Testamento biologico: Senatore per due ore!

***IMPORTANTE: Bozza aggiornata alle ore 15 del 13 marzo 2009***
***gli emendamenti sono stati presentati in Aula al Senato, questa pagina potrà essere utilizzata anche per gli emendamenti che tenteremo di presentare anche alla Camera dei Deputati***
Tutti i 2500 emendamenti presentati al Senato

Ti invitiamo ad essere protagonista del processo legislativo formulando tu stesso gli emendamenti che verranno sicuramente proposti in aula del Senato almeno dai senatori radicali.

senatore per due oresenatore per due ore (illustrazione Paolo Cardoni)In queste ore la legge sul testamento biologico è in discussione presso la commissione Igiene e sanità del Senato. Qualunque sia l’esito dei lavori in commissione il disegno di legge Calabrò finirà con l’essere la pietra tombale della libertà e dell’autodeterminazione del cittadino. L’intenzione della maggioranza di governo è procedere a tappe forzate all’approvazione del testo. Per cercare di rallentare il più possibile l’iter legislativo – facendo crescere la resistenza nel paese – ti invitiamo ad essere protagonista del processo legislativo formulando tu stesso gli emendamenti che verranno sicuramente proposti in aula almeno dai senatori radicali  Marco Perduca e Donatella Poretti e comunque proposti a tutti i senatori. [Guarda come fare]

Come fare?

Qui di seguito troverai il testo del ddl Calabrò (sempre aggiornato). Una volta individuato l’articolo o il comma che si desidera emendare è sufficiente scrivere in questa sezione la tua proposta di emendamento

Come si fa un emendamento?

È molto semplice: come intestazione si inserisce il riferimento all’articolo, parte di articolo o comma che si intende eliminare o sostituire e poi riportare di seguito il testo che si intende proporre.

Ecco un esempio:

Voglio emendare l’articolo l’Art. 1 comma 4 che recita: [4. La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.]?

Scriverò:

L'Art. 1 comma 4 del Disegno di legge N. 1368 è così sostituito:

"4. La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere, salva la volontà espressa dal soggetto interessato nelle forme stabilite dalla legge."

Onde evitare che gli emendamenti non vengano ammessi perché su parti modificate in Commissione sanità consigliamo, di farli sostitutivi dell’intero comma e articolo (riscrivendo l’intero testo e non aggiungendo le singole parole). Per facilitarti nella redazione degli emendamenti a questo link vi sono tutti i suggerimenti formali e sostanziali per redigere gli emendamenti con i riferimenti ai principali testi legislativi nazionali ed internazionali in materia. 

Importante: Gli emendamenti che vogliamo proporre non sono meramente ostruzionistici è necessario che siano dotati di senso compiuto e che una loro eventuale approvazione comporti un miglioramento al testo legislativo. Gli emendamenti particolarmente complessi e meglio che siano accompagnati da una breve nota esplicativa.

Entro quando suggerire gli emendamenti?

Inserisci tutti gli emendamenti che riuscirai a formulare da subito in questa pagina http://www.lucacoscioni.it/comment/reply/5040108#comment-form - [guarda gli emendamenti già proposti da altri]

Abbiamo solo pochi giorni coinvolgi tutte le persone che conosci, fai passaparola!!

Senatore Marco PerducaSenatrice Donatella Poretti (Senatori radicali eletti nel Pd)

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Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

RELATORE: RAFFAELE CALABRO'

 

Bozza aggiornata alle ore 15 del 13 marzo 2009

 

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
(Risultante dall'approvazione di emendamenti, subemendamenti e coordinamento)

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

Art. 1. - (Tutela della vita e della salute). –

1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:
a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all’interesse della società e della scienza;
c) garantisce che gli atti medici non possono prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2 della presente legge, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
d) garantisce la partecipazione del paziente all’identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l’alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all’alleviamento della sofferenza.;
f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura, e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico.
2. La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.

Art. 2 - (Consenso informato)-

1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.
2. L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione medico paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.
4. E' fatto salvo il diritto del soggetto interessato che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere adeguatamente documentato.
5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.
6. In caso di interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell'articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 349, comma 3 del codice civile relative agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica dell'incapace.
7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela; la decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.
8. Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e di volere e l'urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi della deontologia medica nonché della presente legge.
9. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto.

