Vademecum per i dibattiti referendari

Manualetto (da perfezionare ed integrare) ad uso degli esponenti radicali chiamati ai dibattiti sul Referendum.
A cura del dott. Luigi Montevecchi

Argomenti controversi

L’embrione è vita?

Non esiste il diritto di avere un figlio sano a tutti i costi

Senza la legge si tornerebbe al Far-West riproduttivo

L’embrione non è muffa; non è un “grumo di cellule” né un “ricciolo di materia”

Utilizzare le cellule staminali embrionali ai fini della ricerca equivale ad uccidere delle vite umane. Perché non investire sulle staminali adulte?

Le staminali adulte sono già in grado di curare molte malattie; finora nessuno ha curato nulla con l’uso delle staminali embrionali

La diagnosi preimpianto equivale alla eliminazione di esseri deboli ed indifesi, ed apre le porte ad una deriva eugenetica

Già prima di nascere l’embrione possiede già in potenza tutte le caratteristiche dell’adulto: Pannella era già un “Pannellino”

Il divieto di creare più di tre embrioni non ha modificato i risultati dei centri di PMA

Con la fecondazione eterologa si corre il rischio di un ripensamento, e dunque si apre la strada al disconoscimento della paternità

La mancata conoscenza del proprio genitore biologico è in grado di provocare turbe psichiche irreparabili nel figlio nato da eterologa

La mancata conoscenza del proprio genitore biologico è in grado di provocare turbe psichiche irreparabili nel figlio nato da eterologa

L’utilizzo della tecnica in un processo sacro come la riproduzione disumanizza

Se si desidera tanto un figlio, lo si può adottare invece di ricorrere alla PMA.

Il figlio della provetta sarà infelice perché è figlio dell’artificialità.

Esiste un diritto ad avere una famiglia tradizionale (= madre, padre e figlio\i).

Dal momento che non siamo sicuri degli effetti di nascere con la PMA è meglio vietare, è meglio essere prudenti.

Alcune riflessioni da sviluppare nei dibattiti

L’embrione è vita?

Sì. L’embrione derivante dalla fusione di due gameti umani è vita umana, così come sono vita umana lo spermatozoo e l’ovocita e l’embrione derivante dalla fusione di uno spermatozoo di toro e di un ovocita di mucca è vita vaccina. E allora?
La soluzione al problema se l’embrione è una persona oppure no implica un dibattito filosofico, di fronte al quale non è facile dare una risposta univoca. E’ tuttavia possibile spostare il ragionamento sul terreno scientifico, sociale e giuridico. Occorre distinguere tra un embrione NON ancora impiantato ed uno già impiantato nella mucosa uterina, così come tra un embrione impiantato alla 8a settimana ed un feto al 7° mese. E’ necessario ristabilire un equilibrio nella scala dei valori etici, collocando su differenti piani uno zigote ed un giovane immobilizzato su una sedia a rotelle. Riflettiamo su queste tre considerazioni:
1a considerazione: La probabilità che dopo la fusione dei due pronuclei si abbia un impianto varia, in natura, tra il 20% ed 35% se non si adottano metodi intercettivi (si chiamano intercettivi quei metodi capaci di impedire l’impianto nella mucosa uterina, dopo che sia già avvenuta la fecondazione). La volontà della donna di evitare una gravidanza non desiderata (ad esempio mediante l’uso della spirale) fa crollare tale percentuale allo 0,2%. Ciò significa che spontaneamente tra il 65% e l’80% di ciò che la scienza chiama embrioni allo stadio precoce non diventerà mai una persona (pur essendo una vita umana). Ed anche la percentuale residua (fino dunque al 99,8% di tutti gli ovociti fecondati) non lo potrà mai diventare CONTRO la volontà della donna che non voglia accoglierli in utero.
2 a considerazione: l’accettazione di un sistema intercettivo come la spirale non provoca nella donna lo stesso trauma psico-emotivo che produce al contrario un aborto volontario. Esiste evidentemente una percezione diversa dell’embrione (= vita umana) a seconda del suo stadio di sviluppo anche tra i laici e persino tra quei cattolici non integralisti che usano tali sistemi (1% circa della popolazione italiana).
3 a considerazione: se il nostro ordinamento giuridico consente l’uso di una spirale, o della cosiddetta “pillola del giorno dopo” per evitare l’impianto di un embrione nelle fasi precoci del suo sviluppo (quando la fecondazione avviene per vie naturali), perché obbligare la donna all’impianto, se l’embrione viene ottenuto con una fecondazione artificiale? C’è dunque una differenza sostanziale tra una fecondazione naturale ed una ottenuta con l’ausilio della tecnologia?
Il professor D’Agostino, tra gli altri, ha spesso sostenuto che la legge 40/2004 è una legge etica. Ma ispirata a quale etica? Certamente non quella – assai diffusa – di chi percepisce le tre riflessioni appena ricordate.
Non è superfluo ricordare, poi, che in uno Stato liberale non può essere imposta una certa visione morale; il criterio che sta alla base della coercizione legale deve essere il principio del danno e non la valutazione che una pratica sia immorale (mancare alla parola data è immorale, ma non vorremmo che fosse impedito da una legge di Stato).
Riconoscere lo stato giuridico di un embrione NON ancora impiantato è una responsabilità assai grave, che richiederebbe tra l’altro – come conseguenza logica – l’impiego di una normativa proibizionista sui metodi intercettivi e la condanna dei medici e delle donne che utilizzino tali sistemi.

