Ora il legislatore ne tenga conto

di Domenico Danza

La Sentenza del Tribunale di Cagliari, è il frutto di una corretta applicazione della legge 40 in contrasto con le linee guida applicative della norma, che in alcuni punti sono state dichiarate illegittime, infatti l'articolo 13 comma 2 l. 40/04, testualmente recita: "La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative". In questo articolo la legge ribadisce la possibilità della esecuzione di tecniche diagnostiche sugli embrioni, relativamente allo stesso articolo le linee guida recitano ....."Ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale". In base a questa specifica le linee guida entrano in contrasto con la legge poiché in primis il contenuto dell' articolo 13 che non pone limiti alle metodiche diagnostiche, inoltre l'articolo 14 comma 5 sancisce il diritto della coppia ad essere informata sullo stato di salute dei propri embrioni. Pertanto, la limitazione delle indagini volte a valutare lo stato di salute degli embrioni ad un semplice atto osservazionale, nega alla coppia la possibilità di ricorrere a tecniche diagnostiche di gran lunga più importanti quali la genetica pre impianto. Limitare la diagnostica ad un semplice atto di natura osservazionale è in definitiva come imporre ai medici di fare diagnosi di malattia semplicemente guardando il paziente senza nemmeno poterlo toccare. Senza la diagnosi pre impianto non è possibile dare un adeguata informazione sul trattamento sanitario che consente ai genitori di prepararsi psicologicamente ad affrontare problemi derivanti da eventuali stati di salute dell'embrione nonchè sulla tutela della salute della donna . A questo proposito è da ricordare che l'impianto dell'embrione comporta per la donna un certo rischio gestazionale correlato sia al numero che allo stato di salute degli embrioni stessi . La maggiore incidenza di gravidanze abortive che hanno potenzialità di ledere l'integrità fisico - psichica della donna . Sulla scorta di queste affermazioni il magistrato di Cagliari, ha ritenuto illegittime delle linee guida che vietano la diagnosi pre impianto con una interpretazione forzatamente restrittiva della legge . Ci auguriamo pertanto che nella stesura delle prossime linee guida particolare attenzione venga posta nella interpretazione della legge, senza restrizioni ti natura ideologica , allo scopo di evitare che ancora una volta sia la magistratura a dover risolvere le problematiche emergenti nell'ambito della PMA La sentenza di Cagliari in modo eccellente sottolinea ancora una volta come nonostante la legge 40/04 sia ispirata ad una tutela massima del concepito essa si arresta davanti al prevalente interesse della donna alla sua salute fisica e psichica in perfetta sintonia con quanto più volte espresso dalla Corte Costituzionale e cioè che non esiste equivalenza tra diritto non solo alla vita ma anche alla salute di chi è già persona rispetto a chi persona deve ancora diventare ( Sentenza C.C. anno1975 ) * Direttore del Centro Mediterraneo Medicina della Riproduzione, Salerno - Membro Consiglio Generale Associazione Luca Coscioni

Lunedì, 5 novembre, 2007 - 17:00
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