Art. 3 -(Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento)

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 6.
2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.
3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, abbiano potenziale, ma non evidente carattere di accanimento terapeutico.
4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti.
5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. In assenza di dichiarazioni anticipate di trattamento sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute, ad eccezione esclusiva di quelle configurate come accanimento terapeutico.
6. In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale.

Art. 4 - (Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento)

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive.
2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa.
3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.
4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.
5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

Art. 5 - (Assistenza ai soggetti in stato vegetativo)

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza. L'assistenza è garantita anche a domicilio dalla ASL di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede.

Art. 6- (Fiduciario)

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta l'incarico apponendo la propria firma.
2. Il fiduciario è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata di trattamento, per farle conoscere e farne realizzare le volontà.
3. Il fiduciario, non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento e in stretta collaborazione con il medico curante si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.
4. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.
5. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.

Art. 7 -(Ruolo del medico)

1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono attentamente prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.
2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
3. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale annotandone le ragioni nella cartella clinica.
4. Nel caso in cui la dichiarazione anticipata di trattamento non sia più corrispondente agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica.

5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale. Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.

Art . 8 - (Autorizzazione giudiziaria)

1. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, su conforme parere del collegio medico di cui all'articolo 7, o in caso di urgenza, sentito il medico curante.
2. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di inerzia da parte dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il medico è tenuto a dare immediata segnalazione al pubblico ministero.

Art. 9 - (Disposizioni finali)

1. È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico. II titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle in Uffici dedicati presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1.
3. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dall’imposta di bollo e da qualunque altro tributo.
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

 

 

Mercoledì, 18 marzo, 2009 - 20:32

252 commenti

Emendamenti al ddl Calabrò

Emendamenti proposti dal signor Giorgio Bosello  

(in corsivo le modifiche)
 
art 1-(Tutela della vita e della salute). –
1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) -premesso che la vita umana appartiene soltanto al soggetto che la vive, non essendo essa proprietà né dello Stato, né di religioni, né di parentele,la presente leggericonosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
 

b) riconosce e garantisce la dignità e la volontà di ogni persona in via prioritaria rispetto all’interesse della società e della scienza;
c) comma abolito
d) garantisce la partecipazione del paziente all’identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l’alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita. Quindi questa alleanza determinerà il procedere della cura, fino alla conclusione della vita stessa. Nel caso in cui sia rimasto solo il medico, essendo impossibilitato il paziente, fa fede il testamento biologico formalizzato.
e) comma abolito
f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura, e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico, per cui il medico procederà, previo testamento biologico valido in corso, ad accelerare il fine vita, e ad eliminare al massimo ogni sofferenza del paziente.

 
Art. 2 - (Consenso informato)-

1 - comma abolito
2 -  L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento, per cui il paziente, in grado di intendere e di volere, possa autonomamente decidere sul trattamento da attuare.

 
3 -  L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione medico paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso, firmato dal paziente, cerebralmente attivo, che diventa parte integrante della cartella clinica.
 
4 - 5  unico articolo
 
6 – abolito, perché superfluo, bastando il codice civile.
 
7 – Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela; cancellazionela decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore”.
Nei casi più disperati i parenti o i tutori, previo consulto tra medico curante, neurologo, anestesista e specialista della patologia specifica interessata, in scienza e coscienza, possono decidere la forma più consona per il fine vita del paziente tutelato.
 
8 - abolito, perché superfluo
 
9 - abolito, perché superfluo
 
Art. 3 -(Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento)
 
1 - invariato
 
2 – soppressione: purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

 
3 - Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, abbiano potenziale, ma non evidente carattere di accanimento terapeutico. Il paziente, cosciente o meno, in questo secondo caso fornito di testamento biologico, può rifiutare anche l’alimentazione forzata, in qualsiasi forma attuata, l’idratazione e respirazione artificiale, in conformità alla premessa all’art.1 a.
 
4 - Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti, includendo nella non accettazione le terapie o non terapie atte esclusivamente al mantenimento artificiale in vita vegetativa.
 
5 – soppresso
 
6 - soppresso
 
7 – La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano.
Soppressione del seguito.
 
