Soccorso Civile: Legge 40 e fecondazione assistita


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La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alle parole “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”. La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 del medesimo articolo nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come previsto in tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna. La Corte ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza nei giudizi principali, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 3, e 14, commi 1 e 4. (Leggi qui le motivazioni)

La condizione di infertilità è definita come la incapacità di avere un figlio dopo due anni di rapporti non protetti.
Si stima che questo problema interessi circa il 12-15% delle coppie in età riproduttiva, assumendo dimensioni di carattere sociale. In Italia, tra le nuove coppie che si formano ogni anno, circa 40.000 sono destinate ad avere difficoltà riproduttive nella loro futura vita relazionale. Lo slittamento dell'età in cui si comincia a pensare di fare un figlio, solo per fare un esempio, incide sui dati del successo riproduttivo.
Le pratiche di procreazione assistita sono disciplinate dalla Legge 40/2004, che:

  • Vieta la fecondazione eterologa (donazione di gameti): il ricorso alla donazione del seme o degli ovociti è vietato. Per effetto della Legge 40/04, i nati con tecniche eterologhe in violazione del divieto di eterolga, sono figli legittimi della coppia e non è esperibile il disconoscimento di paternità.
    Il capo III della l. 40/04 tratta le "Disposizioni concernenti la tutela del nascituro".
  • Vieta la fecondazione assistita ai portatori fertili di malattie genetiche e virali: a differenza di molti Paesi Europei, in Italia la fecondazione assistita è permessa solo alla persone affette da sterilità o infertilità non altrimenti rimovibile.
  • Vieta la fecondazione assistita ai single e agli omosessuali: l'articolo 5 della legge, infatti, stabilisce che possono accedere alle tecniche di fecondazione assistita solo le «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi»; è così escluso il ricorso alle tecniche ai single, alle coppie gay, alle persone sotto i 18 anni e sopra l'età fertile.
  • Divieto di utlizzo per la ricerca scientifica degli embrioni non idonei per una gravidanza: la legge 40/04 vieta la distruzione di embrioni all'art. 13, con tale divieto di fatto non rende possibile l'utilizzo per la ricerca di embrioni che non possono essere impiantati in utero perchè non idonei per una gravidanza.

L'Associazione Luca Coscioni ritiene che l'accesso alle tecniche di fecondazione assistita debba essere un diritto di ogni cittadina/o italiana/o adulta/o.

Leggi qui le dichiarazioni dell'Associazione Coscioni in merito alla pronuncia della Corte Costituzionale sulla Legge 40

 

 

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CNB PARERE CONOSCENZA ORIGINI GENETICHE DONAZ GAMETI 25 NOV 2011.pdf267.02 KB
Lunedì, 19 novembre, 2007 - 15:56
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