Aggregazioni speciali

Per un riconoscimento giuridico delle Comunità Intenzionali

di Elfo Frassino (Antonio Bernini)*

Le comunità rappresentano una tra le forme più antiche di aggregazione tra esseri umani: oggi possono costituire avanzati laboratori di sperimentazione sociale, eppure non esistono strumenti giuridici per regolare le svariate attività che queste realtà comprendono.
L'Italia ha una lunga e ricca storia di esperienze comunitarie, che i sociologi indicano con il termine "intenzionali" per distinguerle dalle "comunità di fatto", cioè quelle che si formano spontaneamente: ma dispetto di una storia così ricca e vivace, le esperienze comunitarie non hanno trovato finora collocazione nell'ordinamento giuridico italiano. La questione che si solleva interessa altre esperienze di fatto che risultano, appunto, prive di propri diritti e, proprio per questo, con minori opportunità di esprimere le loro caratteristiche e potenzialità, e quindi discriminate. Con l'espressione "riconoscimento giuridico delle Comunità Intenzionali" intendiamo in primo luogo affermare l'esistenza di un modello sociale, economico e di valori, che rivendica la piena dignità della propria esperienza.
In altri termini, l'idea di un "riconoscimento" non indica la richiesta di vantaggi di parte, ma rappresenta il modo per poter efficacemente esprimere - con pienezza di comprensione ed in coerenza con l'Ordinamento giuridico italiano - ciò che si è e si fa, inquadrandolo nel contesto in cui si è inseriti. L'utilità sociale delle Comunità Nel concepire l'idea di una legge che riconosca le Comunità Intenzionali è necessario conoscere le molteplici opportunità di utilità e crescita sociale che queste costituiscono, non solo per il territorio sul quale sono insediate, quanto per lo Stato stesso. A questo proposito, basti ricordare il ruolo svolto nella tutela, nel recupero e nella valorizzazione di siti spesso marginalizzati, nei quali l'operosità comunitaria produce il miglioramento di terre incolte, procedendo con elementi quali la riforestazione, la pratica dell'agricoltura biologica, la valorizzazione dei prodotti tipici, il riutilizzo di infrastrutture, il recupero delle consuetudini che erano alla base degli usi civici, così come molto altro ancora.
In altri termini le comunità possono essere considerate i sensori dei bisogni del territorio, la cui efficacia potrebbe essere amplificata se esistessero apposite convenzioni con le istituzioni. [...] Le Comunità nel contesto urbano Per ampliare le considerazioni su come le Comunità Intenzionali possano costituire importanti risorse per la società, occorre non limitarsi ad osservare le comunità che si costituiscono in territori extra-urbani, ma anche quelle che si costituiscono nelle grandi città. E' sempre più frequente leggere sulle prime pagine dei giornali notizie su come l'inflazione abbia raggiunto dimensioni preoccupanti, con conseguente impennata dei prezzi relativi ai generi di prima necessità e la difficoltà ad "arrivare alla fine mese" per un numero crescente di famiglie.
I dati Istat pubblicati lo scorso anno indicano che più di 13.000.000 di persone sono a rischio di povertà nel nostro Paese e, purtroppo, si tratta di un trend in aumento. Parallelamente occorre considerare che un problema crescente della nostra società è costituito dallo sfilacciamento del tessuto sociale, che unitamente a problemi di isolamento e solitudine, si amplifica soprattutto nei grandi centri. La riduzione della quantità e qualità delle relazioni interpersonali è la carenza più grossa che può affliggere una società, in quanto nessuna politica pubblica può avere efficacia se non ha una base, anche culturale, su cui poggiare. In risposta a questi disagi stanno nascendo risposte spontanee da parte di gruppi di cittadini che si organizzano in forma solidale, per affrontare insieme problemi comuni che altrimenti, da soli, non si potrebbero risolvere.
Ad esempio, nelle grandi città si stanno diffondendo forme di collaborazione interfamiliari per svolgere acquisiti condivisi (Gruppi di Acquisto Solidale), esempi di applicazione a fattispecie diverse dei modelli comunitari, che la recente Legge Finanziaria ha voluto incentivare attraverso trattamenti fiscali agevolati. Recentemente stanno nascendo, anche nel nostro Paese, vere e proprie comunità urbane, ispirate all'esperienza nord europea del co-housing, altrimenti detti "condomini solidali". Si tratta di esperienze che non hanno nulla a che vedere con gli squatter e le case occupate: sono infatti tradizionali nuclei familiari e singole persone che scelgono di vivere assieme per fronteggiare, uniti, problemi economici e disagi difficili da affrontate in solitudine. Dalla coabitazione, nata così per necessità di una vita più serena e facile, si sviluppano accordi reciproci, forme organizzate di muto aiuto e gestioni economiche condivise, creando ad esempio per le spese condivise una "cassa comune", fino ad arrivare a regole di vita comuni, condivisione di tempi, di auto, di lavatrici, e altre situazioni comuni scelte, alle quali ispirarsi.