Art. 4 - (Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento)
1 – Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere soppressione “dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica”, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive.
2 – soppresso perché superfluo e ripetitivo
3 - La dichiarazione di testamento biologico non ha scadenza. cancellazione validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.

Ma in qualsiasi momento può essere revocata dall’interessato, sempre nelle sue piene facoltà d’intendere e di volere e in forma scritta, presso il medico di base, depositario del documento.
 
4 - soppresso
 
5 - invariato
 
6 - . In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica per un periodo di giorni valutati dell’equipe medica curante.
 
Art. 5 - (Assistenza ai soggetti in stato vegetativo)
1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza. L'assistenza è garantita anche a domicilio dalla ASL di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede. Tale assistenza, in strutture o domiciliari, è subalterna al testamento biologico, ove sussista.
 
Art. 6- (Fiduciario)
1 – invariato
2 – invariato
3 - invariato
4 - invariato
5 - soppreso
6 - invariato
 
Art. 7 -(Ruolo del medico)

1 - soppresso
2 – soppresso
3 – invariato
4 – soppresso
5 - Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, fa fede il testamento biologico del paziente, sic et simpliciter.
la restante parte dell’articolo è soppressa
 
Art . 8 - (Autorizzazione giudiziaria)

1 – invariato
2 - invariato
3 - invariato
 
Art. 9 - (Disposizioni finali)

1 - È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico. II titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
 Quindi il medico di base, che ha raccolto materialmente la dichiarazione di testamento biologico dal soggetto interessato firmatario, lo trasferirà informaticamente al detto archivio ministeriale.
2 – invariato
3 – invariato
4 – invariato
 Questo testo si aggancia al disegno di legge Calabrò, prima delle sue ultime modifiche, che sono state votate dal Senato.

dat

Art. 3 -(Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento) ... 6. In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. L'incoerenza dell'ordinamento è palese se si permette ad un paziente cosciente di sottrarsi ad ogni trattamento medico sanitario (quindi anche idratazione e alimnetazione forzate) mentre lo si impedisce ad un paziente che lo ha esplicitamente dichiarato nelle DAT. Si presume al contrario che la redazione di una dichiarazione concernente la disciplina delle dinamiche del fine-vita siano frutto di meditazione e riflessione ben più profonde rispetto ad una estemporanea ma legittima sottrazione al trattamento medicale operata dal soggetto cosciente (che può essere soggeto nel momento della decisione "a caldo" di notevole influenza emotiva). Superfluo sottolineare lo stravolgimento nel merito dei principi nel riferimento alla Convenzione NY 2006

considerazioni sul testo

A prescindere da quale possano essere le valutazioni morali sia sottese al testo suddetto che, al contrario, a suffragare la tesi opposta, mi limito semplicemente ad evidenziare con rammarico come una materia così delicata sia trattata dal relatore del testo legislativo in maniera così poco precisa e oserei dire ambigua. Prima di tutto, solo per entrare nell'argomento, inviterei chi ha scritto il testo a correggere il malaccorto errore dello scambio tra l'art 349, (citato erroneamente nell'art 2 comma 6),e l'art 348, quantomento riferibile al contesto; in secondo luogo eviterei riferimenti alla convenzione delle nazioni unite come invece si fa nell' art 3 comma 6 laddove il senso ne è completamente stravolto, stante il fatto che è sufficiente leggere il testo di detta convenzione per rendersi conto della totale estraneità, anzi del contrasto netto, delle finalità di questa con quelle che appaiono chiare da tale legge. Solo per voler concludere, nel tentativo di pormi nella prospettiva degli autori del testo, sottolinerei l'immensa coerenza nonchè cura di chi in un testo legislativo citi l' idratazione e alimentazione definendoli "forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita" e le differenzi dall'aria di cui noi tutti viviamo(la ventilazione non è infatti nemmeno nominata);mi pare evidente come sia del tutto illogico ed estraneo alla ratio, ammesso e non concesso che ci sia, vietare che si possa morire di fame e di sete e permettere che si muoia, secondo la legge, per soffocamento.

