La spiegazione tecnica dei 4 quesiti

style='font-size:14.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'> 

Tra
poche settimane i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimere la propria
volontà di mantenere o abrogare, con quattro quesiti referendari, alcuni
articoli della legge n° 40 del 2004 in tema di Fecondazione Assistita.

Esaminiamoli
uno per uno:

 

Quesito n°1 (Libertà di ricerca scientifica) style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>



Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n.
40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”,
limitatamente alle seguenti parti:



Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: “discendente da un’unica
cellula di partenza, eventualmente”;



Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: “ad essa collegate volte
alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non
siano disponibili metodologie alternative”;



Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: “di clonazione
mediante trasferimento di nucleo o”;



Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: “la crioconservazione e”?

 

style='border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-yfti-tbllook:480;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:
.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'>

style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>Cosa dice la legge style='mso-bidi-font-weight:normal'>


style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>Perché style='mso-bidi-font-weight:normal'> abrogare la norma

style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>( class=GramE>e quindi votare Sì)


 

Art. 12.

(Divieti generali e sanzioni).

1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti
di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica
tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui class=GramE>componenti
non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti
sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso
o non coniugati o non conviventi e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma
2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti
richiedenti
. In caso di dichiarazioni mendaci
si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.

4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita
senza avere raccolto il consenso secondo le modalita'
class=GramE>di cui all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche
di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle
di cui all'articolo 10 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100.000 a 300.000 euro
.

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza
la commercializzazione di gameti o di embrioni
o la surrogazione di maternita' e' punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000
a un milione di euro.

7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano
style='mso-bidi-font-style:normal'>discendente
da un'unica cellula di partenza, eventualmente
identico,
quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in
vita o morto, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni e
con la multa da 600.000 class=GramE>a un milione di euro. Il medico e' punito, class=SpellE>altresi', con l'interdizione perpetua dall'esercizio della
professione.

8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono
applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

9. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato
per uno degli illeciti di cui al presente articolo,
salvo quanto previsto dal comma 7.

10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura
al cui interno e' eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del
presente class=GramE>articolo e' sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni
dei divieti di cui al presente articolo o
di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'> 


style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La legge accoglie una preoccupazione
quasi universale nei confronti della clonazione umana, e per tale
motivo vieta espressamente ogni tentativo volto alla creazione di
un individuo geneticamente identico ad un altro.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'> La frase che si vuole abolire
impedisce – di fatto – anche la possibilità di ricorrere alla cosiddetta
“clonazione terapeutica”. Questa consiste in un processo in grado
di produrre cellule staminali totipotenti,
da utilizzare ai fini della ricerca scientifica, senza passare attraverso
la fase di produzione dell’embrione ( Inteso come prodotto derivante
dalla fusione e sviluppo del patrimonio genetico dei
gameti maschile e femminile
). L’abrogazione
della frase “…discendente da
un’unica cellula, eventualmente
…” pur mantenendo il divieto di
clonazione umana consentirebbe – in sintonia a quanto già avviene
ad esempio in Gran Bretagna – di ricorrere alla produzione di linee
cellulari staminali mediante la tecnica del TNSA,
proposto dal premio Nobel Renato Dulbecco ed ampiamente utilizzato
all’estero.


 

Art. 13.

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.


2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e'
consentita a condizione che si perseguano
finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela
della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.


3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione
di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque
a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma
di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero
interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione
o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare
il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne
caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità
diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di
scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi
sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete
umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o
di chimere.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e'
punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000
a 150.000 euro
. In caso di violazione di
uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e' aumentata
. Le
circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste
dal comma 3 non possono essere class=GramE>ritenute equivalenti
o prevalenti rispetto a queste.

5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato
per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

 


style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La legge vieta
la
ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni prodotti dalla
tecnica di PMA, se le finalità diagnostiche
e terapeutiche che si propone non siano in grado di tutelare la salute
e lo sviluppo dell’embrione.
Ciò significa che la semplice diagnosi preimpianto di una malattia genetica
non è consentita, in quanto non è possibile
associarvi una terapia in grado di tutelare, poi, la salute dell’embrione
studiato. In altri termini poiché non possediamo la capacità di modificare
geneticamente un embrione affetto – ad esempio – dal Morbo di class=SpellE>Cooley
, è vietata qualunque analisi in grado di saperlo
prima che si impianti.

style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>L’abrogazione delle parole evidenziate
nel secondo comma permetterà nuovamente di effettuare
la diagnosi genetica di numerose patologie ereditarie, prima che l’embrione
venga impiantato in utero, riducendo così in maniera significativa
il ricorso all’interruzione di gravidanza in una fase più tardiva
dello sviluppo embrionale.


 

Art. 13.

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.


2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e'
consentita a condizione che si perseguano
finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate
volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso,
e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione
di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque
a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma
di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero
interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione
o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare
il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne
caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità
diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi style='mso-bidi-font-style:normal'>di clonazione
mediante trasferimento di nucleo o
di scissione precoce
dell'embrione o di ectogenesi sia a fini
procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano
con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.


4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e'
punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000
a 150.000 euro
. In caso di violazione di
uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e' aumentata
. Le
circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste
dal comma 3 non possono essere class=GramE>ritenute equivalenti
o prevalenti rispetto a queste.

5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato
per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

 


style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>In questo articolo
la legge fa espresso divieto di effettuare qualunque tipo di clonazione,
anche se indirizzata alla produzione di cellule staminali mediante
la tecnica del trasferimento nucleare.
Le cellule totipotenti che si
ottengono intorno al 5° giorno dalla avvenuta
fecondazione, prima ancora dell’impianto in utero, rappresentano una
fonte preziosissima di studio e ricerca scientifica. La comprensione
dei meccanismi biologici che le regolano
potrebbe consentire nuove strategie terapeutiche per il trattamento
dei tumori, del diabete, dell’ class=SpellE>Alzhaimer
, del Parkinson… e dunque problemi che affliggono
tutte le famiglie italiane (circa 12.000.000 di cittadini secondo
alcune stime). Abrogare il
divieto di clonazione mediante trasferimento di nucleo significa restituire
speranza di guarigione a milioni di cittadini malati e competitività
internazionale alla ricerca italiana


 

Art. 14.

(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).

1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di
embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio
1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione
tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3,
non devono creare un numero di embrioni superiore
a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto,
comunque non superiore a tre.

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti
possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa
allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della
fecondazione e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi
fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita
e' vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei
casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati
sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni
prodotti e da trasferire nell'utero
.

6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi
di cui ai commi precedenti e' punita con la reclusione fino a tre
anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro
.

7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato
per uno dei reati di cui al presente articolo.