Così facendo si attivano processi compensativi che permettono di ammortizzare tra più persone quei costi e oneri e difficoltà che altrimenti sarebbero insostenibili per un solo nucleo familiare, contrastando nel contempo i problemi derivanti dal crescente isolamento. Gli strumenti giuridici a disposizione delle Comunità Dopo aver riassunto come le Comunità Intenzionali costituiscano delle straordinarie opportunità di utilità sociale, vediamo ora quali difficoltà queste affrontino e di quali strumenti giuridici possono disporre.
In estrema sintesi gli aspetti che occorrerebbe disciplinare con una legge appropriata riguardano: - la proprietà, da intendersi in forma collettiva; - l'organizzazione del lavoro; - le opportunità urbanistiche, da applicare a misura della socialità comunitaria; - i diritti ed i doveri tra gli appartenenti alla stessa comunità. Non esistendo attualmente una disciplina che possa consentire al modello comunitario di esprimersi completamente, le comunità fanno ricorso agli istituti giuridici vigenti, evidenziando i limiti della loro applicazione. [...] Per un riconoscimento giuridico delle Comunità Intenzionali Un riconoscimento giuridico delle Comunità Intenzionali dovrebbe innanzitutto definirne finalità ed oggetto, istituendo un apposito registro nazionale. Tra criteri per l'iscrizione al suddetto registro sarà opportuno stabilire l'anzianità minima ed il numero di aderenti, scoraggiando eventuali impieghi impropri e strumentali del nuovo isituto.
Il carattere da evidenziare in questo senso è la stabilità del percorso comunitario svolto fino al momento del riconoscimento, pertanto, a titolo indicativo, potranno risultare congrui gli istituti comunitari sorti con almeno 5 anni di attività e la composizione di 20 soggetti appartenenti, minori compresi. Tra gli elementi identificativi dovranno altresì essere misurabili, in termini oggettivi, quali sono le ricadute di utilità sociale che le comunità costituiscono per la collettività.
A questo proposito potrà essere opportuno definire l'attività profusa in termini di volontariato, od equivalente impegno quantificabile, che consenta anche di stabilire forme di collaborazione concertata con le Istituzioni. Uno strumento che si può impiegare in tal senso è il Bilancio-Etico-Sociale, rendicontando tramite esso sulle attività svolte e sulle ricadute di queste, delineando un quadro omogeneo, puntuale e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte fatte.
La proprietà potrà essere intesa in forma collettiva, ai sensi degli art. 2659 e 2660 del codice civile, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità istituzionali. Le Comunità intenzionali potranno stabilire rapporti di lavoro al loro interno in regime di agevolazione fiscale, in ragione della loro accertata utilità e di quanto espressamente affermato nelle finalità statutarie. Si richiama a tal proposito quanto illustrato sopra in merito alla collocazione del lavoro svolto in ambito comunitario, in una posizione mediana tra le attività "non profit" e quelle precipuamente finalizzate al profitto. Oltre al lavoro, le risorse economiche attraverso cui le Comunità Intenzionali potranno finanziarsi riguarderanno, a titolo non esaustivo: donazioni, lasciti, eredità ed erogazioni liberali, contributi di amministrazioni od enti pubblici, entrate derivanti da prestazioni di servizi verso terzi privati o pubblici.
La disciplina dovrà anche prevedere la regolazione dei rapporti intercorrenti tra i membri conviventi della comunità, ribadendo come diritti e doveri abbiano una natura mutualistica e solidaristica, equiparati a quelli tra familiari come disciplinati dal Codice Civile, anche ai fini dell'assistenza sanitaria, rispetto ai conviventi residenti. Sarà inoltre opportuno prevedere la possibilità di concedere opportunità urbanistiche secondo parametri ed indici che tengano conto delle esigenze di gruppi umani comunitari.
Tali possibilità saranno recepite all'interno dei Piani Regolatori comunali, anche ricorrendo allo strumento delle Aree Speciali. La normativa di riferimento per quanto non espressamente previsto dalla legge potrebbe rimandare alla disciplina delle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000).

 

@pprofondisci

Sul sito dell'Associazione Luca Coscioni puoi leggere una prima stesura della proposta di legge, oggetto del confronto che si sta svolgendo tra le comunità italiane aderenti al Conacreis ed al Rive (Rete Italiana Villaggi Ecologici): www.lucacoscioni.it/cohousing

*Antonio Bernini, presidente Conacreis, Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità Etica, Interiore e Spirituale. 

Mercoledì, 4 giugno, 2008 - 17:26
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