voglio emendare l'articolo 3

voglio emendare l'articolo 3 comma 6 del disegno di legge n.1368, che recita : "In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento." Scriverò: L'Art. 3 comma 6 del Disegno di legge N. 1368 è così sostituito: "In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse saranno garantite salvo la volontà espressa dal soggetto interessato nelle modalità previste dalla legge"

L'Art. 1 del Disegno di legge

L'Art. 1 del Disegno di legge N. 1368 è così sostituito: 1. Anticipando le disposizioni previste nel trattato definito "Costituzione per l'Europa", agli articoli II-61 e II-62, il cui procedimento di ratifica necessario all'entrata in vigore non si è ancora concluso. Con il presente articolo si intende stabilire le seguenti disposizioni da applicarsi anche in caso di conclusione del prodimento dello stesso: a)La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. b)Ogni persona ha diritto alla vita. c)Non sono ammessi trattamenti sanitari su malati terminali, che con le forme e i modi stabiliti dalla legge vi abbiano espressamente rinunciato. La rinuncia è sempre revocabile.

L'Art. 1 del Disegno di

L'Art. 1 del Disegno di legge N. 1368 è così sostituito: Art. 1 (Inviolabilità della dignità umana) 1. L'ordinamento Italiano, in attesa della conclusione del procedimento di ratifica da parte dei restanti Stati membri, intende preventivamente conformarsi a quanto stabilito nel Trattato firmato a Roma il 29 ottobre 2004 e definito "Costituzione per l'Europa", il quale trattato all'art. II-61 tutela il diritto alla "Dignità umana", come bene giuridico inviolabile e da assoggettare a rispetto e tutela. 2. Nessun trattamento sanitario potrà essere mai imposto a chi ne abbia espressamente manifestato la contrarietà, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

modifica art 9 comma 2

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale o al medico curante e registrarle in Uffici dedicati presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1.

modifica art 7 comma 5

5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale. Il parere espresso dal collegio è vincolante per la struttura sanitaria. Il medico curante, il quale comunque non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico, dovrà dichiarare nella cartella clinica la rinuncia a seguire personalmente le cure del paziente. La direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale designa un nuovo medico curante preposto ad attuare le direttive del collegio di medici.

sostituzione art 7 comma 4

4. Il medico curante, non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento e in stretta collaborazione con il fiduciario si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.

modifica art 7 comma 2

2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

modifica art 4 comma 6

6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento può essere disattesa fino al momento del ricovero in una struttura sanitaria.

modifica art 4 comma 5

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita sempre nella cartella clinica dal momento del ricovero in una struttura sanitaria pubblica o privata.

modifica art 4 comma 1

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte dal medico di medicina generale o dal medico curante che le sottoscrive.

L'Art. 1 comma 1 a) del

L'Art. 1 comma 1 a) del Disegno di legge N. 1368 è così sostituito 1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione: a) riconosce e tutela la salute, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, ma contemporaneamente il diritto di disporne nei casi previsti dalla legge.

L'articolo 5 comma 6 del

L'articolo 5 comma 6 del Disegno di legge N. 1368 è così sostituito: "Alimentazione ed idratazione, qualora fornite artificialmente attraverso apparecchiature mediche, sono da considerarsi trattamenti sanitari e pertanto possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento."

Testamento biologico

Voglio emendare l’articolo l’Art. 1 comma 4 che recita: [4. La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.]? L'Art. 1 comma 4 del Disegno di legge N. 1368 è così sostituito: "4. La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere, salva la volontà espressa dal soggetto interessato nelle forme stabilite dalla legge."

Libertà è partecipazione

Quando fra anni si capirà davvero che siamo scivolati in una dittatura sarò orgoglioso di dire: "io non ero tra gli idioti che applaudivano a Piazza Venezia". Combatterò fino allo stremo x difendere i diritti e le libertà di tutti... tu cosa fai?