8. E' consentita la crioconservazione dei gameti
maschile e femminile
, previo consenso informato e scritto.


9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

 


style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La legge vieta il congelamento
degli embrioni prodotti con le tecniche di PMA.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'> Ciò significa da un lato obbligare
la donna a ripetere più cicli di trattamento in caso di un primo insuccesso
(non avendo embrioni crioconservati da utilizzare per un nuovo tentativo
di impianto, dovrà produrne di nuovi ripetendo
tutte le fasi del ciclo precedente) e d’altro canto ridurre le probabilità
di successo per ogni singolo tentativo ( non potendo congelare alcun
embrione in soprannumero si dovrà necessariamente ridurre il numero
di quelli prodotti e ciò contrasta con le linee guida delle Società
Scientifiche Internazionali nel caso di soggetti in età più avanzata)

style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>Abrogare il divieto di crioconservazione
restituisce alla donna il diritto a ricevere il miglior trattamento
possibile, consente al medico di comportarsi secondo scienza e coscienza,
riduce il rischio di complicanze per la donna ed aumenta il numero
delle nascite
tra le coppie che accedono alla tecnica di class=SpellE>PMA

 

 

 

Quesito n°2 (Salute della donna)



Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004,
n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”,
limitatamente alle seguenti parti:



Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di favorire la
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana”;



Articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è
consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere
le cause di sterilità o infertilità.”;



Articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed
è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità class=SpellE>inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi di
sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.”;



Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: “gradualità, al
fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della”;



Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: “Fermo restando quanto
stabilito dall’articolo 4, comma 1,”;

Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: “fino al momento della
fecondazione dell’ovulo”;



Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: “, di cui al comma
2 del presente articolo”;



Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre”;



Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave e documentata causa
di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al
momento della fecondazione”, nonché alle parole: “fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile”?

 

 

style='margin-left:-.4pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:480;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'>

style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>Cosa dice la legge style='mso-bidi-font-weight:normal'>


style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>Perché style='mso-bidi-font-weight:normal'> abrogare la norma

style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>( class=GramE>e quindi votare Sì)


Art. 1.

(Finalita).

1. Al
fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla class=SpellE>sterilita'
o dalla class=SpellE>infertilita'
umana e' consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le class=SpellE>modalita' previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito qualora
non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di class=SpellE>sterilita' o infertilita'. style='mso-special-character:line-break'>
<![if !supportLineBreakNewLine]>

<![endif]>


style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'> 

style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>Così com’è
la norma non consente
alle coppie fertili, ma affette da patologie
trasmissibili, di ricorrere alle tecniche di Procreazione Medicalmente
Assistita (PMA).
Ciò significa che due aspiranti genitori
portatori – ad esempio – di beta talassemia dovranno accettare il rischio di
concepire un bimbo affetto dal morbo di Cooley ( style='mso-bidi-font-style:normal'>una forma grave di talassemia detta class=SpellE>maior
), senza poter ricorrere all’ausilio della
tecnica. La donna potrà però richiedere la diagnosi prenatale ed
eventualmente l’aborto. L’abrogazione
di questa parte del 1° comma
(insieme
all’abrogazione di altri articoli
) style='mso-bidi-font-weight:normal'>permetterà anche a quelle coppie fertili, ma affette da malattie geneticamente
trasmissibili
di accedere alla tecnica e, di conseguenza, style='mso-bidi-font-weight:normal'>di riconoscere prima dell’eventuale impianto gli embrioni sani da quelli
malati.

 


Art. 1.

(Finalita).

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
sterilita' o dalla class=SpellE>infertilita'
umana e' consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le class=SpellE>modalita' previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

2. Il
ricorso alla procreazione medicalmente assistita e'
consentito
qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per
rimuovere le cause di sterilita' o class=SpellE>infertilita'
.


<![if !supportLineBreakNewLine]>

<![endif]>


style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'> 

style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>Il secondo comma impedisce di
scegliere il ricorso alla PMA, in
presenza
di altri metodi terapeutici efficaci.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'> In termini più espliciti nega
la autonomia decisionale dell’individuo in tema di
cure mediche. Per fare un esempio più comprensibile immaginate di avere un
ascesso ad un dente: il medico vi propone l’alternativa
tra un’incisione chirurgica, o un forte trattamento antibiotico nella
speranza di “freddare” l’infezione. Supponete che entrambi i trattamenti
siano ugualmente efficaci: ebbene la
legge interviene vietandovi una delle due possibilità solo perché class=GramE>ne esiste un’altra.

style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La style='mso-bidi-font-weight:normal'>abrogazione di questo articolo restituisce
all’individuo ed al suo medico quella libertà terapeutica style='mso-spacerun:yes'>
garantita costituzionalmente.

 


Art. 4.

(Accesso alle tecniche).

1. Il
ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
e' consentito
solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione
ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o
di infertilita' inspiegate
documentate da atto medico nonche' ai casi di class=SpellE>sterilita'
o di infertilita' da
causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita class=GramE>sono applicate in base ai seguenti principi: a) class=SpellE>gradualita', al fine di evitare il ricorso ad interventi
aventi un grado di invasivita' tecnico e
psicologico piu' gravoso per i destinatari,
ispirandosi al principio della minore invasivita';
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo.


 

Valgono
le stesse considerazioni già fatte a proposito dell’articolo 1. Qui si
aggiunge, come aggravante, una novità: per
trattare una patologia diventa necessario accertarne la causa e certificarla.

Oppure documentare con atto medico la impossibilità
di spiegarla (volendo banalizzare: per acquistare un’aspirina in farmacia
occorre un atto medico che documenti la incapacità del vostro curante a
capire le cause del vostro mal di testa: in mancanza non è possibile accedere
al trattamento sintomatico).

style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La style='mso-bidi-font-weight:normal'>abrogazione di questo articolo restituisce
all’individuo ed al suo medico quella libertà terapeutica style='mso-spacerun:yes'>
garantita costituzionalmente.

 


Art. 4.

(Accesso alle tecniche).

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
e' consentito
solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione
ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o
di infertilita' inspiegate
documentate da atto medico nonche' ai casi di class=SpellE>sterilita'
o di infertilita' da
causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono
applicate in base ai seguenti principi: a style='background:#E0E0E0'>) gradualita', al fine
di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita'
tecnico e psicologico piu' gravoso per i
destinatari, ispirandosi al principio della
minore class=SpellE>invasivita'; b) consenso informato, da realizzare ai
sensi dell'articolo 6.

3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo.


style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'> 

style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La lettera a) del secondo
comma non consente di attuare una PMA senza aver
prima percorso tutte le opzioni terapeutiche meno
invasive.
Ciò
non tiene conto – ad esempio – che un soggetto di 40 anni non può permettersi
di rimandare il ricorso alla PMA ( style='mso-bidi-font-style:normal'>quando indicato) solo perché esistono
alternative meno cruente, anche se con minore probabilità di successo. style='mso-bidi-font-weight:normal'>L’abrogazione della lettera a)
restituisce al rapporto medico-paziente, basato sul consenso informato, la
scelta delle opzioni terapeutiche più idonee per
ogni singolo individuo.

 


 

Art. 5.

(Requisiti soggettivi).

1.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,
possono class=GramE>accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in class=SpellE>eta' potenzialmente fertile, entrambi viventi. style='mso-special-character:line-break'>
<![if !supportLineBreakNewLine]>

<![endif]>


La
frase evidenziata deve essere abrogata in analogia a quanto espresso per style='mso-spacerun:yes'>
l’abrogazione dell’articolo
4, 1
° comma.


 

Art. 6.

(Consenso informato).

