style='font-size:14.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>
Tra
poche settimane i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimere la propria
volontà di mantenere o abrogare, con quattro quesiti referendari, alcuni
articoli della legge n° 40 del 2004 in tema di Fecondazione Assistita.
Esaminiamoli
uno per uno:
Quesito n°1 (Libertà di ricerca scientifica)
style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>
Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n.
40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”,
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: “discendente da un’unica
cellula di partenza, eventualmente”;
Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: “ad essa collegate volte
alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non
siano disponibili metodologie alternative”;
Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: “di clonazione
mediante trasferimento di nucleo o”;
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: “la crioconservazione e”?
style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>Cosa dice la legge
style='mso-bidi-font-weight:normal'>
style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>Perché
style='mso-bidi-font-weight:normal'> abrogare la norma
style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>(
class=GramE>e quindi votare Sì)
Art. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti
di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica
tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui
class=GramE>componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti
sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso
o non coniugati o non conviventi e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma
2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti
richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci
si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita
senza avere raccolto il consenso secondo le modalita'
class=GramE>di cui all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche
di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle
di cui all'articolo 10 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza
la commercializzazione di gameti o di embrioni
o la surrogazione di maternita' e' punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000
a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano
style='mso-bidi-font-style:normal'>discendente
da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico,
quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in
vita o morto, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni e
con la multa da 600.000
class=GramE>a un milione di euro. Il medico e' punito,
class=SpellE>altresi', con l'interdizione perpetua dall'esercizio della
professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono
applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo,
salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura
al cui interno e' eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del
presente
class=GramE>articolo e' sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni
dei divieti di cui al presente articolo o
di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.
style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La legge accoglie una preoccupazione
quasi universale nei confronti della clonazione umana, e per tale
motivo vieta espressamente ogni tentativo volto alla creazione di
un individuo geneticamente identico ad un altro.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'> La frase che si vuole abolire
impedisce – di fatto – anche la possibilità di ricorrere alla cosiddetta
“clonazione terapeutica”. Questa consiste in un processo in grado
di produrre cellule staminali totipotenti,
da utilizzare ai fini della ricerca scientifica, senza passare attraverso
la fase di produzione dell’embrione ( Inteso come prodotto derivante
dalla fusione e sviluppo del patrimonio genetico dei
gameti maschile e femminile). L’abrogazione
della frase “…discendente da
un’unica cellula, eventualmente…” pur mantenendo il divieto di
clonazione umana consentirebbe – in sintonia a quanto già avviene
ad esempio in Gran Bretagna – di ricorrere alla produzione di linee
cellulari staminali mediante la tecnica del TNSA,
proposto dal premio Nobel Renato Dulbecco ed ampiamente utilizzato
all’estero.
Art. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e'
consentita a condizione che si perseguano
finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela
della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione
di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque
a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma
di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero
interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione
o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare
il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne
caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità
diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di
scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi
sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete
umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o
di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e'
punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000
a 150.000 euro. In caso di violazione di
uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e' aumentata. Le
circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste
dal comma 3 non possono essere
class=GramE>ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La legge vieta
la ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni prodotti dalla
tecnica di PMA, se le finalità diagnostiche
e terapeutiche che si propone non siano in grado di tutelare la salute
e lo sviluppo dell’embrione. Ciò significa che la semplice diagnosi preimpianto di una malattia genetica
non è consentita, in quanto non è possibile
associarvi una terapia in grado di tutelare, poi, la salute dell’embrione
studiato. In altri termini poiché non possediamo la capacità di modificare
geneticamente un embrione affetto – ad esempio – dal Morbo di
class=SpellE>Cooley, è vietata qualunque analisi in grado di saperlo
prima che si impianti.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>L’abrogazione delle parole evidenziate
nel secondo comma permetterà nuovamente di effettuare
la diagnosi genetica di numerose patologie ereditarie, prima che l’embrione
venga impiantato in utero, riducendo così in maniera significativa
il ricorso all’interruzione di gravidanza in una fase più tardiva
dello sviluppo embrionale.
