Come fare gli emendamenti e riferimenti ai principali testi legislativi in tema di autodeterminazione della persona


Ecco alcuni disposizioni legisltave che consigliamo di citare ed inserire nell'elaborazione degli emendamenti all ddl Calabrò.

Il progetto di legge sul Testamento biologico in discussione al Senato si pone in aperta violazione di una serie di Convenzioni internazionali sui “diritti umani” sottoscritte e ratificate dall’Italia:

1- La Convenzione di Oviedo, che dispone:

a) ex art 5: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La perso na interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”.
La previsione non riguarda solo le terapie in senso stretto ma ogni intervento nel campo della salute: qualsiasi “atto medico” che, anche a fine non terapeutico, determini un’invasione della sfera corporea.

b) ex art 9: “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”.
Se da un lato non si qualificano i “desideri” come vincolanti, dall’altro è evidente che il rispetto va dato non soltanto alle “dichiarazioni di volontà” (men che meno alle sole dichiarazioni solenni come l’atto pubblico) ma ad ogni espressione di preferenze comunque manifestata.

2- La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che dispone all’art. 2 co.2:
“Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, ecc.”
Ancora una volta il principio non è limitato ai trattamenti terapeutici, ma riguarda la libera determinazione nel campo medico-biologico.
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Ci scusiamo per il temporaneo disagio.

 

Lo Staff

Giovedì, 26 Febbraio, 2009 - 20:08

3 commenti

Emendamento Articolo 1, comma1

Articolo1 1. La Repubblica nel riconoscere l'insindacabilità dell'autodeterminazione di ogni persona capace di intedere e di volere, tutela la vita della umana con ogni ragionevole mezzo garantito dalla disciplina medica e dalla tecnologia purchè non in conflitto con limiti espressi dalla persona.

ex art 5:

ex art 5 è così sostituito: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La perso na interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”. La previsione non riguarda solo le terapie in senso stretto ma ogni intervento nel campo della salute: qualsiasi “atto medico” che, anche a fine non terapeutico, determini un’invasione della sfera corporea. ex art 9 è così sostituito: “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”. Se da un lato non si qualificano i “desideri” come vincolanti, dall’altro è evidente che il rispetto va dato non soltanto alle “dichiarazioni di volontà” (men che meno alle sole dichiarazioni solenni come l’atto pubblico) ma ad ogni espressione di preferenze comunque manifestata.

L' Art. 1 comma 4 del ddl

L' Art. 1 comma 4 del ddl 1368 è così sostituito: 4. La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere, salva la volontà espressa dal soggetto interessato nelle forme stabilite dalla legge.

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