1. Per le finalita' indicate dal comma 3, prima del
ricorso ed in ogni fase di applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera
dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi class=SpellE>bioetici
e sui possibili effetti collaterali sanitari e
psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle class=SpellE>probabilita' di successo e sui rischi dalle stesse
derivanti, nonche' sulle relative conseguenze
giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve
essere prospettata la possibilita' di ricorrere a
procedure di adozione o di affidamento ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come
alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui
al presente comma e quelle concernenti il grado di class=SpellE>invasivita' delle tecniche nei confronti della donna e
dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in
modo tale da garantire il formarsi di una volonta'
consapevole e consapevolmente espressa.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici
dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

3. La volonta' di entrambi
i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
e' espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della
struttura, secondo modalita' definite con decreto
dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della class=SpellE>volonta' e l'applicazione della tecnica deve intercorrere
un termine non inferiore a sette giorni. La volonta'
puo' essere
revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma style='mso-bidi-font-style:normal'> fino al
momento della fecondazione dell'ovulo.


4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico
responsabile della struttura puo' class=GramE> decidere di non procedere alla procreazione medicalmente
assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario.
In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate
con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui
all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.

 


style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>Il mantenimento delle parole:
fino style='mso-bidi-font-style:normal'> al momento della fecondazione dell’ovulo”
significa accettare un limite temporale alla possibilità di revoca del
consenso
. Per
chiarire con un esempio quanto ciò sia grave,
immaginate di dare il vostro consenso all’asportazione di un nodulo mammario,
dopo lungo ed esauriente colloquio con il chirurgo. Il mattino
dell’intervento, sul lettino operatorio immediatamente prima di essere
addormentata, siete presa dall’angoscia, e chiedete
di andare via. “ Eh, no, mia cara” dice il chirurgo “ormai avete passato la
porta della sala operatoria e dunque non avete più la facoltà di revocare il
vostro assenso: adesso vi operiamo lo stesso!”.

style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>L’abrogazione di quella parte
del 3° comma abolisce l’anomalia giuridica in tema di consenso informato, e
restituisce all’individuo la possibilità di rivedere il prorpio
assenso all’atto medico in ogni momento.


 

Art. 13.

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e' consentita
a condizione che si perseguano finalita'
esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla
tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione di
embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini
diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a
scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che,
attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite
procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico
dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche
genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalita'
diagnostiche e terapeutiche, style='background:#E0E0E0'>di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione
precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini
procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete
di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

 


La
lettera b), se mantenuta integra, impedirebbe ogni intervento volto – ad
esempio – a ridurre il rischio di trasmissione di malattie legate al
cromosoma X o Y (come l’emofilia) Sarebbero infatti
vietate tutte le tecniche capaci di incidere sulla selezione dei gameti
(ovociti e spermatozoi) per prevenire la nascita di un bimbo malato. style='mso-bidi-font-weight:normal'>L’abrogazione delle parole contenute alla
lettera b) permette di effettuare sugli embrioni o
sui gameti interventi con finalità diagnostiche anche se oggi non ancora in
grado di tutelarne la salute e lo sviluppo.


 

Art. 14.

(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).

1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni,
fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione
tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono
creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente
necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non class=GramE>risulti
possibile per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento
della fecondazione e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi
fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita e'
vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi
previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul
numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e
da trasferire nell'utero
.

6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui
ai commi precedenti e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da 50.000 a 150.000 euro
.

7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei
reati di cui al presente articolo.

8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e
femminile
, previo consenso informato e scritto.

9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
.


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<![endif]>


style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>Questo articolo stabilisce per
legge il numero ottimale di embrioni da trasferire
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>, senza considerare le
variabilità individuali dei soggetti che si sottopongo alla tecnica di class=SpellE>PMA. Il
legislatore si sostituisce al medico nelle decisioni terapeutiche.
Il
numero di embrioni da trasferire deve essere
stabilito per ogni donna, sulla base di valutazioni ormai ampiamente
accettate dalla comunità scientifica internazionale. La possibilità di
ottenere una gravidanza varia in regione dell’età e del numero class=GramE>di embrioni introdotti, e non può essere uguale per tutte.
Mantenere il numero di tre embrioni in ogni caso significa rischiare
l’insuccesso in età più avanzata e una gravidanza plurigemellare nei soggetti
più giovani. L’abrogazione di questo
comma restituisce al medico la
capacità decisionale, aumenta le probabilità di successo della tecnica, e
riduce il rischio di gravidanze plurigemellari.


 

Art. 14.

(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).

1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni,
fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica
e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero class=GramE>di
embrioni superiore a quello strettamente necessario ad
un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti
possibile per
grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute
della donna non prevedibile al momento della fecondazione
e'
consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile.


4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita e'
vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi
previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul
numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e
da trasferire nell'utero
.

6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui
ai commi precedenti e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da 50.000 a 150.000 euro
.

7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei
reati di cui al presente articolo.

8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e
femminile
, previo consenso informato e scritto.

9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

 


Il
divieto di crioconservare class=GramE> gli
embrioni è chiaramente espresso nell’articolo. Fa
eccezione il caso di “una grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della
donna…”
. E se il trasferimento non
risulti possibile perché la donna non si presenta

per altre cause? Il medico non può
distruggere il/gli embrioni, non può impiantarli, non può congelarli. Allora?

style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>L’abrogazione delle parti
evidenziate consente la crioconservazione di quegli embrioni che per
qualunque motivo non è possibile trasferire in
utero.

 

 

 

 

Quesito n°3 (Per  l'autoderminazione e la tutela della
salute  della donna)




Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40,
avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”,
limitatamente alle seguenti parti:

 

Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità
umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle
condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.";

 

Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente class=GramE>assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";

 

Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è consentito solo
quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause class=SpellE>impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai
casi di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da
causa accertata e certificata da atto medico.";

 

Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: " class=GramE>gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi
aventi un grado di invasività tecnico e psicologico
più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";

 

Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole:
"Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1".;

 

Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole:
"Fino al momento della fecondazione dell’ovulo";

 

Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: " class=GramE>e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente
articolo";

 

Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad
un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";

 

Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole:  "per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna
non prevedibile al momento della fecondazione"; nonché
alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena
possibile".

 

style='border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-yfti-tbllook:480;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:
.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'>

style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>Cosa dice la legge style='mso-bidi-font-weight:normal'>


style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>Perché style='mso-bidi-font-weight:normal'> abrogare la norma

style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>( class=GramE>e quindi votare Sì)


 

Art. 1.

(Finalita).

1. Al
fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla class=SpellE>sterilita'
o dalla class=SpellE>infertilita'
umana e' consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le class=SpellE>modalita' previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e'
consentito
qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per
rimuovere le cause di sterilita' o class=SpellE>infertilita'. style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>


style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'> 

style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La legge style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'> introduce per la prima volta il concetto che il concepito
(termine ambiguo e non definito né dal punto di vista scientifico, né
giuridico) è soggetto di diritto con
pari dignità rispetto alla coppia dei futuri genitori.
Da class=GramE>questa enunciazione derivano tutte le anomalie di una
norma che in teoria si propone di
favorire la soluzione di problemi riproduttivi ma nei fatti elabora una serie
di divieti che si oppongono alla buona pratica medica ed alla libertà della
ricerca scientifica.

