style='font-family:Arial;
background:red;mso-highlight:red'>Quesito 1
il Parkinson, le sclerosi, il di diabete, le cardiopatie, i tumori
lime'>Quesito 2
style='font-size:9pt;font-family:Verdana'>
donna
style='font-size:9pt;font-family:Verdana'>
background:fuchsia;mso-highlight:fuchsia'>Quesito 3
style='font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Arial'>
e la tutela della salute della donna
style='font-family:Verdana;mso-bidi-font-family:Arial'>
background:aqua;mso-highlight:aqua'>Quesito
style='font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial;
background:aqua;mso-highlight:aqua'>4
Per la fecondazione eterologa
Le parti evidenziate abrogano quelle parti
di legge riguardanti il quesito referendario del colore corrispondente
CAPO I
PRINCÌPI GENERALI
ART. 1
(Finalità)
style='background:fuchsia;mso-highlight:fuchsia'>1.
style='background:lime;mso-highlight:lime'>Al fine di favorire la soluzione
dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle
condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura
i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
style='background:fuchsia;mso-highlight:fuchsia'>2.
style='background:lime;mso-highlight:lime'>Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri
metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.
ART. 2
(Interventi contro la sterilità e la infertilità)
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche
sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della
sterilità e della infertilità e favorire gli interventi
necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli
studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresí
promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità
e della infertilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata
la spesa massima di 2 milioni
class=GramE>di euro a decorrere dal 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale
class=SpellE>2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze
class=GramE>è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
ART. 3
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405)
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge
29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità
e
class=GramE>della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita;
class=GramE>d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione
e l'affidamento familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
CAPO
class=SpellE>II
ACCESSO ALLE TECNICHE
ART. 4
(Accesso alle tecniche)
style='background:fuchsia;mso-highlight:fuchsia'>1. Il ricorso alle tecniche
di procreazione medicalmente assistita è consentito
solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause
class=SpellE>impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto
ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da
causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente
assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:
style='background:fuchsia;mso-highlight:fuchsia'>a)
style='background:lime;mso-highlight:lime'>gradualità, al fine di evitare il
ricorso ad interventi aventi un grado di
class=SpellE>invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari,
ispirandosi al principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare
ai sensi dell'articolo 6.
style='background:aqua;mso-highlight:aqua'>3. È vietato il ricorso a tecniche
di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
ART. 5
(Requisiti soggettivi)
1
style='background:fuchsia;mso-highlight:fuchsia'>.
style='background:lime;mso-highlight:lime'>Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
4, comma 1, possono accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso,
coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
ART. 6
(Consenso informato)
1. Per le finalità indicate dal comma 3,
prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in
maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi
bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari
e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità
di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze
giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere
prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione
o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita.
Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di
class=SpellE>invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo
devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale
da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati
con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di
strutture private autorizzate.
3. La volontà
class=GramE>di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile
della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della
giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione
della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La
volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente
comma fino
al momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla
presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non
procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi
di ordine
class=SpellE>medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia
motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate
con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo
8 e all'articolo 9 della presente legge.
ART. 7
(Linee guida)
1. Il Ministro della salute, avvalendosi
dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore
di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, linee
guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono
vincolanti per tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida
class=GramE>sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in
rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di
cui al comma 1.
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
ART. 8
(Stato giuridico del nato)
1. I nati a seguito dell'applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita
class=GramE>hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti
della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime
ai sensi dell'articolo 6.
ART. 9
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della
madre)
1.
class=GramE>Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma
3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti
concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità
nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice
civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione
di tecniche di procreazione medicalmente assistita
non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo
30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso
class=GramE>di applicazione di tecniche di tipo eterologo
in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti
non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale
con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere
titolare di obblighi.
CAPO
class=SpellE>IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE
AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE
TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
ART. 10
(Strutture autorizzate)
1. Gli interventi di procreazione medicalmente
assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche
e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo
11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge:
a)
class=GramE>i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione
della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli
sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei
requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.
ART. 11
(Registro)
1. È istituito, con decreto del Ministro
della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale
delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito
dell'applicazione delle tecniche medesime.
2. class=GramE>L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie
e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali,
le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati
conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie
le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte
delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente
assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo
sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto
superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo
15 nonché ogni altra informazione necessaria allo
svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità
competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità
class=SpellE>previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO V
DIVIETI E SANZIONI
ART. 12
(Divieti generali e sanzioni)
1.
style='background:aqua;mso-highlight:aq?????A????ua'>Chiunque a qualsiasi
titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia
richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione
dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a
coppie i cui componenti non siano entrambi viventi
o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti
dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3.
class=GramE>Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si
avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti.
class=GramE>In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76,
commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione
medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità
di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 50.000 euro.
5.
class=GramE>Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione
medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo
10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000
euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza,
organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di
embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad
ottenere un essere umano discendente
da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al
patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è
punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000
class=GramE>a un milione di euro. Il medico è punito,
class=SpellE>altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della
professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai
quali sono applicate le tecniche nei casi di cui
ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a tre
anni dall'esercizio professionale nei confronti
class=GramE>dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno
degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma
7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo
10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai
sensi del presente
class=GramE>articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni
dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva
l'autorizzazione può essere revocata.
CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
ART. 13
(Sperimentazione sugli embrioni umani)
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su
ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale
su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano
finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad
essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione
stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative
3. Sono,
class=GramE>comunque, vietati:
a) la produzione
class=GramE>di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione
o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo
eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche
di selezione, di manipolazione o comunque tramite
procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico
dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche,
ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche,
style='background:lime;mso-highlight:lime'>di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce
dell'embrione o di ectogenesi
sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano
con un gamete di specie diversa e la produzione
class=GramE>di ibridi o di chimere.
4.
class=GramE>La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione
da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
class=GramE>In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena
è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le
class=GramE>circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre
anni dall'esercizio professionale nei confronti
class=GramE>dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno
degli illeciti di cui al presente articolo.
ART. 14
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni)
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni,
fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni,
tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo
7, comma 3, non devono creare un numero
class=GramE>di embrioni superiore a quello strettamente necessari
style='background:fuchsia;mso-highlight:fuchsia'>o
style='background:lime;mso-highlight:lime'>ad un unico e contemporaneo impianto,
comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli
embrioni non risulti possibile
style='background:lime;mso-highlight:lime'>per grave e documentata causa di
forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al
momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi
style='background:fuchsia;mso-highlight:fuchsia'>fi
style='background:lime;mso-highlight:lime'>no alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione
medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime,
salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5.
class=GramE>I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero
e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire
nell'utero.
6.
class=GramE>La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui
ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa
da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno
dall'esercizio professionale nei confronti
class=GramE>dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno
dei reati di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei
gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9.
class=GramE>La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
CAPO
class=SpellE>VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 15
(Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanità predispone,
entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro
della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5,
sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla
valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei
dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di
ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente
legge.
ART. 16
(Obiezione di coscienza)
1. Il personale sanitario ed esercente le
attività sanitarie ausiliarie non
class=GramE>è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente
legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.
La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge al
direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera,
nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale
dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione può essere sempre revocata
o venire proposta anche al di fuori dei termini
class=GramE>di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce
effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma
1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale
sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle
procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare
l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza
antecedente e conseguente l'intervento.
ART. 17
(Disposizioni transitorie)
1. Le strutture e i
centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità
ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare
le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni
della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri
di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente
l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di
tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data
di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti
disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione
nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito
delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione
del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000
a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi
dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità
e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.
ART. 18
(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita)
1. Al fine di favorire
l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei
soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito
il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è
ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del
Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004.
3. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio