La convenzione ONU sulla disabilità

Ratificare, ratificare, ratificare!

di Bruno Tescari

La Convenzione ONU, già operativa in venti stati ratificanti, rappresenta un fondamentale strumento per adeguare le leggi dello Stato alle più avanzate tutele delle persone con disabilità

Nei Paesi
europei, pur se
con legislazione
avanzata, la
forbice tra la
qualità della vita
vissuta dalle
persone con
disabilità e
quella vissuta
dagli altri
cittadini è molto
divaricata

E’ ipotizzabile
che la ratifica sia
effettuata nei
prossimi mesi e
da allora inizierà
il grande lavoro
di analisi e di
adeguamento
delle norme a
tutti i livelli
istituzionali.

Lo scorso 3 Maggio la Convenzione ONU "Tutela dei Diritti delle persone con Disabilità" è divenuta operativa nei venti stati che l'hanno ratificata: Bangladesh, Croazia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Gabon, Guinea, Ungheria, India, Giamaica, Giordania, Messico, Namibia, Nicaragua, Panama, Perù, San Marino, Sudafrica, Spagna, Tunisia. Intanto, più di venti fra dipartimenti, agenzie, programmi e fondi delle Nazioni Unite, si sono impegnati a supportare l'applicazione della Convenzione, anche tramite l'"Inter-Agency Support Group for the Convention".

Questo, focalizzerà le sue azioni su sei aree principali: politiche di sostegno agli scopi e agli obiettivi della Convenzione, programmi di cooperazione internazionale, formazione delle competenze tra gli Stati membri, la società civile e l'organismo delle Nazioni Unite, ricerca e accesso alle conoscenze sulla disabilità, accessibilità, istituzione del Comitato per i diritti delle persone con disabilità. Entro il 3 novembre 2008 si svolgerà la Conferenza degli Stati che a quel momento avranno ratificato la Convenzione e saranno eletti i dodici componenti del "Comitato sui diritti umani delle persone con disabilità". Dopo sessanta ulteriori ratifiche della Convenzione la composizione del Comitato aumenterà di sei membri, arrivando ad un numero massimo di diciotto. Esso avrà il compito di esaminare i Rapporti redatti dai singoli Stati, che saranno presentati da ciascuno due anni dopo la loro adesione e poi a scadenza quadriennale. Nel Rapporto ogni Stato dovrà illustrare le modalità concrete attraverso le quali sono messi in atto i principi contenuti nella Convenzione. Congiuntamente alla Convenzione è divenuto vincolante anche il Protocollo Opzionale aggiuntivo che l'accompagna. Quest'ultimo sinora è stato firmato da tredici Stati: Croazia, Ecuador, El Salvador, Guinea, Ungheria, Messico, Namibia, Panama, Perù, San Marino, Sudafrica, Spagna, Tunisia.

Uno Stato Parte del Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere e prendere in considerazione comunicazioni da o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione, che ne facciano istanza in quanto vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte. Il Comitato riceverà anche i ricorsi presentati da singoli cittadini e potrà avviare la relativa procedura d'inchiesta quando sarà venuto a conoscenza di violazioni in atto in qualche Stato. Tuttavia, il Comitato non avrà i poteri di una Corte ma le sue Raccomandazioni espresse, pur non vincolanti, avranno un chiaro e forte valore politicamente persuasivo. Gli Stati che ratificano la Convenzione debbono confrontare la loro legislazione in vigore con i principi espressi dal documento ONU e provvedere al necessario adeguamento.

Il principio di fondo, ovviamente, è che l'adeguamento va fatto per le norme che non garantiscono i diritti o che lo garantiscono a livello più basso di quello stabilito dalla Convenzione. Inoltre, tali Stati dovranno rispondere prontamente agli eventuali ricorsi che singole persone potranno proporre contro le leggi che discriminano le persone con disabilità. Alcune riflessioni vanno fatte sul testo della Convenzione: si tratta di un Manifesto-Appello con valore politicamente forte ma solo teorico oppure si tratta di una serie di obiettivi strategici che potranno realizzarsi seppure gradualmente nel tempo e nello spazio? La Convenzione ONU impone la graduale unificazione mondiale dei diritti, che dovranno essere garantiti anzitutto dalle leggi. Il raggiungimento di ciò concretizza la meravigliosa utopia delle persone con disabilità di essere e di sentirsi effettivamente "con pari opportunità" con tutti. Lo strumento di garanzia è trovato, appunto, nella Legge. In ciò sembra di intravedere la fiducia della Convenzione nella Democrazia e negli Stati che la praticano e che comunque per realizzarla dovranno praticarla.