La
dichiarata parità di diritti del primo comma si smentisce quando, negli
articoli successivi, diventa prevalente la tutela dell’embrione (prima ancora
che sia impiantato), rispetto alla volontà della donna, invertendo così un
rapporto di priorità delle tutele lungamente acquisito sin dai tempi della
legge 194/78 sulla interruzione volontaria della
gravidanza. L’embrione diventa così “persona” fin dal momento della fusione
dei due patrimoni genetici originari. L’abrogazione
del 1° comma dell’articolo 1
ristabilisce
equilibrio nella scala dei valori etici, collocando su differenti piani lo
zigote, ed un giovane immobile su una sedia a rotelle.

 


Art. 1.

(Finalita).

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
sterilita' o dalla class=SpellE>infertilita'
umana e' consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le class=SpellE>modalita' previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

2. Il
ricorso alla procreazione medicalmente assistita e'
consentito
qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per
rimuovere le cause di sterilita' o class=SpellE>infertilita'
.


style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'> 

style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>Il secondo comma impedisce di
scegliere il ricorso alla PMA, in
presenza
di altri metodi terapeutici efficaci.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'> In termini più espliciti nega
la autonomia decisionale dell’individuo in tema di cure
mediche. Per fare un esempio più comprensibile immaginate di avere un ascesso
ad un dente: il medico vi propone l’alternativa tra
un’incisione chirurgica, o un forte trattamento antibiotico nella speranza di
“freddare” l’infezione. Supponete che entrambi i trattamenti siano ugualmente
efficaci: ebbene la legge interviene
vietandovi una delle due possibilità solo perché ne esiste
un’altra.

style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La style='mso-bidi-font-weight:normal'>abrogazione di questo articolo restituisce
all’individuo ed al suo medico quella libertà terapeutica style='mso-spacerun:yes'>
garantita costituzionalmente.

 


Art. 4.

(Accesso alle tecniche).

1. Il
ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
e' consentito
solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione
ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o
di infertilita' inspiegate
documentate da atto medico nonche' ai casi di class=SpellE>sterilita'
o di infertilita' da
causa accertata e certificata da atto medico.


2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono
applicate in base ai seguenti principi: a) gradualita',
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di class=SpellE>invasivita' tecnico e psicologico piu'
gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore class=SpellE>invasivita'; b) consenso informato, da realizzare ai
sensi dell'articolo 6.

3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo.


 

Valgono
le stesse considerazioni già fatte a proposito dell’articolo 1. Qui si
aggiunge, come aggravante, una novità: per
trattare una patologia diventa necessario accertarne la causa e certificarla.

Oppure documentare con atto medico la impossibilità
di spiegarla (volendo banalizzare: per acquistare un’aspirina in farmacia
occorre un atto medico che documenti la incapacità del vostro curante a
capire le cause del vostro mal di testa: in mancanza non è possibile accedere
al trattamento sintomatico).

style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La style='mso-bidi-font-weight:normal'>abrogazione di questo articolo restituisce
all’individuo ed al suo medico quella libertà terapeutica style='mso-spacerun:yes'>
garantita costituzionalmente.

style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'> 


Art. 4.

(Accesso alle tecniche).

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
e' consentito
solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione
ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o
di infertilita' inspiegate
documentate da atto medico nonche' ai casi di class=SpellE>sterilita'
o di infertilita' da
causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono
applicate in base ai seguenti principi: a) style='mso-bidi-font-style:normal'>gradualita' style='mso-bidi-font-style:normal'>, al fine
di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita'
tecnico e psicologico piu' gravoso per i
destinatari, ispirandosi al principio della
minore class=SpellE>invasivita'; b) consenso informato, da realizzare ai
sensi dell'articolo 6.

3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo.


style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'> 

style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La lettera a) del secondo
comma non consente di attuare una PMA senza aver
prima percorso tutte le opzioni terapeutiche meno
invasive.
Ciò
non tiene conto – ad esempio – che un soggetto di 40 anni non può permettersi
di rimandare il ricorso alla PMA ( style='mso-bidi-font-style:normal'>quando indicato) solo perché esistono
alternative meno cruente, anche se con minore probabilità di successo. style='mso-bidi-font-weight:normal'>L’abrogazione della lettera a)
restituisce al rapporto medico-paziente, basato sul consenso informato, la
scelta delle opzioni terapeutiche più idonee per
ogni singolo individuo.

style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'> 


 

Art. 5.

(Requisiti soggettivi).

1. Fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,
possono class=GramE>accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in class=SpellE>eta' potenzialmente fertile, entrambi viventi.

 


La
frase evidenziata deve essere abrogata in analogia a quanto espresso per style='mso-spacerun:yes'>
l’abrogazione dell’articolo 4, 1° class=GramE>comma style='color:white'>


 

Art. 6.

(Consenso informato).

1. Per le finalita' indicate dal comma 3, prima del
ricorso ed in ogni fase di applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera
dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi class=SpellE>bioetici
e sui possibili effetti collaterali sanitari e
psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle class=SpellE>probabilita' di successo e sui rischi dalle stesse
derivanti, nonche' sulle relative conseguenze
giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve
essere prospettata la possibilita' di ricorrere a
procedure di adozione o di affidamento ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come
alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui
al presente comma e quelle concernenti il grado di class=SpellE>invasivita' delle tecniche nei confronti della donna e
dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in
modo tale da garantire il formarsi di una volonta'
consapevole e consapevolmente espressa.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici
dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

3. La volonta' di entrambi
i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
e' espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della
struttura, secondo modalita' definite con decreto
dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della class=SpellE>volonta' e l'applicazione della tecnica deve intercorrere
un termine non inferiore a sette giorni. La volonta'
puo' essere
revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma style='mso-bidi-font-style:normal'>fino al
momento della fecondazione dell'ovulo.


4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico
responsabile della struttura puo' class=GramE> decidere di non procedere alla procreazione medicalmente
assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario.
In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate
con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui
all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.

 


style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>Il mantenimento delle parole:
fino style='mso-bidi-font-style:normal'> al momento della fecondazione dell’ovulo”
significa accettare un limite temporale alla possibilità di revoca del
consenso
. Per
chiarire con un esempio quanto ciò sia grave,
immaginate di dare il vostro consenso all’asportazione di un nodulo mammario,
dopo lungo ed esauriente colloquio con il chirurgo. Il mattino
dell’intervento, sul lettino operatorio immediatamente prima di essere
addormentata, siete presa dall’angoscia, e chiedete
di andare via. “ Eh, no, mia cara” dice il chirurgo “ormai avete passato la
porta della sala operatoria e dunque non avete più la facoltà di revocare il
vostro assenso: adesso vi operiamo lo stesso!”.

style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>L’abrogazione di quella parte
del 3° comma abolisce l’anomalia giuridica in tema di consenso informato, e
restituisce all’individuo la possibilità di rivedere il prorpio
assenso all’atto medico in ogni momento.


