«Per la Costituzione la spina non si stacca»


Avvenire
26/04/2007
di Ilaria Nava

L'articolo 32 riconosce il diritto di nfiutare le cure, ma non di ottenere la sospensione di un trattamento medico o vitale. Il nostro ordinamento non prevede di ottenere la morte. Parola di giurista
Arrivato finalmente nella sua casa di Alghero, malgrado una risoluzione in senso contrario della Commissione parlamentare d'inchiesta, Giovanni Nuvoli, il 53enne sardo malato di Sla, ha convocato martedì alcuni giornalisti per dire che vuole morire. Avrebbe anche già trovato qualcuno disposto a staccargli il respiratore, un medico che dovrebbe agire in nome di un presunto diritto del malato di rifiutare il trattamento sanitario. Stavolta però, c'e un precedente. Dopo il caso Welby, la domanda sorge spontanea: se il diritto di rifiutare la ventilazione automatica discendesse così pacificamente dall'articolo 32 della Costituzione (che afferma che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario), perchè a Mario Riccio e stato contestato il reato di omicidio del consenziente? E perchè la commissione parlamentare d'inchiesta ha adottato una risoluzione che prevedeva l'assistenza allo stesso Nuvoli 24 ore su 24 in una struttura residenziale?

I radicali non se lo spiegano: «Posso solo confermare -ha dichiarato Cappato- l'impegno ad aiutare Giovanni Nuvoli e a esigere che lo Stato italiano lo rispetti, come soggetto titolare di diritti, impedendo che sia invece trattato come oggetto e vittima di deliri ideologici». E ancora: «Non si potrà negare a Giovanni Nuvoli quello che è stato possibile fare per Piergiorgio Welby -ha detto Silvio Viale- . Medici, giudici e politici non possono nascondere la testa nella sabbia». Abbiamo chiesto a Ennio Fortuna, Procuratore generale a Venezia, dichiaratamente laico, se è davvero questione di" deliri ideologici" o se, piuttosto, è chi insiste per dare la morte a Nuvoli che vuole forzare la mano al diritto per compiere un altro passo in avanti verso la legalizzazione dell'eutanasia.
A proposito del caso Welby lei ha dichiarato che il nostro ordinamento non riconosce il diritto del paziente a ottenere dal medico il distacco del respiratore. Come la mettiamo con l'articolo 32 della Costituzione, che afferma che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario?
«Non è in discussione che nel nostro sistema il paziente non può essere obbligato a subire un trattamento sanitario, come afferma la norma costituzionale. Da questo diritto, però, non deriva che il malato possa chiedere e ottenere che un terzo debba aiutarlo. Nessuno, quindi, può costringere il medico a interrompere una cura se il paziente si trova, come Welby o Nuvoli, nella materiale impossibilità di provvedervi personalmente. In questa situazione sostenere che il medico, interrompendo il trattamento a richiesta del paziente, si limiti ad assecondarne la volontà sostituendosi a lui, si traduce in una vera e propria finzione. Se Welby si fosse staccato da solo il respiratore, nessuno avrebbe potuto fare nulla per impedirglielo, ma un paziente in quelle condizioni non può certo obbligare un terzo ad ucciderlo».
Questo perché in Italia il tentato suicidio non è punito, giusto?
«Esatto. Al contrario di molti altri Stati a più forte valenza etica, in Italia chiunque può tentare di suicidarsi senza che lo Stato preveda alcuna sanzione. La motivazione è legata al fatto che in molti casi, per ovvie ragioni, sarebbe impossibile punire. Nel nostro ordinamento, però, vige il principio dell'indisponibilità del bene della vita, diretto a salvaguardare l'attitudine e il ruolo di ogni persona quale membro di una comunità civilizzata e fondata sul valore della solidarietà sociale».
È per questo, quindi, che se per attuare questa volontà è necessario l'intervento di un terzo, le cose cambiano...
«Per quanto abbiamo appena detto: in questo caso si configurerebbe il reato di aiuto al suicidio, che consiste nel determinare altri al suicidio o nel rafforzare il proposito, oppure nel prestargli aiuto in qualsiasi modo nell'esecuzione del fatto. Questo perchè nessuno può chiedere a un altro di togliergli la vita, considerata un bene indisponibile. Quindi, tornando a casi come quello di Welby o di Nuvoli e alla rilevanza dell'articolo 32 della Costituzione, se è vero che il paziente è libero di rifiutare la ventilazione artificiale, è anche vero che il principio della tutela del bene vita si rivela un limite insuperabile rispetto all'esercizio di quella libertà, tanto più in rapporto ai doveri istituzionali del medico».
Perché?
«Perchè se il paziente non ha il diritto di ottenere che il terzo lo aiuti a morire, a maggior ragione questo intervento non può essere richiesto al medico, su cui grava un preciso obbligo di garanzia. Infatti, nel momento in cui assume la cura di un paziente, si impegna anche a cercare di guarirlo. Siamo di fronte a due sfere di autonomia, quella del medico e quella del malato, ma nel nostro sistema, se il malato non può essere obbligato a subire alcun trattamento contro la sua volontà, neppure è ammessa la limitazione dell'autonomia professionale del medico. Ne deriva che l'obbligo di garanzia del medico non sembra venir meno con il rifiuto del paziente alla prestazione di cura e di assistenza, salvo, naturalmente, il suo diritto di interrompere il rapporto professionale. Il medico è obbligato per legge a garantire la vita, non la morte, e se aiuta il malato a darsi la morte ne deve rispondere, anche sotto il profilo penale, ai sensi dell'articolo 580 del codice penale che, appunto, reprime con la reclusione l'agevolazione all'altrui suicidio».
Nell'ambito di tale discorso, come delineare il rapporto medico-paziente?
«Nel nostro ordinamento troviamo precisi criteri normativi che attengono, da un lato, ad una disciplina del rapporto medico paziente che vede il primato della volontà di quest'ultimo, e dall'altro il contestuale riconoscimento, in capo al sanitario, di spazi incoercibili di autonomia valutativa e professionale. In definitiva, l'analisi dell'assetto normativo e deontologico in vigore, conferma che nel nostro sistema il malato può certamente rifiutare il trattamento, ma non può imporre la sua volontà al medico, che rimane obbligato comunque a prestare la terapia. Di conseguenza il medico non può aiutare il paziente a morire, perchè il suo gesto si pone contro le regole deontologiche e contro la legge penale».