Art. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e'
consentita a condizione che si perseguano
finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate
volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso,
e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione
di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque
a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma
di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero
interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione
o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare
il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne
caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità
diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi
style='mso-bidi-font-style:normal'>di clonazione
mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce
dell'embrione o di ectogenesi sia a fini
procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano
con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e'
punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000
a 150.000 euro. In caso di violazione di
uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e' aumentata. Le
circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste
dal comma 3 non possono essere
class=GramE>ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>In questo articolo
la legge fa espresso divieto di effettuare qualunque tipo di clonazione,
anche se indirizzata alla produzione di cellule staminali mediante
la tecnica del trasferimento nucleare. Le cellule totipotenti che si
ottengono intorno al 5° giorno dalla avvenuta
fecondazione, prima ancora dell’impianto in utero, rappresentano una
fonte preziosissima di studio e ricerca scientifica. La comprensione
dei meccanismi biologici che le regolano
potrebbe consentire nuove strategie terapeutiche per il trattamento
dei tumori, del diabete, dell’
class=SpellE>Alzhaimer, del Parkinson… e dunque problemi che affliggono
tutte le famiglie italiane (circa 12.000.000 di cittadini secondo
alcune stime). Abrogare il
divieto di clonazione mediante trasferimento di nucleo significa restituire
speranza di guarigione a milioni di cittadini malati e competitività
internazionale alla ricerca italiana
Art. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di
embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio
1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione
tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3,
non devono creare un numero di embrioni superiore
a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto,
comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti
possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa
allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della
fecondazione e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi
fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita
e' vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei
casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati
sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni
prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi
di cui ai commi precedenti e' punita con la reclusione fino a tre
anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato
per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. E' consentita la crioconservazione dei gameti
maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La legge vieta il congelamento
degli embrioni prodotti con le tecniche di PMA.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'> Ciò significa da un lato obbligare
la donna a ripetere più cicli di trattamento in caso di un primo insuccesso
(non avendo embrioni crioconservati da utilizzare per un nuovo tentativo
di impianto, dovrà produrne di nuovi ripetendo
tutte le fasi del ciclo precedente) e d’altro canto ridurre le probabilità
di successo per ogni singolo tentativo ( non potendo congelare alcun
embrione in soprannumero si dovrà necessariamente ridurre il numero
di quelli prodotti e ciò contrasta con le linee guida delle Società
Scientifiche Internazionali nel caso di soggetti in età più avanzata)
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>Abrogare il divieto di crioconservazione
restituisce alla donna il diritto a ricevere il miglior trattamento
possibile, consente al medico di comportarsi secondo scienza e coscienza,
riduce il rischio di complicanze per la donna ed aumenta il numero
delle nascite tra le coppie che accedono alla tecnica di
class=SpellE>PMA
Quesito n°2 (Salute della donna)
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004,
n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”,
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di favorire la
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana”;
Articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è
consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere
le cause di sterilità o infertilità.”;
Articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed
è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità
class=SpellE>inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di
sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.”;
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: “gradualità, al
fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della”;
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: “Fermo restando quanto
stabilito dall’articolo 4, comma 1,”;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: “fino al momento della
fecondazione dell’ovulo”;
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: “, di cui al comma
2 del presente articolo”;
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre”;
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave e documentata causa
di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al
momento della fecondazione”, nonché alle parole: “fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile”?
style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>Cosa dice la legge
style='mso-bidi-font-weight:normal'>
style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>Perché
style='mso-bidi-font-weight:normal'> abrogare la norma
style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>(
class=GramE>e quindi votare Sì)
Art. 1.
(Finalita).
1. Al
fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
class=SpellE>sterilita' o dalla
class=SpellE>infertilita' umana e' consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le
class=SpellE>modalita' previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito qualora
non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di
class=SpellE>sterilita' o infertilita'.
style='mso-special-character:line-break'>
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>Così com’è
la norma non consente alle coppie fertili, ma affette da patologie
trasmissibili, di ricorrere alle tecniche di Procreazione Medicalmente
Assistita (PMA). Ciò significa che due aspiranti genitori
portatori – ad esempio – di beta talassemia dovranno accettare il rischio di
concepire un bimbo affetto dal morbo di Cooley (
style='mso-bidi-font-style:normal'>una forma grave di talassemia detta
class=SpellE>maior), senza poter ricorrere all’ausilio della
tecnica. La donna potrà però richiedere la diagnosi prenatale ed
eventualmente l’aborto. L’abrogazione
di questa parte del 1° comma (insieme
all’abrogazione di altri articoli)
style='mso-bidi-font-weight:normal'>permetterà anche a quelle coppie fertili, ma affette da malattie geneticamente
trasmissibili di accedere alla tecnica e, di conseguenza,
style='mso-bidi-font-weight:normal'>di riconoscere prima dell’eventuale impianto gli embrioni sani da quelli
malati.