 

Art. 13.

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e' consentita
a condizione che si perseguano finalita'
esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla
tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione di
embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini
diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a
scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che,
attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite
procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico
dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche
genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalita'
diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione
precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini
procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un
gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e' punita
con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro
.
In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3
la pena e' aumentata
. Le circostanze attenuanti concorrenti con le
circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere class=GramE>ritenute equivalenti
o prevalenti rispetto a queste.

5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato
per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

 


La
lettera b), se mantenuta integra, impedirebbe ogni intervento volto – ad
esempio – a ridurre il rischio di trasmissione di malattie legate al
cromosoma X o Y (come l’emofilia) Sarebbero infatti
vietate tutte le tecniche capaci di incidere sulla selezione dei gameti
(ovociti e spermatozoi) per prevenire la nascita di un bimbo malato. style='mso-bidi-font-weight:normal'>L’abrogazione delle parole contenute alla
lettera b) permette di effettuare sugli embrioni o
sui gameti interventi con finalità diagnostiche anche se oggi non ancora in
grado di tutelarne la salute e lo sviluppo.


 

Art. 14.

(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).

1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni,
fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione
tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono
creare un numero di embrioni superiore a quello
strettamente necessario style='background:#E0E0E0'>ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non
superiore a tre.

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non class=GramE>risulti possibile per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento
della fecondazione e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi
fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita e'
vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi
previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul
numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e
da trasferire nell'utero
.

6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui
ai commi precedenti e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da 50.000 a 150.000 euro
.

7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei
reati di cui al presente articolo.

8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e
femminile
, previo consenso informato e scritto.

9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

 


style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>Questo articolo stabilisce per
legge il numero ottimale di embrioni da trasferire
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>, senza considerare le
variabilità individuali dei soggetti che si sottopongo alla tecnica di class=SpellE>PMA. Il
legislatore si sostituisce al medico nelle decisioni terapeutiche.
Il
numero di embrioni da trasferire deve essere
stabilito per ogni donna, sulla base di valutazioni ormai ampiamente
accettate dalla comunità scientifica internazionale. La possibilità di
ottenere una gravidanza varia in regione dell’età e del numero class=GramE>di embrioni introdotti, e non può essere uguale per tutte.
Mantenere il numero di tre embrioni in ogni caso significa rischiare
l’insuccesso in età più avanzata e una gravidanza plurigemellare nei soggetti
più giovani. L’abrogazione di questo
comma restituisce al medico la
capacità decisionale, aumenta le probabilità di successo della tecnica, e
riduce il rischio di gravidanze plurigemellari.


 

Art. 14.

(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).

1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni,
fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione
tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono
creare un numero di embrioni superiore a quello
strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non
superiore a tre.

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti
possibile per
grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute
della donna non prevedibile al momento della fecondazione
e'
consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile.


4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita e' vietata
la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla
legge 22 maggio 1978, n. 194.

5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul
numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e
da trasferire nell'utero
.

6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui
ai commi precedenti e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da 50.000 a 150.000 euro
.

7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei
reati di cui al presente articolo.

8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e
femminile
, previo consenso informato e scritto.

9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

 


Il
divieto di crioconservare class=GramE> gli
embrioni è chiaramente espresso nell’articolo. Fa
eccezione il caso di “una grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della
donna…”
. E se il trasferimento non
risulti possibile perché la donna non si presenta

per altre cause? Il medico non può
distruggere il/gli embrioni, non può impiantarli, non può congelarli. Allora?

style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>L’abrogazione delle parti
evidenziate consente la crioconservazione di quegli embrioni che per
qualunque motivo non è possibile trasferire in
utero.

 

 

Quesito n°4 (Fecondazione eterologa) style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>



Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n.
40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”,
limitatamente alle seguenti parti:



Articolo 4, comma 3: “È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo.”;



Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto
di cui all’articolo 4, comma 3”;



Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto
di cui all’articolo 4, comma 3”;



Articolo 12, comma 1: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi
gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.”;



Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: “1,”?
style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>

 

style='border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-yfti-tbllook:480;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:
.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'>

style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>Cosa dice la legge style='mso-bidi-font-weight:normal'>


style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>Perché style='mso-bidi-font-weight:normal'> abrogare la norma

style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>( class=GramE>e quindi votare Sì)


Art. 4.

(Accesso alle tecniche).

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
e' consentito
solo quando sia accertata l'impossibilita' di
rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita'
o di infertilita' inspiegate
documentate da atto medico nonche' ai casi
di class=SpellE>sterilita'
o di infertilita' da
causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono
applicate in base ai seguenti principi: a) gradualita',
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di class=SpellE>invasivita' tecnico e psicologico piu'
gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore class=SpellE>invasivita'; b) consenso informato, da realizzare ai sensi
dell'articolo 6.

3.
E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita
di tipo class=SpellE>eterologo
.


style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'> 

style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La legge fa espresso divieto
di ricorrere all’uso di gameti (spermatozoi o
ovociti) esterni alla coppia.
Immaginate il caso di una donna che – d’accordo con il
partner azoospermico ( = privo cioè
degli spermatozoi ) decida responsabilmente di utilizzare il seme
di un donatore. Con le norme attuali si trova di fronte tre possibilità:
rinunciare al desiderio di maternità, andare all’estero dove la fecondazione
eterologa è consentita, oppure cercarsi un altro partner (fertile).
Le stesse considerazioni valgono per l’uomo legato affettivamente
ad una donna privata della possibilità di produrre ovociti (per menopausa
precoce all’età di class=SpellE>trent’
anni, per la mancanza congenita di
ovaie funzionanti, per una sterilizzazione chemioterapica
a seguito di un tumore…). L’abrogazione
del terzo comma ripristina la possibilità di accedere
alla fecondazione eterologa, consentita in tutti i paesi europei,
ed anche in Italia prima della approvazione della legge 40/2004

 


 

Art. 9.

(Divieto del disconoscimento della paternita'
e dell'anonimato della madre).

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita
di tipo eterologo style='background:#E0E0E0'> in violazione del divieto di cui all'articolo 4,
comma 3
, il coniuge o il convivente il cui consenso e'
ricavabile da atti concludenti non puo'
esercitare l'azione di disconoscimento della paternita'
nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2),
del codice civile, class=GramE>ne' l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.


2. La madre del nato a seguito dell'applicazione
di tecniche di procreazione medicalmente assistita non puo'
dichiarare la volonta' di non esse
re
nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.


3. In caso di applicazione di tecniche di
tipo class=SpellE>eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo
4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione
giuridica class=SpellE>parentale con il nato e non puo'
far valere nei suoi confronti alcun diritto ne' essere titolare di
obblighi. style='mso-special-character:line-break'>
<![if !supportLineBreakNewLine]>


<![endif]>


L’abrogazione
delle parole “in violazione
del divieto di cui all'articolo 4, comma 3”
è logica conseguenza
dell’abrogazione del divieto di fecondazione eterologa


 

Art. 9.

(Divieto del disconoscimento della paternita'
e dell'anonimato della madre).