Ricusazione preventiva di medico devoto

Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata dal soggetto la ricusa di un eventuale medico o di altra persona preposta a pronunciarsi , se il suo parere viene trovato in manifesta ed esclusiva ottemperanza a criteri non condivisi dal paziente , come criteri dettati da ispirazione religiosa o altri convincimenti riferibili solo al medico stesso e non a quelli del paziente . (In pratica , si dovrebbe poter rifiutare il parere del medico cattolico, islamico, testimoni di Geova e affini , e toglierli dal .. collegio , se dovessero agire con evidente ed esclusiva conformita' al loro credo )

Voglio emendare l’articolo

Voglio emendare l’articolo l’Art. 7 comma 5 che recita: [5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale. Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico] Scriverò: L'Art. 7 comma 5 del Disegno di legge N. 1368 è così sostituito: "5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale entro 7 giorni dalla richiesta espressa in tal senso dal fiduciario o dal medico curante. Il parere deve essere espresso dal collegio entro 7 giorni dalla nomina. Il parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. Tuttavia, nel caso il medico curante non volesse attenersi alle indicazioni del collegio, dovrà motivare per iscritto tale decisione e depositare tale motivazione presso la direzione sanitaria"

L'Art. 1 comma 1 paragrafo a

L'Art. 1 comma 1 paragrafo a del Disegno di legge N. 1368 è così sostituito: riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile a tutti fuorchè al soggetto stesso, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

emendamenti

La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile e indisponibile garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e i volere, salva la volontà espressa del soggetto interessato nelle forme stabilite dalla legge.

Diritti negati

Esimi, chi Vi scrive è un essere vivente che condivide il seguente pensiero: "disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo", come ebbe a dire il grandemente e lungimirante Voltaire, Sono anche un volontario Emergency, congenitamente disabile. Prima la tanto chiacchierata ammissione alle Olimpiadi di Oscar Pistorius (il quale, dopo una non breve diatriba legale, non ha potuto essere a Pechino, per non aver superato la tempistica cronometrica richiesta), atleta sudafricano disabile con amputazione bilaterale degli arti inferiori che si avvale di protesi al carbonio; poi il piazzamento al 16esimo posto nella 10 Km di nuoto di fondo della nuotatrice amputata ad una gamba, Natalie Du Toit (anch'essa del Sudafrica,nazione di cui è stata la portabandiera), infine il flebile e caritatevole interesse dei media per le Paralimpiadi, mi ha instillato una profonda considerazione. Vorrei innanzitutto che mi si chiarisse un dubbio. Ho la sensazione, vissuta, che la "categoria" (e chiedo venia per tale classificazione) delle persone con disabilità sia alla continua ricerca di una propria identità, che sembra avere smarrito o che intenda trasformare. Le vite, le azioni e le vicende di persone con disabilità, narrate e rappresentate dalle TV generaliste e dai media, si incentrano quasi sempre (malauguratamente se vittime d'episodi di cronaca nera) su chi rappresenta una "specificità nella disabilità", come a dimostrare la propria "eccezionalità" nella disabilità stessa. La continua e sola rappresentazione di limiti estremi ad opera di sportivi disabili, di specificità di artisti disabili e altro ancora - sempre all'insegna dell'altisonante - da una parte, certamente mi confortano e mi suscitano grande e profonda ammirazione per tutte le capacità che queste persone riescono a mettere in gioco. Vorrei far notare però che, nella grande rappresentazione di questa nostra realtà sociale, la persona con disabilità non deve mostrare le proprie incapacità per avvalorare ed esaltare le capacità eventualmente raggiunte. Senza voler sottacere o nascondere alcunché, mi sembra infatti che sia dignitoso mostrare la persona con disabilità in tutto il suo essere umano, prescindendo dall'estremizzazione del suo carattere e dei suoi limiti. Che l'"handicap", ossia "l'ineguaglianza delle prestazioni", derivante da menomazioni o patologie a carico di una persona sia in realtà commisurato fortunatamente non più e non solo alla valenza di questa menomazione o disturbo, bensì al fatto che la persona viva, operi e lavori in un ambiente sfavorevole o favorevole, è cosa ormai assodata. Si può concludere quindi che la disabilità è una determinata condizione in un ambiente sfavorevole. Oltre a ciò è generalmente acclarato anche che la non ricchezza e l'handicap creano una sorta di circolo vizioso, tanto che se la povertà è causa di patologie, vale anche il suo opposto. Per le persone che vivono con un handicap, la semipovertà causa insomma una forma secondaria di handicap, legata alle condizioni di vita precaria, agli impedimenti sociali (non solo architettonici), all'accesso alla salute. Gli individui con disabilità - come esseri umani e perché esseri umani - hanno diritti primari che non è lo Stato a dover attribuire; diritti naturali che proprio perché tali, sottendono prerogative umane insopprimibili che lo Stato deve solo riconoscere. Sono quei diritti che nascono con l'uomo e con lui muoiono, costituendo la garanzia vitale dei beni insostituibili e inalienabili della vita, dell'integrità fisica e psichica, dell'uguaglianza e della libertà, della vita stessa. Ebbene, in tale contesto la società mostra un'attenzione molto parziale nei confronti di tutti noi persone con "normale disabilità" e soprattutto impotenti o incapaci, forse, a valorizzare, o direi più precisamente, a mostrare, le nostre non-normalità. Noi disabili, siamo non di rado circondati da leggi che sembrano di specificità e correttezza impareggiabile, ma che al momento della loro applicazione, divengono strumenti quasi devastanti della nostra dignità di vita. Molti di noi, se non avessimo l'affetto, la vicinanza,l'amore dei nostri familiari e di quelli che con abnegazione si impegnano con noi (e che io ho il privilegio di saperli amici veri!), certo non sarebbe lo Stato a permetterci di condurre una vita che si può soltanto definirsi tale. Tornando a quanto si diceva all'inizio, è categoricamente pleonastico affermare che in realtà tutti hanno in sé delle potenzialità che possono evolversi o essere sviluppate a prescindere dalle proprie condizioni psicofisiche. Anche il mondo della "normalità" è pieno di individui con una spiccata ed emergente sensibilità nell'arte, nella cultura, nello sport e quant'altro; ciò, però, non significa che la "normalità" sia costituita da tali eccezionalità, altrimenti vorrebbe dire banalizzare la normalità stessa. Ora, credo che nel mondo della disabilità debba essere applicato lo stesso concetto in maniera più profonda e responsabile. Siamo individui che alle quotidiane difficoltà della vita devono aggiungere quella di un corpo non al top, e di barriere create (non sempre volontariamente) dalla società. È proprio questa, paradossalmente, la "normalità della disabilità". Mi piacerebbe molto non vedere più la "diversità nella diversità". Vorrei vedere, sentire, vivere il "disabile normale", non discriminato. La persona che non sempre può frequentare la scuola, che difficilmente può lavorare, che a volte non può uscire per le eterogenee barriere: questo è il "normale disabile". Tutto l'amore e l'attaccamento per la nostra vita deve quotidianamente fare i conti con gli sguardi curiosi degli altri e con il dover certificare (nel senso letterale del vocabolo!) per poter veder riconosciuti e tutelati i propri diritti. Sperticatamente grazie per il tempo dedicatomi, cordiali saluti Luigi Zappa di Albairate MI