Art. 1.
(Finalita).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
sterilita' o dalla
class=SpellE>infertilita' umana e' consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le
class=SpellE>modalita' previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il
ricorso alla procreazione medicalmente assistita e'
consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per
rimuovere le cause di sterilita' o
class=SpellE>infertilita'.
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>Il secondo comma impedisce di
scegliere il ricorso alla PMA, in
presenza di altri metodi terapeutici efficaci.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'> In termini più espliciti nega
la autonomia decisionale dell’individuo in tema di
cure mediche. Per fare un esempio più comprensibile immaginate di avere un
ascesso ad un dente: il medico vi propone l’alternativa
tra un’incisione chirurgica, o un forte trattamento antibiotico nella
speranza di “freddare” l’infezione. Supponete che entrambi i trattamenti
siano ugualmente efficaci: ebbene la
legge interviene vietandovi una delle due possibilità solo perché
class=GramE>ne esiste un’altra.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La
style='mso-bidi-font-weight:normal'>abrogazione di questo articolo restituisce
all’individuo ed al suo medico quella libertà terapeutica
style='mso-spacerun:yes'> garantita costituzionalmente.
Art. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il
ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione
ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o
di infertilita' inspiegate
documentate da atto medico nonche' ai casi di
class=SpellE>sterilita' o di infertilita' da
causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita
class=GramE>sono applicate in base ai seguenti principi: a)
class=SpellE>gradualita', al fine di evitare il ricorso ad interventi
aventi un grado di invasivita' tecnico e
psicologico piu' gravoso per i destinatari,
ispirandosi al principio della minore invasivita';
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo.
Valgono
le stesse considerazioni già fatte a proposito dell’articolo 1. Qui si
aggiunge, come aggravante, una novità: per
trattare una patologia diventa necessario accertarne la causa e certificarla.
Oppure documentare con atto medico la impossibilità
di spiegarla (volendo banalizzare: per acquistare un’aspirina in farmacia
occorre un atto medico che documenti la incapacità del vostro curante a
capire le cause del vostro mal di testa: in mancanza non è possibile accedere
al trattamento sintomatico).
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La
style='mso-bidi-font-weight:normal'>abrogazione di questo articolo restituisce
all’individuo ed al suo medico quella libertà terapeutica
style='mso-spacerun:yes'> garantita costituzionalmente.
Art. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione
ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o
di infertilita' inspiegate
documentate da atto medico nonche' ai casi di
class=SpellE>sterilita' o di infertilita' da
causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono
applicate in base ai seguenti principi: a
style='background:#E0E0E0'>) gradualita', al fine
di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita'
tecnico e psicologico piu' gravoso per i
destinatari, ispirandosi al principio della minore
class=SpellE>invasivita'; b) consenso informato, da realizzare ai
sensi dell'articolo 6.
3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La lettera a) del secondo
comma non consente di attuare una PMA senza aver
prima percorso tutte le opzioni terapeutiche meno
invasive. Ciò
non tiene conto – ad esempio – che un soggetto di 40 anni non può permettersi
di rimandare il ricorso alla PMA (
style='mso-bidi-font-style:normal'>quando indicato) solo perché esistono
alternative meno cruente, anche se con minore probabilità di successo.
style='mso-bidi-font-weight:normal'>L’abrogazione della lettera a)
restituisce al rapporto medico-paziente, basato sul consenso informato, la
scelta delle opzioni terapeutiche più idonee per
ogni singolo individuo.
Art. 5.
(Requisiti soggettivi).
1.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono
class=GramE>accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in
class=SpellE>eta' potenzialmente fertile, entrambi viventi.
style='mso-special-character:line-break'>
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>
La
frase evidenziata deve essere abrogata in analogia a quanto espresso per
style='mso-spacerun:yes'> l’abrogazione dell’articolo
4, 1° comma.
Art. 6.
(Consenso informato).
1. Per le finalita' indicate dal comma 3, prima del
ricorso ed in ogni fase di applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera
dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi
class=SpellE>bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e
psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle
class=SpellE>probabilita' di successo e sui rischi dalle stesse
derivanti, nonche' sulle relative conseguenze
giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve
essere prospettata la possibilita' di ricorrere a
procedure di adozione o di affidamento ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come
alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui
al presente comma e quelle concernenti il grado di
class=SpellE>invasivita' delle tecniche nei confronti della donna e
dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in
modo tale da garantire il formarsi di una volonta'
consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici
dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
3. La volonta' di entrambi
i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
e' espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della
struttura, secondo modalita' definite con decreto
dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della
class=SpellE>volonta' e l'applicazione della tecnica deve intercorrere
un termine non inferiore a sette giorni. La volonta'
puo' essere
revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma
style='mso-bidi-font-style:normal'> fino al
momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico
responsabile della struttura puo'
class=GramE> decidere di non procedere alla procreazione medicalmente
assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario.
