Commentiamo due pronunce, una del Tar Brescia 2009, sent. n. 1457, l'altra una meno recente della Corte di Cassazione sez. 3 n. 26863/08 che, in modo puntuale la prima e in modo indiretto la seconda, confermano le ragioni dell'utenza e dei parenti nella questione del pagamento delle rette di degenza per gli anziani non autosufficienti alle Rsa.
Ricordiamo in breve che la legge prevede che i costi del servizio pubblico di assistenza e cura degli anziani non autosufficienti o dei portatori di handicap grave, siano a carico delle Istituzioni. La retta di degenza e' suddivisa in quota sanitaria (a carico delle Asl) e quota sociale (a carico dei Comuni). Il Comune puo' emanare regolamenti che prevedano la compartecipazione dell'utente al pagamento di parte di quest'ultima, nel rispetto della normativa ISEE. Quest'ultima disciplina a sua volta prevede che la compartecipazione debba esser computata sulla base dei soli redditi dell'assistito e che non possano esser richiesti soldi ai suoi parenti. (1)