Giovedì, 26 aprile, 2007 - 10:44

commenti

<<Per la Costituzione la Spina non si stacca>> - opinabile

Caso Welby: Il Tribunale di Roma, con sentenza del 17.10.2007 ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del medico che staccò il ventilatore. La sentenza, nella sua articolatissima ratio decidendi, ha sancito che: - il diritto del malato a chiedere l'interruzione delle cure è un diritto di rango costituzionale, come tale non necessariamente posto in relazione subordinata rispetto al diritto alla vita; - la condotta del medico di sedazione e di interruzione del respiratore costituisce adempimento di un dovere, volto al soddisfacimento del diritto costituzionale di cui sopra, contrattualmente assunto e sussumibile sotto l'art. 51 c.p. Caso Englaro: pur alla presenza di conflitti di attribuzione sollevati dalla Camere e di un provvedimento ( nullo o annullabile) della Regione Lombardia, con cui si ordina alle strutture ospedaliere ivi esistenti di non dar luogo ad interruzioni dei trattamenti di alimentazione, i più recenti arresti giurisprudenziali hanno chiaramente affermato il diritto della paziente in coma irreversibile all'interruzione del trattamento alimentare, previa ricostruzione delle sue pregresse volontà e dei suoi convincimenti. I vari arresti giurisprudenziali, quindi, si avvicinano in qualche modo a quanto da tempo afferma la giurisprudenza anglo-sassone in tema di diritto di morire, quale dimensione ultima della riservatezza individuale ed anche a quanto previsto dalle legge olandese e belga in tema di eutanasia volontaria, che la consentono in tutti quei casi di scenari irreversibili. Il tutto non per l'affermazione di una cultura della morte, o del libero suicidio, ma per bilanciare, nei casi delle patologie ad esito infausto ove chi ne è affetto soggiace, in toto, alle azioni del mondo esterno, diritto alla vita e diritto di porvi fine alla stregua di un canone di ragionevolezza: quello del rispetto della dignità e volontà di ciascun essere umano a non esser più costretto a protrarre un simulacro di esistenza a condizioni non dignitose. p.c.

Salve, il mio non è

Salve, il mio non è propriamente una commento bensi una domanda,quindi mi scusa si da ora se questo non è lo spazio più appropriato per formularla. Mi trovo in una situazione molto delicata e mi scuserete se le mie idee feriranno lo opinioni altrui, un mio parente è affetto da SLA,Scelerosi Laterale Amiotrofica, le sue condizioni sono in stato avanzato della malattia,la sua funzionalita motoria è ormai e quasi impercettibile, la sua capacità di articolare frasi e parole peggiore giorno dopo giorno e la sua respirazione si affanna in modo evidente col passare del tempo e il progredire della malattia. Qui sorge la mia domanda,la ventilazione e ancora autonoma ma conoscendo il progredire della malttia so che inevitabilmente vi sarà l'utilizzo della ventilazione assistita, è possibile, dietro la volontà del paziente rifiutare simile trattamento? Mi scuso se con questo mio intervento ho ferito l'opinione di qualcuno,ma non mi vergogno di scrivere che negare ad una persona la possibilità di andarsene con dignità la trovo una pratica crudele,io convivo cuotidianamente con l'evolversi di una malattia logorante e tremenda come la SLA, e se il mio caro dovesse scegliere, o meglio potesse scegliere di rifiutare la ventilazione assistita e cosi di morire,potrei solo interpretarlo come un atto di carità e amore per la vita. Grazie per la vostra attenzione. Cordiali saluti.

Diritto al rifiuto del trattamento sanitario

Caro Riccardo, tuo padre ha certamente il diritto di rifiutare il trattamento sanitario cui fai riferimento. 

E', ovviamente, fondamentale che tuo padre sia nel pieno possesso della capacità di intendere e di volere.

Per approfondire ulteriormente la situazione invia una mail  più dettagliata all' indirizzo info@associazionecoscioni.it indicandoci i tuoi contatti.   

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