In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate
con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui
all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>Il mantenimento delle parole:
“fino
style='mso-bidi-font-style:normal'> al momento della fecondazione dell’ovulo”
significa accettare un limite temporale alla possibilità di revoca del
consenso. Per
chiarire con un esempio quanto ciò sia grave,
immaginate di dare il vostro consenso all’asportazione di un nodulo mammario,
dopo lungo ed esauriente colloquio con il chirurgo. Il mattino
dell’intervento, sul lettino operatorio immediatamente prima di essere
addormentata, siete presa dall’angoscia, e chiedete
di andare via. “ Eh, no, mia cara” dice il chirurgo “ormai avete passato la
porta della sala operatoria e dunque non avete più la facoltà di revocare il
vostro assenso: adesso vi operiamo lo stesso!”.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>L’abrogazione di quella parte
del 3° comma abolisce l’anomalia giuridica in tema di consenso informato, e
restituisce all’individuo la possibilità di rivedere il prorpio
assenso all’atto medico in ogni momento.
Art. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e' consentita
a condizione che si perseguano finalita'
esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla
tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione di
embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini
diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a
scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che,
attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite
procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico
dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche
genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalita'
diagnostiche e terapeutiche,
style='background:#E0E0E0'>di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione
precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini
procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete
di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
La
lettera b), se mantenuta integra, impedirebbe ogni intervento volto – ad
esempio – a ridurre il rischio di trasmissione di malattie legate al
cromosoma X o Y (come l’emofilia) Sarebbero infatti
vietate tutte le tecniche capaci di incidere sulla selezione dei gameti
(ovociti e spermatozoi) per prevenire la nascita di un bimbo malato.
style='mso-bidi-font-weight:normal'>L’abrogazione delle parole contenute alla
lettera b) permette di effettuare sugli embrioni o
sui gameti interventi con finalità diagnostiche anche se oggi non ancora in
grado di tutelarne la salute e lo sviluppo.
Art. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni,
fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione
tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono
creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente
necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non
class=GramE>risulti possibile per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento
della fecondazione e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi
fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita e'
vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi
previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul
numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e
da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui
ai commi precedenti e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei
reati di cui al presente articolo.
8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e
femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>Questo articolo stabilisce per
legge il numero ottimale di embrioni da trasferire
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>, senza considerare le
variabilità individuali dei soggetti che si sottopongo alla tecnica di
class=SpellE>PMA. Il
legislatore si sostituisce al medico nelle decisioni terapeutiche. Il
numero di embrioni da trasferire deve essere
stabilito per ogni donna, sulla base di valutazioni ormai ampiamente
accettate dalla comunità scientifica internazionale. La possibilità di
ottenere una gravidanza varia in regione dell’età e del numero
class=GramE>di embrioni introdotti, e non può essere uguale per tutte.
Mantenere il numero di tre embrioni in ogni caso significa rischiare
l’insuccesso in età più avanzata e una gravidanza plurigemellare nei soggetti
più giovani. L’abrogazione di questo
comma restituisce al medico la
capacità decisionale, aumenta le probabilità di successo della tecnica, e
riduce il rischio di gravidanze plurigemellari.
Art. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni,
fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica
e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero
class=GramE>di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad
un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti
possibile per
grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute
della donna non prevedibile al momento della fecondazione e'
consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita e'
vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi
previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul
numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e
da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui
ai commi precedenti e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei
reati di cui al presente articolo.
8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e
femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
Il
divieto di crioconservare
class=GramE> gli embrioni è chiaramente espresso nell’articolo. Fa
eccezione il caso di “una grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della
donna…”. E se il trasferimento non
risulti possibile perché la donna non si presenta
per altre cause? Il medico non può
distruggere il/gli embrioni, non può impiantarli, non può congelarli. Allora?
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>L’abrogazione delle parti
evidenziate consente la crioconservazione di quegli embrioni che per
qualunque motivo non è possibile trasferire in
utero.