Emendamento al DDL Calabrò

L'Art. 1 comma 1 punto a) del Disegno di legge N. 1368 è così sostituito: a) tutela la vita umana e riconosce a ogni persona il diritto inviolabile di disporne secondo la proprià volontà, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

Idea ostruzionistica

Si tratta di trovare un tot di senatori che, all'annuncio di ogni emendamento da parte del presidente dell'assemblea, prendano la parola per chiedere di aggiungere la propria firma.

Propongo di unificare e sostituire 4.3 e 4.4 come segue

"Art. 4.3 La Dichiarazione Anticipata di Trattamento, in quanto caso particolare di procedura testamentaria, assume la medesima misura ed efficacia di questa : facoltativa, sempre ritirabile o modificabile totalmente o parzialmente dal sottoscrittore, a validita' illimitata nel tempo." Nota : la numerazione successiva scala, ovviamente da "4.5" a "4.4"

Desidero emendare art. 3 comma 6

Osservazioni: A lorsignori "prolife" che si stracciavano le vesti per "l'inumano trattamento" della povera Eluana Englaro "costretta a morire di fame e di sete" domanderei se non sarebbe stato piu' umano, caritatevole e pietoso ricorrere a una pratica medica di rapido e definitivo annullamento della sofferenza. In pratica : non e' meglio la "buona morte" ["eutanasia"] che un' agonia perpetrata a tempo indeterminato in ottemperanza ai loro fanatismi etico-religiosi ? Considerando infine che l' Italia che non e' certo ai primi posti fra i paesi cosiddetti civili in tema di cure palliative, quale garanzia abbiamo che l' agonia non sia inutilmente dolorosa ?

