In Parlamento

L'iniziativa necessaria, la riforma possibile

L'iniziativa "Amore civile" sta lavorando alla composizione di un "Tavolo di Lavoro permanente per la Riforma del Diritto di Famiglia". Al Tavolo già oggi partecipano numerosi studiosi, di molteplici discipline, i quali hanno tutti dichiarato la propria disponibilità per fornire un contributo di riflessione e studio, con l'obiettivo di unificare le proposte progressiste che attualmente pendono in tema di Diritto di Famiglia e dar vita ad un progetto globale di riforma, paragonabile a quello che fu trasformato in legge nel 1975.
Con la riforma del 1975, parità tra le persone, libertà e pari dignità di scelte diverse sono state in parte affermate, ma resta ancora da compiere buona parte del cammino. Il "Tavolo per la Riforma" vorrebbe dare un contributo in questa direzione.
A tal fine, gli organizzatori dell'iniziativa hanno previsto - assieme agli esponenti politici e parlamentari che parteciperanno la presentazione di alcune proposte "simbolo" della Riforma in cantiere. Si tratta di proposte che ovviamente non esauriscono il lavoro da compiersi, ma vogliono farne comprendere i principi di fondo e, al tempo stesso, sollecitare l'attenzione dell'opinione pubblica, favorendo il coinvolgimento di altri studiosi nell'iniziativa. Queste sono alcune delle proposte di legge già depositate dai deputati radicali che fanno parte del coordinamento.

 

1.Modifiche al codice civile in tema di impedimenti matrimoniali e di cognome dei coniugi

Con essa, non si vuole ribadire la scelta in favore del matrimonio tradizionale (il taglio complessivo del progetto di riforma è anzi in favore di una ampia libertà di scelta e di valorizzazione dell'autonomia privata), ma si vuole affermare la netta opposizione ad ogni discriminazione o creazione di categorie di persone alle quali, in aperta violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, non vengano riconosciuti gli stessi diritti degli altri.

2.Modifiche e aggiornamenti alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozioni

Essa è rappresentativa del medesimo principio di non discriminazione, nella parte in cui, in Italia, l'adozione da parte delle persone singole esiste, ma è considerata di "serie B". (Si noti che, secondo la nostra legge, un single può adottare un bambino portatore di handicap, ma senza che a quest'ultimo siano riconosciuti i diritti che spettano nell'adozione piena). Dall'altro, la scelta in favore dell'adozione da parte delle persone singole è simbolo della necessità di adeguarsi, senza sotterfugi, alla normativa europea, perché l'Italia, in questa materia, ha approvato la relativa Convenzione, ha ratificato la legge conseguente, ma non vi ha mai dato concreta attuazione, restando a tutt'oggi inadempiente.

3.Modifiche alla legge 4 aprile 2001,n. 154 violenza nelle relazioni familiari

Anche in questo caso, l'obiettivo è quello di evitare "diritti negati" e discriminazioni. La proposta prevede modifiche alla legge esistente, tendenti ad assicurare l'effettività della tutela per i soggetti deboli, tutela che, in alcune aree territoriali del Paese, appare ancora sostanzialmente negata.

4.Modifiche al codice civile in materia di figli legittimi e naturali

La riforma del diritto di famiglia del 1975, modificando l'art. 261 del codice civile, ha sancito il principio dell'eguaglianza dei diritti tra figli legittimi e figli naturali. Nonostante questo, permangono numerose differenze - soprattutto in materia di successione (art. 537 e 565 c.c.) - che occorre eliminare.

5.Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

Il cognome dell'uomo -marito o genitore- oggi prevale, persino come consuetudine nei casi in cui la legge tace, come per i figli nati nell'ambito del matrimonio. E' necessaria e urgente, invece, una modifica del Codice Civile che rispecchi non solo i cambiamenti di costume ma che prenda atto dell'uguaglianza uomo-donna.

6.Norme in materia di correzione dell'attribuzione di sesso

Come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e affermato con le recenti leggi approvate in Gran Bretagna con il Gender Recognition Act del 2004, e la Spagna con la legge reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas del 2007, il riconoscimento giuridico dell'identità di genere non deve necessariamente dipendere dall'intervento chirurgico di riattribuzione dei genitali.

7. Norme contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di garantire l'attuazione delle direttive sulla parità di trattamento in maniera conforme alle disposizioni europee, con particolare riferimento alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

8.Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di unione civile

Con la modifica al libro I del codice civile che istituisce il registro delle unioni civili tra persone di diverso o dello stesso sesso e la corrispondente disciplina normativa si intende dare forma e sostanza giuridica alla vita di decine di migliaia di «coppie di fatto», oltre che «copertura » normativa a tutti quegli ambiti di espressione e di svolgimento della personalità finora lasciati giuridicamente inespressi.

Mercoledì, 4 giugno, 2008 - 17:32
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