Quesito n°3 (Per l'autoderminazione e la tutela della
salute della donna)
Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40,
avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”,
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità
umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle
condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente
class=GramE>assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è consentito solo
quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause
class=SpellE>impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai
casi di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da
causa accertata e certificata da atto medico.";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "
class=GramE>gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi
aventi un grado di invasività tecnico e psicologico
più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole:
"Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1".;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole:
"Fino al momento della fecondazione dell’ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "
class=GramE>e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente
articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad
un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna
non prevedibile al momento della fecondazione"; nonché
alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena
possibile".
style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>Cosa dice la legge
style='mso-bidi-font-weight:normal'>
style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>Perché
style='mso-bidi-font-weight:normal'> abrogare la norma
style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>(
class=GramE>e quindi votare Sì)
Art. 1.
(Finalita).
1. Al
fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
class=SpellE>sterilita' o dalla
class=SpellE>infertilita' umana e' consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le
class=SpellE>modalita' previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e'
consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per
rimuovere le cause di sterilita' o
class=SpellE>infertilita'.
style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La legge
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'> introduce per la prima volta il concetto che il concepito
(termine ambiguo e non definito né dal punto di vista scientifico, né
giuridico) è soggetto di diritto con
pari dignità rispetto alla coppia dei futuri genitori. Da
class=GramE>questa enunciazione derivano tutte le anomalie di una
norma che in teoria si propone di
favorire la soluzione di problemi riproduttivi ma nei fatti elabora una serie
di divieti che si oppongono alla buona pratica medica ed alla libertà della
ricerca scientifica.
La
dichiarata parità di diritti del primo comma si smentisce quando, negli
articoli successivi, diventa prevalente la tutela dell’embrione (prima ancora
che sia impiantato), rispetto alla volontà della donna, invertendo così un
rapporto di priorità delle tutele lungamente acquisito sin dai tempi della
legge 194/78 sulla interruzione volontaria della
gravidanza. L’embrione diventa così “persona” fin dal momento della fusione
dei due patrimoni genetici originari. L’abrogazione
del 1° comma dell’articolo 1 ristabilisce
equilibrio nella scala dei valori etici, collocando su differenti piani lo
zigote, ed un giovane immobile su una sedia a rotelle.
Art. 1.
(Finalita).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
sterilita' o dalla
class=SpellE>infertilita' umana e' consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le
class=SpellE>modalita' previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il
ricorso alla procreazione medicalmente assistita e'
consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per
rimuovere le cause di sterilita' o
class=SpellE>infertilita'.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>Il secondo comma impedisce di
scegliere il ricorso alla PMA, in
presenza di altri metodi terapeutici efficaci.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'> In termini più espliciti nega
la autonomia decisionale dell’individuo in tema di cure
mediche. Per fare un esempio più comprensibile immaginate di avere un ascesso
ad un dente: il medico vi propone l’alternativa tra
un’incisione chirurgica, o un forte trattamento antibiotico nella speranza di
“freddare” l’infezione. Supponete che entrambi i trattamenti siano ugualmente
efficaci: ebbene la legge interviene
vietandovi una delle due possibilità solo perché ne esiste
un’altra.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La
style='mso-bidi-font-weight:normal'>abrogazione di questo articolo restituisce
all’individuo ed al suo medico quella libertà terapeutica
style='mso-spacerun:yes'> garantita costituzionalmente.
Art. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il
ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione
ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o
di infertilita' inspiegate
documentate da atto medico nonche' ai casi di
class=SpellE>sterilita' o di infertilita' da
causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono
applicate in base ai seguenti principi: a) gradualita',
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di
class=SpellE>invasivita' tecnico e psicologico piu'
gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore
class=SpellE>invasivita'; b) consenso informato, da realizzare ai
sensi dell'articolo 6.
3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo.
Valgono
le stesse considerazioni già fatte a proposito dell’articolo 1. Qui si
aggiunge, come aggravante, una novità: per
trattare una patologia diventa necessario accertarne la causa e certificarla.
Oppure documentare con atto medico la impossibilità
di spiegarla (volendo banalizzare: per acquistare un’aspirina in farmacia
occorre un atto medico che documenti la incapacità del vostro curante a
capire le cause del vostro mal di testa: in mancanza non è possibile accedere
al trattamento sintomatico).
