Riforma della medicina penitenziaria

La sanità esce di prigione. Ma la riforma è incompleta

di Luigi Manconi

Il decreto legislativo n. 230 del 1999 prevedeva il trasferimento di competenze, assistenza e risorse della medicina penitenziaria dal Ministero della Giustizia al Ministero della Sanità. Il passaggio sarebbe dovuto avvenire, gradualmente ma irreversibilmente, tramite forme progres-sive di inserimento, all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, di personale e di strutture dell'Amministrazione penitenziaria e tramite la sperimentazione in tre regioni di un trasferimento integrale della medicina penitenziaria.
La riforma ha subito rallentamenti dovuti a una serie di difficoltà operative (accentuate ulteriormente dalla modifica del Titolo V della Costituzione e quindi del trasferimento di competenze dallo Stato centrale alle Regioni) e si è arrestata dopo il passaggio al Servizio sanitario nazionale delle sole materie relative alle tossicodipendenze e alla medicina preventiva.
Uno dei nostri primi impegni è stato quello di attivare le procedure normative necessarie alla ripresa del percorso di riforma.
Una fase risultata complessa soprattutto per la diversificazione delle situazioni territoriali e per le resistenze di molte Regioni ad individuare le modalità organizzative del passaggio. Abbiamo pertanto ritenuto prioritario promuovere incontri e confronti tra Ministeri della Giustizia e della Salute, Regioni ed Organizzazioni Sindacali. Un'attività di concertazione intensa, risultata decisiva per definire in pochi mesi una vicenda trascinatasi per quasi dieci anni. A dicembre 2007 entrava a far parte della legge finanziaria per il 2008 l'emendamento proposto dal governo che disponeva il trasferimento dell'assistenza sanitaria per i detenuti al Servizio Sanitario.
Il 20 marzo 2008 la Conferenza Stato Regioni approvava la bozza, predisposta dal comitato tecnico interministeriale istituito presso il Ministero della Sanità, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con la firma del decreto, il 1 aprile 2008, tutte le funzioni sanitarie (assistenza di base, interventi di urgenza, interventi specialistici, ricovero per acuti e per patologie croniche - Centri Clinici, Ospedali Psichiatrici Giudiziari, reparti per HIV, reparti per l'osservazione psichiatrica, reparti per la disabilità neuromotoria - riabilitazione, valutazioni e provvedimenti medico legali), svolte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile, sono state trasferite al Servizio Sanitario Nazionale.
Sono ora le Regioni a dover garantire l'espletamento del Servizio attraverso le Aziende Sanitarie nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento. Trova così applicazione integrale il riconoscimento per le persone detenute o internate della parità di trattamento con le persone in libertà, in tema di assistenza sanitaria. Da qui l'importanza del provvedimento: si afferma come principio e si realizza in termini operativi la piena inclusione della persona privata della libertà - ancorché privata della libertà - all'interno del sistema dei diritti di cittadinanza. Inoltre la riforma contribuisce ad affermare anche il principio della corresponsabilità nell'esecuzione penale, aprendo ulteriormente il carcere ad altre amministrazioni pubbliche e ad altre professionalità.
Il Decreto del Presidente del Consiglio è stato integrato dalle "Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale", che propongono percorsi di prevenzione e cura e modelli organizzativi per la ristrutturazione dei servizi in grado di adeguare le prestazioni in ambito penitenziario ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza che il Sistema Sanitario Nazionale è chiamato a garantire a tutti i cittadini e affermano altri due importanti corollari: la piena collaborazione interistituzionale nel perseguire l'obiettivo della tutela della salute e del recupero sociale della persona detenuta e l'affermazione della continuità terapeutica "quale principio fondante per l'efficacia degli interventi di cura" da garantire "dal momento dell'ingresso in carcere e/o in una struttura minorile, durante gli eventuali spostamenti dei detenuti tra i diversi Istituti penitenziari e strutture minorili, e dopo la scarcerazione e immissione in libertà".
Le linee guida individuano otto aree cruciali di intervento (medicina generale, prestazioni specialistiche, urgenze, patologie infettive, tossicodipendenze, salute mentale, salute delle detenute madri e dei loro bambini, salute degli immigrati) definendo per ciascuna obblighi e competenze delle strutture del servizio sanitario nazionale. L'ambito territoriale quale sede privilegiata per la cura e la riabilitazione anche delle persone con disturbi mentali viene ribadito anche nelle " Linee di indirizzo per gli interventi negli Ospedali psichiatrici e giudiziari e nelle case di cura e custodia" che costituiscono un secondo allegato integrante il decreto.
Le azioni mirano a realizzare un programma in tre fasi finalizzato ad un progressivo superamento di questo tipo di istituti proprio grazie alla integrazione con le reti territoriali dei servizi di assistenza e cura.

Mercoledì, 4 giugno, 2008 - 18:38
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