Emendamento: L'art. 3 comma 6 del Disegno di legge n. 1368 è così sostituito: "Poiche' alimentazione e idratazione in caso di evidente e/o dichiarato stato di sofferenza diventerebbero strumenti non di alleviamento ma di prolungamento della sofferenza stessa, possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento"

Desidero emendare art. 1, comma 1, paragrafo a)

Osservazioni: La fomulazione dell' attuale testo di Commissione e' ambigua laddove la generica "indisponibilita'" presta il fianco ai cosiddetti sostenitori della vita come dono di Dio e in quanto tale indisponibile al soggetto. Aggiungo a supporto che non mi risulta esistere nel nostro codice penale il reato di suicidido, al quale chiuque puo' dunque accedere liberamente. Il tentativo di trasformare dichiarazioni teologiche in leggi dello stato e' evidentissimo e va quindi emendato.

Emendamento: Il paragrafo a) art. 1, comma 1 del Disegno di legge n. 1368 è così sostituito: "La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione: a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile per chiunque non sia il soggetto stesso della vita, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge"

L'art 3 comma 6 del Disegno

L'art 3 comma 6 del Disegno di Legge 1368 è così sostituito:
"6. In armonia con il fine della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
 

Per la culture della libertà

Non riesco a trovare in questa proposta di legge qualcosa in cui riconoscermi, non mi sento di formularne una ma so per certo che la libertà della persona è un bene inalienabile e la vita è un bene indisponibile per tutti eccetto chi la possiede. Nessuno può permettersi di decidere di alimentarmi, ventilarmi o idratarmi se non c'è speranza che, in una condizione di incapacità di potere esprimere il mio consenso come lo stato vegetativo, questo sia permanente. Chi crede in dio e ritiene che questa decisione spetti a lui, ha tutto il mio rispetto ma io la penso diversamente e la mia scelta va rispettata. L'idratazione e l'alimentazione forzate sono trattamenti a tutti gli effetti e come tali devono poter essere sospesi.Credo che nessun altro, con tutto il rispetto per chi svolge la professione di medico, oltre a me ed ai miei familiari, abbia il diritto di disporre della mia vita. Sono grata a chi, nel caso questo accadesse a me si prodigherà per strapparmi alla morte ma se non c'è più niente da fare, devono lasciarmi andare e devo poterlo fare nel pieno rispetto della legge, non voglio essere costretta ad andarmene come un ladro nella notte.

Emendamento articolo 3 n.6 ddl n. 1368

L'articolo 3 n.6 ddl n.1368 è così sostituito :" In armonia con l'articolo 14 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 la disabilità in nessun caso dovrà giustificare una privazione di libertà e quindi l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di terapia e possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento."

emendamento all'art 1

L'Art. 1. - (Tutela della vita e della salute) è così modificato: Art. 1. - (Tutela della vita, della salute e del libero consenso dei pazienti). 1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e della "Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alla applicazione della biologia e della medicina", entrata in vigore il 1 dicembre 1999: a) riconosce il diritto alla integrità, alla libertà e alla dignità della persona; b) garantisce che gli atti medici non possono prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui alla "Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alla applicazione della biologia e della medicina", fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana; c) garantisce la partecipazione del paziente all’identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate e riconosce che il suo dissenso, anche tramite atti unilaterali manifestati prima di perdere la capacità di esprimere le proprie volontà, è vincolante per il medico. Nel caso di pazienti di minore età o di incapaci la presente legge ravvisa come vincolante per il medico l'espressione di volontà di chi esercita la tutela, salvo che non sia pregiudiziale alla salute del paziente. In quest'ultimo caso sarà il medico che decide in scienza e coscienza. d) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico. 2. La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.