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La
style='mso-bidi-font-weight:normal'>abrogazione di questo articolo restituisce
all’individuo ed al suo medico quella libertà terapeutica
style='mso-spacerun:yes'> garantita costituzionalmente.
style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>
Art. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione
ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o
di infertilita' inspiegate
documentate da atto medico nonche' ai casi di
class=SpellE>sterilita' o di infertilita' da
causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono
applicate in base ai seguenti principi: a)
style='mso-bidi-font-style:normal'>gradualita'
style='mso-bidi-font-style:normal'>, al fine
di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita'
tecnico e psicologico piu' gravoso per i
destinatari, ispirandosi al principio della minore
class=SpellE>invasivita'; b) consenso informato, da realizzare ai
sensi dell'articolo 6.
3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La lettera a) del secondo
comma non consente di attuare una PMA senza aver
prima percorso tutte le opzioni terapeutiche meno
invasive. Ciò
non tiene conto – ad esempio – che un soggetto di 40 anni non può permettersi
di rimandare il ricorso alla PMA (
style='mso-bidi-font-style:normal'>quando indicato) solo perché esistono
alternative meno cruente, anche se con minore probabilità di successo.
style='mso-bidi-font-weight:normal'>L’abrogazione della lettera a)
restituisce al rapporto medico-paziente, basato sul consenso informato, la
scelta delle opzioni terapeutiche più idonee per
ogni singolo individuo.
style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>
Art. 5.
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono
class=GramE>accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in
class=SpellE>eta' potenzialmente fertile, entrambi viventi.
La
frase evidenziata deve essere abrogata in analogia a quanto espresso per
style='mso-spacerun:yes'> l’abrogazione dell’articolo 4, 1°
class=GramE>comma
style='color:white'>
Art. 6.
(Consenso informato).
1. Per le finalita' indicate dal comma 3, prima del
ricorso ed in ogni fase di applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera
dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi
class=SpellE>bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e
psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle
class=SpellE>probabilita' di successo e sui rischi dalle stesse
derivanti, nonche' sulle relative conseguenze
giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve
essere prospettata la possibilita' di ricorrere a
procedure di adozione o di affidamento ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come
alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui
al presente comma e quelle concernenti il grado di
class=SpellE>invasivita' delle tecniche nei confronti della donna e
dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in
modo tale da garantire il formarsi di una volonta'
consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici
dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
3. La volonta' di entrambi
i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
e' espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della
struttura, secondo modalita' definite con decreto
dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della
class=SpellE>volonta' e l'applicazione della tecnica deve intercorrere
un termine non inferiore a sette giorni. La volonta'
puo' essere
revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma
style='mso-bidi-font-style:normal'>fino al
momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico
responsabile della struttura puo'
class=GramE> decidere di non procedere alla procreazione medicalmente
assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario.
In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate
con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui
all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>Il mantenimento delle parole:
“fino
style='mso-bidi-font-style:normal'> al momento della fecondazione dell’ovulo”
significa accettare un limite temporale alla possibilità di revoca del
consenso. Per
chiarire con un esempio quanto ciò sia grave,
immaginate di dare il vostro consenso all’asportazione di un nodulo mammario,
dopo lungo ed esauriente colloquio con il chirurgo. Il mattino
dell’intervento, sul lettino operatorio immediatamente prima di essere
addormentata, siete presa dall’angoscia, e chiedete
di andare via. “ Eh, no, mia cara” dice il chirurgo “ormai avete passato la
porta della sala operatoria e dunque non avete più la facoltà di revocare il
vostro assenso: adesso vi operiamo lo stesso!”.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>L’abrogazione di quella parte
del 3° comma abolisce l’anomalia giuridica in tema di consenso informato, e
restituisce all’individuo la possibilità di rivedere il prorpio
assenso all’atto medico in ogni momento.
Art. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e' consentita
a condizione che si perseguano finalita'
esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla
tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione di
embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini
diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a
scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che,
attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite
procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico
dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche
genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalita'
diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione
precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini
procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un
gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e' punita
con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3
la pena e' aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le
circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere
class=GramE>ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.
La
lettera b), se mantenuta integra, impedirebbe ogni intervento volto – ad
esempio – a ridurre il rischio di trasmissione di malattie legate al
cromosoma X o Y (come l’emofilia) Sarebbero infatti
vietate tutte le tecniche capaci di incidere sulla selezione dei gameti
(ovociti e spermatozoi) per prevenire la nascita di un bimbo malato.
style='mso-bidi-font-weight:normal'>L’abrogazione delle parole contenute alla
lettera b) permette di effettuare sugli embrioni o
sui gameti interventi con finalità diagnostiche anche se oggi non ancora in
grado di tutelarne la salute e lo sviluppo.
