Nel cognome della madre

di Donatella Poretti

Donatella Poretti, deputata radicale della Rosa nel Pugno, presenta ai lettori di Agenda Coscioni due proposte di legge per regolare piccole e grandi rivoluzioni avvenute nell’ambito familiare. La possibilità di tramandare il cognome materno ai figli e l’affermazione completa degli stessi diritti per figli “legittimi” e “naturali”.

Eredità di una società patriarcale in cui l'uomo portava lo stipendio e la donna faceva figli e curava la casa: il cognome che si tramanda è quello del marito, comunque quello del maschio. Eredità di un passato in cui la famiglia era solo quella realizzata in ambito matrimoniale e solo i figli “legittimi” avevano diritti, gli altri erano appunto illegittimi. Oggi “naturali”, grazie ad una dizione politicamente corretta. La società attuale, per fortuna, è andata avanti. La donna non è più un mero oggetto domestico e in teoria ha pari diritti ed opportunità: perché non pensare allora che anche il suo cognome possa essere lasciato al figlio che ha partorito? I figli nascono anche da persone che liberamente decidono di non mettere alcun timbro sulla loro storia d'amore; perché continuare a penalizzarli e a non considerarli degni di avere una parentela e una eredità pari agli altri? Due proposte di legge incardinate in un dibattito parlamentare che, mentre si spacca sui DICO, ancora non è riuscito a far uscire dalle secche due riforme in apparenza piccole, in apparenza senza nessuna opposizione ufficiale, in pratica rivoluzionarie! (D.P.) PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI COGNOME DEI CONIUGI E DEI FIGLI Intervento alla Camera dei Deputati, 16 giugno 2006 Onorevoli deputati! La presente proposta di legge, redatta in collaborazione con l'Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori), intende modificare il Codice Civile in merito alla attribuzione del cognome, sia per quanto riguarda i coniugi che i figli, naturali, legittimi e adottati. Se fino ad oggi il cognome dell'uomo, marito o genitore, ha sempre prevalso, persino come consuetudine anche nei casi in cui la legge taceva, come nel caso dei figli nati nell'ambito del matrimonio, è necessaria una modifica che rispecchi non solo i cambiamenti di costume avvenuti nella società ma che prenda anche atto dell'uguaglianza uomo donna. Nel caso di un figlio nato dentro il matrimonio, o riconosciuto da entrambi i genitori, la consuetudine di una società patriarcale e maschilista ha sempre dato per scontato che il cognome fosse quello del padre. La Corte Costituzionale con la sentenza 61 depositata il 16 febbraio 2006, ha ammesso che l'attribuzione ai figli del cognome del padre è retaggio di una tramontata potestà patriarcale ma non e' possibile dichiarare illegittima una legge che solo il Parlamento può cambiare. La Consulta ha dunque dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Corte di cassazione e non ha potuto dar ragione a una coppia che richiedeva il riconoscimento per il figlio del cognome materno. Intervenire su una questione del genere, avvertono i giudici, esorbita dalle competenze della Corte, non potendo risolvere scelte discrezionali che può e deve fare solo il Parlamento. Ecco l'urgenza e la necessità di un intervento legislativo che avvicini l'Italia alle legislazioni degli altri Paesi europei e ci metta in regola con le convenzioni internazionali, come quella di New York del 1979, con cui l'Italia si e' impegnata ad eliminare ogni discriminazione nei confronti della donna in famiglia, compresa quella relativa alla scelta del cognome. Riporto un esempio significativo di come funzionano le cose oggi. La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 12641/06, ha deciso di rigettare la richiesta di sostituzione del proprio cognome a quello materno, da parte di un padre che ha riconosciuto suo figlio successivamente alla madre. Si ricorda che l'attuale norma (262 c.c.) prevede, in caso di riconoscimento successivo, la possibilità che il Tribunale per i Minorenni decida se aggiungere o sostituire il cognome del genitore che riconosce per ultimo. E' evidente che statisticamente il genitore che decide tardivamente di riconoscere il figlio naturale e' l'uomo e ogni pronuncia che sostituisse il cognome paterno a quello materno senza il consenso della madre, si rivelerebbe un abuso autoritario dello Stato ai danni di un genitore (donna) in favore dell'altro (uomo). Per questo la sentenza della Cassazione, se da un lato ha il pregio di rendere d'attualità il problema, sottolinea che ad oggi vi e', nei riguardi dell'attribuzione del cognome, piena discrezionalità dei giudici, anche a scapito delle volontà genitoriali. Ed e' proprio il fatto che sono possibili ad oggi sentenze di segno opposto, che ci spinge a formulare con urgenza questa proposta di legge, e a ribadire il principio della consensualità e dell'uguaglianza genitoriale nell'attribuzione del cognome. In tal senso, la nostra proposta (art.5 comma 2), prevede che in caso di riconoscimento tardivo e di disaccordo fra i genitori sull'aggiunta o sostituzione del nome, il cognome del primo (generalmente la madre) non può esser estromesso dal nuovo cognome, ma semmai esser seguito dallo stesso. Soprattutto, la nostra proposta mira a rendere solo eventuale il ricorso al Tribunale per i Minorenni, non prevedendone l'intervento, come invece e' attualmente, nei casi di attribuzione o modifica del cognome per il mero riconoscimento successivo di un genitore: sarà sufficiente la semplice dichiarazione all'ufficiale di stato civile, che farà le modifiche richieste di comune accordo dai genitori, oppure, in caso di disaccordo, aggiungerà al cognome preesistente (a cui il figlio e il primo genitore che lo ha riconosciuto hanno comunque diritto), quello del genitore che per ultimo ha effettuato il riconoscimento. Nel caso della recente sentenza di Cassazione di cui sopra, ad esempio, la madre ed il figlio non avrebbero rischiato di vedersi sostituire o anteporre il proprio cognome a quello paterno, ma solo aggiunto. La madre avrebbe poi eventualmente potuto, nell'interesse del figlio, chiedere al Tribunale per il Minorenni di eliminare - solo per ragioni gravi- il cognome così aggiunto. Nell'articolo 1 della presente proposta di legge. l'art. 143-bis del codice civile, che fa aggiungere al cognome della madre quello del padre, viene così modificato lasciando che ciascun coniuge mantenga il proprio. Nell'articolo 3 si abroga l'art. 156-bis, decadendo infatti il presupposto, in caso di divorzio, che il giudice imponga alla moglie di vietare l'uso del cognome del marito. Con l'articolo 2 si offre ad entrambi i coniugi l'opportunità di decidere, di comune accordo, il cognome da trasmettere ai figli, lasciando loro la libertà di stabilire se esso debba essere quello del padre, quello della madre o quello di entrambi. Nel caso in cui i coniugi non dovessero raggiungere un accordo, al figlio sono attribuiti d'ufficio entrambi i cognomi in ordine alfabetico. A sua volta il figlio che assume il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne uno soltanto, altrimenti si avrebbe una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione. Questa regola viene confermata nel caso della filiazione naturale (articolo 5) e dell'adozione (articolo 6). Infine, con l'articolo 4, si adegua la nuova disciplina anche ai fatti costitutivi dello status di figlio, (art. 237 c.c.), sostituendo il riferimento al cognome e al rapporto con il padre, quello di uno o di entrambi i genitori.

Martedì, 15 maggio, 2007 - 18:48
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