRRENIA applicherà per tutti gli elettori la riduzione del 70% sulla tariffa ordinaria intera per i viaggi verso la SICILIA. Gli elettori che rientrano in SARDEGNA per votare, invece, potranno usufruire solo delle normali tariffe per residenti.

Le Società regionali CAREMAR, SAREMAR, SIREMAR e TOREMAR applicheranno le "tariffe residenti". Per gli elettori provenienti dall'estero il viaggio è gratuito (solo il passaggio).

Tutte le riduzione tariffarie riguardano i passeggeri e non le cose al seguito.

Per avvalersi delle riduzioni tariffarie, al momento dell'acquisto del biglietto di andata e ritorno è necessario esibire la tessera elettorale.

Coloro che, nel viaggio di andata, fossero sprovvisti della tessera elettorale, dovranno acquistare un biglietto di andata semplice a tariffa intera. Nel viaggio di ritorno, presentando la tessera con il timbro del seggio dove hanno votato, otterranno lo sconto anche per il viaggio di andata, sempre che utilizzino la stessa compagnia di navigazione.

Gli elettori residenti all'estero che non hanno ancora ritirato la tessera elettorale, potranno esibire la cartolina-avviso oppure una dichiarazione dell'Autorità consolare italiana attestante che si recano in Italia per esercitare il diritto di voto.

Agevolazioni per gli elettori residenti negli Stati che non garantiscono l'esercizio del diritto di voto per via postale:

Gli elettori residenti all'estero negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane o negli Stati che non garantiscono, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto per via postale, possono ottenere il rimborso del 75% del biglietto di viaggio di seconda classe per il trasporto marittimo e ferroviario e di classe turistica per il trasporto aereo. Per usufruire del rimborso, gli elettori debbono presentare domanda all'ufficio consolare dello Stato di residenza o di uno degli Stati limitrofi, unendo il biglietto di viaggio e la tessera elettorale munita del timbro della sezione dove è avvenuta la votazione.

Scadenze per il voto all'estero sui referendum del 12 e 13 giugno

7 aprile 2005 indizione del Referendum

17 aprile 2005 termine entro il quale è consentito esercitare il diritto di opzione (PER ANDARE A VOTARE IN ITALIA)(o di revoca dell'opzione)
(art. 4. comma 5 DPR 104/2003)

a partire dal 25 maggio 2005 Invio agli elettori del plico contenente il materiale elettorale (schede, certificato elettorale, istruzioni per l'elettore testo legge, buste)
(art 12 comma 3Legge 459/2001)

a partire dal 29 maggio 2005 se non è stato ricevuto il plico elettorale a casa, gli elettori possono chiedere al Consolato il rilascio di un duplicato.
(art. 12 comma 5 Legge 459/2001)

entro il 1 giugno 2005 iscrizione degli omessi, irreperibili etc. in elenco aggiunto, previa acquisizione presso i Comuni dell'attestazione di mancanza di cause ostative (Artt. 16 e 17 DPR 104/2003)

Sabato, 14 maggio, 2005 - 17:05
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