Art. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni,
fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione
tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono
creare un numero di embrioni superiore a quello
strettamente necessario
style='background:#E0E0E0'>ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non
superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non
class=GramE>risulti possibile per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento
della fecondazione e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi
fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita e'
vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi
previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul
numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e
da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui
ai commi precedenti e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei
reati di cui al presente articolo.
8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e
femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>Questo articolo stabilisce per
legge il numero ottimale di embrioni da trasferire
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>, senza considerare le
variabilità individuali dei soggetti che si sottopongo alla tecnica di
class=SpellE>PMA. Il
legislatore si sostituisce al medico nelle decisioni terapeutiche. Il
numero di embrioni da trasferire deve essere
stabilito per ogni donna, sulla base di valutazioni ormai ampiamente
accettate dalla comunità scientifica internazionale. La possibilità di
ottenere una gravidanza varia in regione dell’età e del numero
class=GramE>di embrioni introdotti, e non può essere uguale per tutte.
Mantenere il numero di tre embrioni in ogni caso significa rischiare
l’insuccesso in età più avanzata e una gravidanza plurigemellare nei soggetti
più giovani. L’abrogazione di questo
comma restituisce al medico la
capacità decisionale, aumenta le probabilità di successo della tecnica, e
riduce il rischio di gravidanze plurigemellari.
Art. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni,
fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione
tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono
creare un numero di embrioni superiore a quello
strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non
superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti
possibile per
grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute
della donna non prevedibile al momento della fecondazione e'
consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita e' vietata
la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla
legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul
numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e
da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui
ai commi precedenti e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei
reati di cui al presente articolo.
8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e
femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
Il
divieto di crioconservare
class=GramE> gli embrioni è chiaramente espresso nell’articolo. Fa
eccezione il caso di “una grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della
donna…”. E se il trasferimento non
risulti possibile perché la donna non si presenta
per altre cause? Il medico non può
distruggere il/gli embrioni, non può impiantarli, non può congelarli. Allora?
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>L’abrogazione delle parti
evidenziate consente la crioconservazione di quegli embrioni che per
qualunque motivo non è possibile trasferire in
utero.
Quesito n°4 (Fecondazione eterologa)
style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>
Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n.
40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”,
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 4, comma 3: “È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo.”;
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto
di cui all’articolo 4, comma 3”;
Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto
di cui all’articolo 4, comma 3”;
Articolo 12, comma 1: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi
gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.”;
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: “1,”?
style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>
style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>Cosa dice la legge
style='mso-bidi-font-weight:normal'>
style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>Perché
style='mso-bidi-font-weight:normal'> abrogare la norma
style='font-family:Arial;color:white;mso-ansi-language:IT'>(
class=GramE>e quindi votare Sì)
Art. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di
rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita'
o di infertilita' inspiegate
documentate da atto medico nonche' ai casi
di
class=SpellE>sterilita' o di infertilita' da
causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono
applicate in base ai seguenti principi: a) gradualita',
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di
class=SpellE>invasivita' tecnico e psicologico piu'
gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore
class=SpellE>invasivita'; b) consenso informato, da realizzare ai sensi
dell'articolo 6.
3.
E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita
di tipo
class=SpellE>eterologo.
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>
style='font-family:Arial;mso-ansi-language:IT'>La legge fa espresso divieto
di ricorrere all’uso di gameti (spermatozoi o
ovociti) esterni alla coppia. Immaginate il caso di una donna che – d’accordo con il
partner azoospermico ( = privo cioè
degli spermatozoi ) decida responsabilmente di utilizzare il seme
di un donatore. Con le norme attuali si trova di fronte tre possibilità:
rinunciare al desiderio di maternità, andare all’estero dove la fecondazione
eterologa è consentita, oppure cercarsi un altro partner (fertile).