Rimane il dubbio se la Convenzione vuole garantire parità di diritti fra tutti i cittadini, con o senza disabilità, all'interno di uno Stato oppure se intende garantirla anche fra i cittadini con disabilità di tutti gli Stati del pianeta. Nel primo e probabile caso, il massimo livello dei diritti tutelati a tutti sarà quello esistente all'interno di ciascun Paese: ovviamente, il cittadino con disabilità di un Paese povero avrebbe pur sempre un livello di diritti garantiti più basso di quello che risiede in un Paese ricco; nel secondo caso, sarebbe prefigurato un intero pianeta la cui pari opportunità per tutti sarebbe garantita da un Diritto Universale. Il testo ricorre ripetutamente alla dizione "tutela dei diritti umani..." (Human rights). Ma quali sono? In Italia i Diritti giuridicamente e normativamente riconosciuti sono quelli sociali, civili, politici; e a seconda del loro potere di tutela sono diritti soggettivi, interessi legittimi, meri diritti. Occorre riportare nella categoria dei Diritti Umani quelli collegati direttamente al carattere di "persona" dell'intestatario e non già ad una legge specifica. Pertanto, si tratta di una rubricazione convenzionale che può variare da uno Stato all'altro.

Ad esempio, il diritto alla vita è sicuramente un diritto umano ma vi è disaccordo normativo sul suo momento di inizio e persino di termine; il diritto alla mobilità è, a mio avviso, un diritto umano e quindi difendibile presso la Corte dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo... Sempre in Italia, il diritto all'assistenza da parte dei Comuni è condizionato dalle "esistenti possibilità ordinarie di Bilancio" (L. 328/00) e la stessa legge-quadro 104/92 è infarcita, per quanto concerne i Comuni, di tanti "possono" anziché "debbono". La stessa Convenzione, nell'indicare gli obiettivi dice che la loro realizzabilità è sottoposta all' "accomodamento ragionevole" per le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo. E' possibile che l'utilizzo di una lingua disorienti chi ne utilizza un'altra; forse "Human rights" si sarebbe dovuto tradurre con "diritti dell'uomo", che sono onnicomprensivi, piuttosto che in "diritti umani", che ne costituiscono una categoria. Scorrendo l'elenco degli Stati che hanno ratificato, ci si accorge che l'Unione Europea - tranne Spagna ed Ungheria - è assente e che quasi tutti sono Paesi del Terzo Mondo. Come mai? I Paesi del Terzo Mondo sono più poveri di quelli europei ed hanno una legislazione molto più discriminante relativamente alle persone con disabilità. Forse il paradosso sta proprio qui: nei Pesi europei, pur se con legislazione avanzata, la forbice tra la qualità della vita vissuta dalle perone con disabilità e quella vissuta dagli altri cittadini è molto divaricata mentre nei Paesi poveri la distanza è molto più ravvicinata proprio perché la povertà generale impedisce di creare le strutture tecniche ed umane per dare a tutti le stesse opportunità.

L'Italia ha mancato l'appuntamento con la ratifica prima del periodo elettorale ed ora la palla va al nuovo Parlamento. E' ipotizzabile che la ratifica sia effettuata nei prossimi mesi e da allora inizierà il grande lavoro di analisi e di adeguamento delle norme a tutti i livelli istituzionali. Sicuramente la legislazione italiana è complessivamente all'avanguardia ma ha anche nicchie di retroguardia. Manca, soprattutto, l'attuazione delle norme, sia perché solitamente mancano di sanzione sia per l'impossibilità costituzionale di obbligare le Regioni "a facere" in una materia che è quasi tutta di loro esclusiva competenza. Quest'ultimo aspetto renderà certamente più difficile e complesso l'adeguamento delle norme locali alla Convenzione, anche se ratificata dal Parlamento. In conclusione, si può dire che rispetto al testo della Convenzione l'Italia sia culturalmente attrezzata già da vari decenni, con la sua legislazione avanzata e discretamente attuata pur se a "chiazza di leopardo". Ovviamente, occorrerà premere per la sua completa attuazione e diffusione omogenea nell'intero territorio.

Giovedì, 10 luglio, 2008 - 16:26
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