emendamento all'art 4 c 3

Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di quarantacinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

emendamento all'art 4 c 3

Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di quaranta anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

emendamento all'art 4 c 3

Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di trentacinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

emendamento all'art 4 c 3

Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di trenta anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

emendamento all'art 4 c 3

Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di venticinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

emendamento all'art 4 c 3

Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di venti anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

emendamento all'art 4 c 3

Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di diciannove anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

emendamento all'art 4 c 3

Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di diciotto anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

emendamento all'art 4 c 3

Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di diciassette anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

emendamento all'art 4 c 3

Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di sedici anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

emendamento all'art 4 c 3

Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di quindici anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

emendamento all'art 4 c 3

Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di quattordici anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

emendamento all'art 4 c 3

Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di tredici anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

emendamento all'art 4 c 3

Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di dodici anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

emendamento all'art 4 c 3

Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di undici anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

modifica all'art 4 c 3

Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di dieci anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

art. 1-2

 

Art. 1
c. 1 - La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:
a) riconosce e tutela la libertà umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
b) riconosce e garantisce la libertà di ogni persona in via prioritaria rispetto all’interesse della società e della scienza;
c) garantisce che gli atti medici non possono prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2 della presente legge, fermo il principio per cui la libertà di cura deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
d) garantisce la partecipazione del paziente all’identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria la volontà del paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
e) Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono regolamentate in conformità agli articoli 13 e 32 della Costituzione.
f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti non espressamente accettati dal paziente nelle dat.
c. 2 - La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla tutela della libertà di cura del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.
Art. 2
c. 1 - L'attività medica, in quanto giustificata dalla tutela della salute e della libertà di cura del cittadino malato, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può in nessun caso prescindere dal rispetto della volontà di quest’ultimo, qualora essa sia certa e attendibile, e espressa liberamente e consapevolmente.
c. 2 - L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento. i limiti dell’autonomia decisionale del medico sono definiti da quanto espressamente indicato dal paziente nel consenso (o dissenso) informato, redatto secondo le modalità sopra descritte.
c. 3 - L'alleanza terapeutica così costituitasi all'interno della relazione medico paziente è rappresentata da un documento di consenso o di diniego, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica, vincolante per il medico.
c. 4 - E' fatto salvo il diritto del soggetto interessato che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere adeguatamente documentato. Il rifiuto di essere informato non può in alcun caso divenire motivo di decisioni terapeutiche non concordate e sottoscritte.
c. 5 - Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale diritto non viene meno con l’impossibilità fisica del paziente di esercitarlo, divenendo in questo caso cogente quanto eventualmente disposto nel testamento biologico.
c. 6 - Qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere e l’urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi dell’etica e della deontologia medica. In nessun caso può essere disattesa la tutela del diritto alla libertà di cura, qualora sussistano elementi di conoscenza sulle volontà del paziente.
c. 7 - Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela.
c. 8 – - Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio dell’interesse e della libertà di cura del minore.
c. 8 bis - Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto, non previsto nelle dat, a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto.

Mi sembra che il testo di

Mi sembra che il testo di questa proposta di legge non meriti degli emendamenti, ma di essere cestinato per intero. Cosa significa che "riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile"? Oppure "vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all’alleviamento della sofferenza"? Ma queste - scusatemi - sono delle ovvietà belle e buone! Non c'era sicuramente bisogno di sprecare tempo e parole. Bisognava attaccare con alcune disposizioni effettivamente normative, secondo il modello normativo esatto: se x, allora y. Quindi dire cos'è vietato e quali sanzioni vi sono se, egualmente, lo si commette. La norma che vieta in assoluto la nutrizione forzata parenterale ed enterale è incostituzionale, perchè viola l'art. 32 comma 2 Cost. La scienza medica è pressochè unanime nel considerare come trattamento sanitario le forme di nutrizione enunciate. Cosicchè non è ammesso neppure per la legge di violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, quali costringere un essere biologicamente in vita a perdurare in stato vegetativo in assenza o, addirittura, contro la sua volontà. La Corte Costituzionale spazzerà via la norma infame, per cui non me ne preoccuperei troppo. Certo, occorrerà attendere i tempi di un giudizio incidentale di costituzionalità.

emendamento comma 6. dell`articolo 3

Idratazione e nutrizione possono non formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.Tuttavia il paziente puo` anticipatamente rifiutare che vengano addizionati ai liquidi della nutrizione parentale totale farmaci quali antibiotici, anticoagulanti e quant`altro non sia esclusivamente assimilabile a idratazione e nutrizione, essendo la somministrazione di farmaci oggetto di consenso informato.
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