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita
di tipo eterologo in violazione del divieto
di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui
consenso e' ricavabile da atti concludenti non puo'
esercitare l'azione di disconoscimento della paternita'
nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2),
del codice civile, class=GramE>ne'
l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.


2. La madre del nato a seguito dell'applicazione
di tecniche di procreazione medicalmente assistita non puo'
dichiarare la volonta' di non esse
re
nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.


3. In caso di applicazione di tecniche di
tipo class=SpellE>eterologo style='background:#E0E0E0'>in violazione del divieto di cui all'articolo 4,
comma 3,
il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione
giuridica parentale con il nato e non class=SpellE>puo' far valere nei suoi confronti alcun diritto ne' essere
titolare di obblighi.

<![if !supportLineBreakNewLine]>


<![endif]>


Valgono
le considerazioni appena espresse nel box precedente


 

Art. 12.

(Divieti generali e sanzioni).

1.
Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di
soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo
5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie
i cui class=GramE>componenti
non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti
sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso
o non coniugati o non conviventi e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma
2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti
richiedenti
. In caso di dichiarazioni mendaci
si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.

4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita
senza avere raccolto il consenso secondo le modalità
di cui all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 a 50.000 euro.

5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche
di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle
di cui all'articolo 10 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100.000 a 300.000 euro
.

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza
la commercializzazione di gameti o di embrioni
o la surrogazione di maternità e' punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano
discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico,
quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in
vita o morto, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni e
con la multa da 600.000 class=GramE>a un milione di euro. Il medico e' punito, altresì, con l'interdizione
perpetua dall'esercizio della professione.

8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono
applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

9. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato
per uno degli illeciti di cui al presente articolo,
salvo quanto previsto dal comma 7.

10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura
al cui interno e' eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del
presente class=GramE>articolo e' sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni
dei divieti di cui al presente articolo o
di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

 


E’
evidente che se si decide di abrogare il divieto di fecondazione class=SpellE>etrologa
occorre eliminare anche la corrispondente sanzione
amministrativa pecuniaria: Nulla
poena sine class=SpellE>lege
.


 

<!--[if gte vml 1]>

<![endif]-->
<![if !vml]>
<![endif]>
style='font-size:8.5pt;font-family:"Trebuchet MS";color:#333333;mso-ansi-language:
IT'>Art. 12.

(Divieti generali e sanzioni).

1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti
di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica
tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui class=GramE>componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti
sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso
o non coniugati o non conviventi e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma
2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti
richiedenti
. In caso di dichiarazioni mendaci
si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.

4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita
senza avere raccolto il consenso secondo le modalita'
class=GramE>di cui all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche
di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle
di cui all'articolo 10 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100.000 a 300.000 euro
.

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza
la commercializzazione di gameti o di embrioni
o la surrogazione di maternita' e' punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000
a un milione di euro.

7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano
discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico,
quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in
vita o morto, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni e
con la multa da 600.000 class=GramE>a un milione di euro. Il medico e' punito, class=SpellE>altresi', con l'interdizione perpetua dall'esercizio della
professione.

8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono
applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

9. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato
per uno degli illeciti di cui al presente articolo,
salvo quanto previsto dal comma 7.

10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura
al cui interno e' eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del
presente class=GramE>articolo e' sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni
dei divieti di cui al presente articolo o
di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

 


Valgono
le stesse considerazioni espresse nel box precedente.

 

AllegatoDimensione
REFERENDUM ABROGATIVO SULLA LEGGE 40.doc125 KB
Giovedì, 3 marzo, 2005 - 16:42

commenti

yatırım teşvik belgesi

yatırım teşvik belgesi yatırım teşvik belgesi oturma izni oturma izni avşa avşa

Salve, mi chiamo fabrizio ho

Salve, mi chiamo fabrizio ho 30 anni; premesso che non sono daccordo con il si al referendum, ho letto con interesse - e rispetto - le Vostre motivazioni ma su una proprio non posso non provare un senso di fastidio. Mi riferisco all'esempio con cui spiegate il perchè volete abrogare l'art.3 (Quesito n°3 Per l'autoderminazione e la tutela della salute della donna)...immaginate di dare il vostro consenso all’asportazione di un nodulo mammario, dopo lungo ed esauriente colloquio con il chirurgo. Il mattino dell’intervento, sul lettino operatorio immediatamente prima di essere addormentata, siete presa dall’angoscia, e chiedete di andare via. “ Eh, no, mia cara

Grande commento, ci voleva.

Grande commento, ci voleva.

Complimenti. Cercando un po'd

Complimenti. Cercando un po'di informazioni su questo referendum, tra le prime tre pagine di Google, questo mi sembra il sito che dà le informazioni più precise su ogni quesito associando il testo di legge completo. E'organizzato molto bene, anche se sono in disaccordo con alcune considerazioni.. Lo sottolineate voi stessi "volendo banalizzare", ma mi sembra fuori luogo portare esempi che non hanno niente a che vedere con la fecondazione assistita, per spiegare concetti inerenti ad essa. Acquistare un aspirina.. E' fuorviante. Personalmente ritengo che in questo caso -troppo particolare per ricorrere ad esempi banali- sia indispensabile documentare la patologia prima di iniziare la cura, dato che essa comporta rischi e disagi per la donna e per un eventuale "concepito". D'altro canto, ben consapevole dei limiti della medicina, capisco che non sempre sia possibile accertare una patologia o la sua causa e che in molti casi giustamente la cura sia empirica e spesso efficace.. Non in questo caso. Non si tratta di limitare la libertà terapeutica, ma di riconoscere l'importanza e l'invasività di una cura, che deve essere intrapesa con consapevolezza totale. Inoltre nelle spiegazioni del "perchè votare Si" si parte dal presupposto che un embrione non sia già vita, cosa che non è accertata nè accertabile,nè con la scienza nè con nessun altro metodo. Mi rendo conto che non è facile prendere una posizione neutra, e che comunque non è vostra intenzione, ma, come già diceva qalcuno in questi commenti, non è immediato trovare siti che si limitano ad informare, o, quelli che lo fanno, non sono completi come questo. Si trovano siti per il SI, che affermano, o perlomeno danno per scontato, che l'embrione non sia vita, e siti per il NO,anzi per l'astensionismo, che affermano che l'embrione è vita. Ultima cosa (che non dipende da voi, naturalmente): ognuno dei 4 quesiti contiene in realtà a sua volta almeno tre o quattro punti della legge su cui esprimersi. Mi sembra difficile, in molti casi, dare un giudizio univoco.

la fecondazione è vita

Mi piacerebbe sapere come si possa sostenere che la creazione di embrioni non sia essa stessa vita, visto che si parla di fecondazione assistita cioè di portare vita là dove c'è sterilità. Se l' embrione che creo non contiene in se la vita come fa a nascere da esso un bambino, per di più in una persona che altrimenti non sarebbe in grado di procreare. Se l' embrione ha in se la vita esso va tutelato fin da subito. Se devo scegliere fra la vita e la sterilità e quindi la salute della donnna io prediligo la prima.

...Non capisco....