Le stesse considerazioni valgono per l’uomo legato affettivamente
ad una donna privata della possibilità di produrre ovociti (per menopausa
precoce all’età di
class=SpellE>trent’anni, per la mancanza congenita di
ovaie funzionanti, per una sterilizzazione chemioterapica
a seguito di un tumore…). L’abrogazione
del terzo comma ripristina la possibilità di accedere
alla fecondazione eterologa, consentita in tutti i paesi europei,
ed anche in Italia prima della approvazione della legge 40/2004
Art. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternita'
e dell'anonimato della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita
di tipo eterologo
style='background:#E0E0E0'> in violazione del divieto di cui all'articolo 4,
comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso e'
ricavabile da atti concludenti non puo'
esercitare l'azione di disconoscimento della paternita'
nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2),
del codice civile,
class=GramE>ne' l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione
di tecniche di procreazione medicalmente assistita non puo'
dichiarare la volonta' di non essere
nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di
tipo
class=SpellE>eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo
4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione
giuridica
class=SpellE>parentale con il nato e non puo'
far valere nei suoi confronti alcun diritto ne' essere titolare di
obblighi.
style='mso-special-character:line-break'>
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>
L’abrogazione
delle parole “in violazione
del divieto di cui all'articolo 4, comma 3” è logica conseguenza
dell’abrogazione del divieto di fecondazione eterologa
Art. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternita'
e dell'anonimato della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita
di tipo eterologo in violazione del divieto
di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui
consenso e' ricavabile da atti concludenti non puo'
esercitare l'azione di disconoscimento della paternita'
nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2),
del codice civile,
class=GramE>ne' l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione
di tecniche di procreazione medicalmente assistita non puo'
dichiarare la volonta' di non essere
nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di
tipo
class=SpellE>eterologo
style='background:#E0E0E0'>in violazione del divieto di cui all'articolo 4,
comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione
giuridica parentale con il nato e non
class=SpellE>puo' far valere nei suoi confronti alcun diritto ne' essere
titolare di obblighi.
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<![endif]>
Valgono
le considerazioni appena espresse nel box precedente
Art. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1.
Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di
soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo
5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie
i cui
class=GramE>componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti
sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso
o non coniugati o non conviventi e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma
2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti
richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci
si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita
senza avere raccolto il consenso secondo le modalità
di cui all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche
di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle
di cui all'articolo 10 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza
la commercializzazione di gameti o di embrioni
o la surrogazione di maternità e' punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano
discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico,
quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in
vita o morto, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni e
con la multa da 600.000
class=GramE>a un milione di euro. Il medico e' punito, altresì, con l'interdizione
perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono
applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo,
salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura
al cui interno e' eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del
presente
class=GramE>articolo e' sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni
dei divieti di cui al presente articolo o
di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.
E’
evidente che se si decide di abrogare il divieto di fecondazione
class=SpellE>etrologa occorre eliminare anche la corrispondente sanzione
amministrativa pecuniaria: Nulla
poena sine
class=SpellE>lege.
<!--[if gte vml 1]>
<![if !vml]>
<![endif]>
style='font-size:8.5pt;font-family:"Trebuchet MS";color:#333333;mso-ansi-language:
IT'>Art. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti
di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica
tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui
class=GramE>componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti
sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso
o non coniugati o non conviventi e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma
2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti
richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci
si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita
senza avere raccolto il consenso secondo le modalita'
class=GramE>di cui all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche
di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle
di cui all'articolo 10 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza
la commercializzazione di gameti o di embrioni
o la surrogazione di maternita' e' punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000
a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano
discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico,
quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in
vita o morto, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni e
con la multa da 600.000
class=GramE>a un milione di euro. Il medico e' punito,
class=SpellE>altresi', con l'interdizione perpetua dall'esercizio della
professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono
applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo,
salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura
al cui interno e' eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del
presente
class=GramE>articolo e' sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni
dei divieti di cui al presente articolo o
di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.
Valgono
le stesse considerazioni espresse nel box precedente.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| REFERENDUM ABROGATIVO SULLA LEGGE 40.doc | 125 KB |
commenti
yatırım teşvik belgesi
Salve, mi chiamo fabrizio ho
Grande commento, ci voleva.
Complimenti. Cercando un po'd
la fecondazione è vita
...Non capisco....
Hai pienamente ragione in que
Vita
Chi è che pensa e cosa?
Certo che è riduttivo e supe
Non è giusto far propaganda
I commenti sono troppo di par
Penso che le abrogazioni non
C'è una ripetizione
Estremamente chiaro ed efficace !
chiaro e preciso
Ottima iniziativa!
Io, affetta da distrofia muscolare
Tu, affetta da distrofia muscolare...
in risposta a raffaele (che scrive: Tu, affetta da distrofia..)
Per il futuro... incerto
Per Stefano
una legge...da rifare
Mai "calpestare"la scienza...
LIBERTA'
bugie...
Niente di più giusto