Ho riflettuto molto e di fronte alla domanda "l'embrione è vita?" mi sono risposta con un'altro quesito: "la vita può essere ridotta al concetto di embrione?". L'embrione è una vita in potenza ma la vita è molto di più!!!!!!E'emozioni, gioia, dolore...un miracolo, e tutto questo sinceramente non credo possa essere rappresentato da cellule! Comunque la mia opinione resta condivisibile o meno ma credo fermamente che questa legge non tuteli la libertà dell'individuo: spiegami per quale motivo io, affatto d'accordo con la tua posizione, dovrei sottostare ad un tipo di regolamentazione basata su concetti morali ed etici ai quali non credo e invece perchè tu, e chi condivide il tuo pensiero ovviamente, non potreste accettare una legge dove sia permesso di agire secondo coscienza individuale? Se io, donna sterile in età avanzata, avessi bisogno di impiantare nel mio utero più di 3 embrioni per avere una minima speranza di gravidanza, cosa toglierei a te nel farlo?...Immagina però cosa toglie a me una legge come questa!! ...Scusa, non ce l'ho con te! Anzi, rispetterò pienamente tutti coloro che voteranno NO ma di certo non quelli che si asteranno: E' ASSOLUTAMENTE UNA SCELTA ANTICOSTITUZIONALE, SCORRETTA E PRIVA DI OGNI FORMA DI SENSO CIVICO.

Hai pienamente ragione in que

Hai pienamente ragione in quello che dici , poiche l'ammasso di cellule (embrione) che si andranno ad utilizzare serviranno sia a permettere a coppie sterili di poter avere figli e una cosa importante è che saranno figli sani ,inoltre potranno anche essere utilizzati per curare alcune gravi malattie . Chi di noi non vorrebbe avere figli sani , credo chiunque.

Vita

Io dico si alla vita , ma non credo che un embrione di poche cellule possa essere considerato un essere umano , perchè credo che un essere umano sia tale solo quando inizia a pensare e di conseguenza a soffrire. Un embrione di poche cellule non pensa e non soffre , è solo una possibilità di vita . Questo è solo il mio parere , sarei felicissimo di sapere cosa ne pensate.

Chi è che pensa e cosa?

Non saprei dire, senza dubbi, se un embrione sia o meno un essere umano a tutti gli effetti; ma affermare che un essere umano è tale solo quando "inizia a pensare e di conseguenza a soffrire", mi sembra riduttivo e superficiale. Allora le persone che hanno dei grossi handicap cerebrali? Pensano o non pensano? Io non lo so, è solo uno spunto di riflessione ma vorrei dire: attenzione in questo campo a fare affermazioni di questo tipo....i confini sono molto labili.

Certo che è riduttivo e supe

Certo che è riduttivo e superficiale , ma alla fine è il pensiero cio che fa di ognuno di noi un essere vivente ,un essere umano , una persona. Mi spieghi allora cosa saremmo senza una sola cell. cerebrale ? Chiedi se le persone con grossi handicap cerebrali pensano o non pensano?! Ma certo che pensano soffrono e gioscono ma sono solo limitate alle loro condizioni . Se tu credi che un embrione di poche cellule sia in grado di pensare , ti sbagli perchè un embrione di anche 2 giorni non ha ancora la minima traccia di linee germinali primordiali cerebrali. E diverso se si considera l'embrione come essere umano perchè lo è potenzialmente.

Non è giusto far propaganda

Non è giusto far propaganda per il si, il no o l'astensionismo. E' invece un DOVERE di ogni essere umano promuovere l'informazione, il più oggettiva possibile. E' un DOVERE spiegare per cosa andiamo a votare. In questi giorni girano propagande per il si o per il no, ma non girano volantini di pura informazione in modo da lasciare libertà di scelta. IL VOTO E' UN DIRITTO/DOVERE DI OGNI CITTADINO DEMOCRATICO VOTATE !!!

I commenti sono troppo di par

I commenti sono troppo di parte. Io non so chi ha torto o ragione in questa disputa ma le abrogazioni che ho letto portano a passare da un estremismo all'altro. Chi siamo noi per giocare così con degli embrioni e decidere che non hanno diritti!?!?!

Penso che le abrogazioni non

Penso che le abrogazioni non porteranno ad un estremismo nella ricerca e nella società se lo stato avrà cura di regolamentare in dettaglio con l'ausilio di scienziati e ricercatori le modalità della sperimentazione,lasciando da parte multinazionali e così via. Riguardo gli embrioni,trovo assurdo ammettere che abbiano dei diritti quando si ammette nelnostro stato l'aborto o quando comunque non c'è rispetto peraltre forme di vita piu' evolutoe di un embrione comeanimali e piante.E'vero che un embrione può evolvere in un essere umano ma ogni uomo ha diritto di procreae un figlio,non è un dovere.Fino a quando un embrione non prova dolore non può essere 1 persona

C'è una ripetizione

Solo per segnalarvi una ripetizione nella UTILE spiegazione sulle motivazioni per il sì. Per farla breve, cercate in quaeta pagina il testo "Questo articolo stabilisce per legge il numero ottimale di embrioni da trasferire" e lo troverete 2 volte. Saluti.

Estremamente chiaro ed efficace !

Estremamente chiaro ed efficace ! Il testo di legge da una parte, con l'evidenziazione di quanto si vuole abrogare, e dall'altra le spiegazioni sul significato pratico di ciò che esso comporta, se non viene eliminato, nella vita delle persone, in particolare delle donne. Ciò rende assolutamente comprensibile a chiunque che l'abrogazione di queste parti della l.40 è assolutamente indispensabile per consentire a tutti libertà di scelta su qualcosa che riguarda solo la sfera personale e non può essere deciso dall'alto. Lo posterò nelle mie com e nei miei gruppi a disposizione di tutti grazie alba

chiaro e preciso

Ottima spiegazione, purtroppo la materia in questione è, necessariamente, complicata e abbastanza "oscura". Purtroppo ci sono 2 cose che mi fanno temere per l'esito del referendum: -la propaganda "emozionale" che fa leva sui sentimenti (bambini da buttare, cavie umane etc etc) -l'astensionismo che ha annullato quasi tutti i più recenti referendum Speriamo bene!!! Andiamo a votare e portiamoci gli amici ;-)

Ottima iniziativa!

Una pagina fondamentale e interessantissima, la sto diffondendo per quanto posso perchè bisogna battere l'astensionismo, l'indifferenza, l'ignoranza, la malafede e la superstizione, e lasciare la libertà di scelta sulle questioni personali all'individuo, senza inventarsi diritti che chi non è nato ragionevolmente non può avere. Se la scienza dovesse bloccarsi per ordine clericale la terra sarebbe ancora piatta e tanti vaccini non avrebbero potuto fare i loro benefici... Andare e votare sì è un dovere liberale, poi si può scegliere come comportarsi secondo la propria coscienza, senza però imporre nulla a chi la pensa diversamente.

Io, affetta da distrofia muscolare

spero con tutta me stessa che vinca il SI... e che non vinca l'astensionismo

Tu, affetta da distrofia muscolare...

...prova a riflettere e ti accorgerai che da queste abrogazioni alla selezione genetica dei nascituri il passo è molto breve. Oggi si possono solo diagnosticare alcune malattie genetiche, peraltro poche, quindi il rischio non è certo debellato, ma se un domani la tecnica permettesse di selezionare la "perfezione genetica", legalmente si potrebbe fare. La conseguenza? Tu non saresti mai nata, in quanto scartata all'origine come un "prodotto avariato"... così come mio padre diabetico e mio amico malato di fibrosi cistica... Ragionate un po' con la vostra testa, riflettete sulle conseguenze in termini più generali, invece di accettare tutto quello che vi vogliono propinare. Certamente questa legge è migliorabile, ma l'anarchia è aberrante!!! E ai cari radicali... possibile che siate capaci solo di abrogare? Perchè in tutto questo tempo non siete riusciti a fare una proposta in parlamento che venisse presa in considerazione? Forse perchè fa molto più comodo essere sempre e comunque la voce urlante fuori dal coro?

in risposta a raffaele (che scrive: Tu, affetta da distrofia..)

a parte che rispondere a "Tu, affetta da distrufia muscolare" è un po' brutto. Hai pure parenti e amici che soffrono di altrettante malttie, dovresti capire: tu vedi la sofferenza, lei (affetta da distrufia muscolare) soffre. (scusa. ma non ce l'ho con te, anzi). ma ora, prova a ribaltare nuovamente la situazione: come fanno 2 genitori a spiegare al figlio che pur sapendo che lui sarebbe nato con una "grave" malattia incurabile, hanno lasciato che nascesse lo stesso e provasse tutte le sofferenze interminabili di quella malattia. é facile dire che la vita vale la pena di essere vissuta. e forse è così, visto che tu tra mille difficoltà vivi e sorridi (e soffri) con tuo padre diabetico e il tuo amico malato di fibrosi cistica. però siamo tutti così fortunati? un po' di tempo fa mi semnbra di aver letto, tra la cronaca, di un padre, che giunto all'esasperazione, ha ucciso suo figlio perché non sopportava più di vederlo inchiodato a un letto, malato e sofferente (non ricordo purtroppo la sua malattia di preciso, ma era una malattia genetica). si può biasimare quell'uomo (che forse non è riuscito a trovare chi lo aiutasse) per quello che ha fatto: soffrivano in tre, figlio, padre, madre, chi + chi meno. non dico che sia giusto uccidere; che sia giusto sceglie l'embrione (in questo caso, cellula fecondata ma non ancora impiantata: chi può dire che diventerà bambino impiantandola?). però non voglio arrogarmi il diritto di scegliere per la vita di altre persone. in questo caso, ciascuno deve essere libere di scegliere secondo la propria coscienza. e credo che nella scelta (eventuale, di selezionare l'embrione) sarà comunque aiutato da dottori (magari anche psicologi), preti (nella migliore delle ipotesi), parenti, amici, ... . riguardo una futuribile tecnica di selezione di "perfezione genetica", quando la scienza ci darà la possibilità concreta di pasticciare effettivamente con il dna umano a piacimento, è ovvio che bisognera proporre nuovi referendum, nuove leggi, nuovi dibattiti, nuovi confronti. ultima cosa... prodotto avariato? e tutti quegli embrioni che non potendo essere congelati finiscono nella spazzatura (vengono lasciati a decomporsi)?? forse non 4 sì... ma come dice "affetta da distrofia muscolare" l'astensionismo no. con il referendum non si cancella la legge e non si arriva all'anarchia aberrante. si tenta di migliorare il "regolamento" di una così delicata tecnica medicale. l'astensionismo invece, non lo condivido ma lo rispetto perché legge. ma almeno chi si astiene, abbia il coraggio di ammettere che è una certa forma di arma politica un po' scorretta. io penso che se uno, solo per un fatto di coscienza personale, crede che il referndum sia sbagliato, va a votare con 4 no. se no cambiamo i referendum: chi vuole abrogare vota, chi non vuole non vota. è + corretto stefano

Per il futuro... incerto

Sono più che convinto per il SI', ma questo SI' (se vincerà il SI') avrà delle conseguenze enormi. Stefano ha ragione a dire che serviranno altre leggi per regolare la selezione degli embrioni allo scopo di prevenire la nascita di soggetti affetti da gravi patologie genetiche, ma immaginate un pò la scena: "I dottori mi hanno detto che mio figlio avrà la distrofia muscolare, preferisco non farlo nascere" --- va bene, ne hai tutto il diritto. "E mio figlio? Avrà il diabete a 11 anni, prenderà l'insulina per tutta la vita!" "E mio figlio? Avrà l'intolleranza al glutine di grano, non potrà mangiare come tutti gli altri bambini!" A chi daremo ragione? Chi stabilirà quale malattia è più grave? Che diritto abbiamo noi, gente sana e fortunata, di decidere la vita di persone meno fortunate di noi? Perciò dico: votiamo SI', ma stiamo attenti per il futuro, perchè se un giorno mi troverò a votare per un referendum che stabilisce quale malattia è più grave o sopportabile di un'altra, mi asterrò.

Per Stefano

Forse mi sono espresso in modo forte, ma era esattamente questo che volevo, pur senza offendere nessuno, sia chiaro. Non posso darti torto quando dici che ogni genitore non sceglierebbe mai di far nascere un figlio malato quando può scegliere di averne uno sano... sarebbe fuori di testa. D'altra parte però non riesco a dimenticare che se i loro genitori avessero avuto questa scelta, Steven Hawkins e Beethoven non sarebbero mai venuti al mondo! Per non parlare (egoisticamente) di almeno una quindina di persone che con la loro amicizia, seppur breve, tanto mi hanno dato e che erano ben felici di vivere la loro vita, anche se con molta sofferenza. Non è facile... Ciao

una legge...da rifare

ogni giorno che la mia prof di genetica entra in aula esordisce con un "vediamo da questi genitori malari che percentuale di figli eredita la malattia.."è una cosa che mi fa star male, penso a quei genitori che non potranno mai mettere al mondo figli xkè non vogliono vederli contrarre qualche corea di huntington in età avanzata...xkè dunque privarli della fivet? xkè privare poi due genitori sterili della gioia di avere un figlio? mi direte..ci sono le adozioni...ma poi, visto che complicazioni insorgono x adottare un figlio? quanti interessi da pagare x pascere i vari Paesi? auguri a tutti quelli che si impegnano x diffondere info sulla legge e il referendum..senza offesa come spiego ai miei nonni cos'è la clonazione terapeutica?

Mai "calpestare"la scienza...

La scienza dovrà superare anche quest'altro tentativo di "calpestazione".Essa va aiutata,e a chi sostiene il "no",rispondo:che essa andrà avanti nonostante le difficoltà,il passato ne è testimone...

LIBERTA'

Lo Stato deve garantire libertà totale finché non vengono danneggiate le altre persone. Non può arrogarsi il diritto di dichiarare che gli embrioni sono persone. Queste sono scelte assolutamente personali, che concernono la spiritualità e la morale di ogni individuo. Nessuno deve giudicare nè una posizione nè l'altra, tantomeno deve arrivare a limitare i diritti delle persone con convinzioni non allineate a quelle della Chiesa. Voterò sicuramente sì al referendum, abrogando tutto l'abrogabile di queste legge che offende la libertà. Pur non essendo radicale.

bugie...

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