Non esiste il diritto di avere un figlio sano a tutti i costi

Nel 1994 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce Il termine di salute riproduttiva: questo implica il fatto che le persone abbiano una vita sessuale responsabile, soddisfacente e sicura e che abbiano la possibilità di riprodursi e la libertà di decidere se, quando e con quale frequenza farlo. Implicito, in ciò, è il diritto dell’uomo e della donna di essere informati e di ottenere i metodi di regolazione della fertilità di propria scelta che siano sicuri, efficaci, economicamente accessibili e graditi; inoltre di avere accesso ai servizi sanitari appropriati che consentano alle donne di affrontare in sicurezza la gravidanza ed il parto, ed offrano alle coppie la più ampia opportunità di avere un figlio sano. “…Reproductive Health implies that people are able to have a responsible. satisfying and safe sex life and that they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when and how often to do so. Implicit in this are the right of men and women to be informed of and to have access to safe. effective. affordable and acceptable methods of fertility regulation of their choice, and to appropriate health care services that will enable women to go safely through pregnancy and childbirth and provide couples with the best chance of having a healthy infant. (WHO, 1994) “
E’ quantomeno singolare che il divieto di diagnosi genetica preimpianto al fine di evitare gravidanze patologiche venga assimilato alle pratiche eugenetiche dei nazisti, quando la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità auspica che vengano offerte alle coppie le più ampie opportunità di avere un figlio sano.
Esiste una differenza cruciale tra l’ideologia eugenetica che condanniamo e le possibilità offerte dalla diagnosi di preimpianto (e dalla manipolazione genetica in generale): mentre la prima sacrifica le persone in nome di un fine autoritario e ideologica di miglioramente della razza, la seconda offre la possibilità (e solo la possibilità, che non è mai imposizione) di scegliere; e offre la possibilità di non impiantare un embrione affetto da una grave malattia evitando in tal modo di effettuare un aborto terapeutico.
Affermazione falsa, considerando che già prima della entrata in vigore della legge 40/2004 esisteva il codice deontologico dei medici, che regolava in modo assai preciso le pratiche di fecondazione assistita, e che episodi anomali come quelli relativi a gravidanze indotte in “mamme-nonne” sono avvenuti in Italia prima dell’entrata in vigore del codice deontologico deliberato dal Consiglio Nazionale della F.N.O.M.C.e O. il 3 Ottobre 1998:

“Art. 42- Fecondazione assistita -
Le tecniche di procreazione umana medicalmente assistita hanno lo scopo di ovviare alla sterilità.
E' fatto divieto al medico, anche nell'interesse del bene del nascituro, di attuare:
a) forme di maternità surrogata;
b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili;
c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.
E' proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a pregiudizi razziali; non è consentita alcuna selezione dei gameti ed è bandito ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonché la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o strutture sanitarie privi di idonei requisiti.
CAP. VIII
Sperimentazione
Art. 43- Interventi sul genoma e sull'embrione umano -

Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche.
Sono vietate manipolazioni genetiche sull'embrione che non abbiano finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche.
Art. 44- Test genetici predittivi -
Non sono ammessi test genetici se non diretti in modo esclusivo a rilevare o predire malformazioni o malattie ereditarie e se non espressamente richiesti, per iscritto, dalla persona interessata o dalla madre del concepito, che hanno diritto alle preliminari informazioni e alla più ampia e oggettiva illustrazione sul loro significato, sul loro risultato, sui rischi della gravidanza, sulle prevedibili conseguenze sulla salute e sulla qualità della vita, nonché sui possibili interventi di prevenzione e di terapia.
Il medico non deve, in particolare, eseguire test genetici predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a seguito di espressa e consapevole manifestazione di volontà da parte del cittadino interessato.”

Senza la legge si tornerebbe al Far-West riproduttivo

Affermazione falsa, considerando che già prima della entrata in vigore della legge 40/2004 esisteva il codice deontologico dei medici, che regolava in modo assai preciso le pratiche di fecondazione assistita, e che episodi anomali come quelli relativi a gravidanze indotte in “mamme-nonne” sono avvenuti in Italia prima dell’entrata in vigore del codice deontologico deliberato dal Consiglio Nazionale della F.N.O.M.C.e O. il 3 Ottobre 1998:

Art. 42- Fecondazione assistita -
Le tecniche di procreazione umana medicalmente assistita hanno lo scopo di ovviare alla sterilità.
E' fatto divieto al medico, anche nell'interesse del bene del nascituro, di attuare:
a) forme di maternità surrogata;
b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili;
c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.
E' proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a pregiudizi razziali; non è consentita alcuna selezione dei gameti ed è bandito ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonché la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o strutture sanitarie privi di idonei requisiti.
CAP. VIII
Sperimentazione
Art. 43- Interventi sul genoma e sull'embrione umano -

Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche.
Sono vietate manipolazioni genetiche sull'embrione che non abbiano finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche.
Art. 44- Test genetici predittivi -
Non sono ammessi test genetici se non diretti in modo esclusivo a rilevare o predire malformazioni o malattie ereditarie e se non espressamente richiesti, per iscritto, dalla persona interessata o dalla madre del concepito, che hanno diritto alle preliminari informazioni e alla più ampia e oggettiva illustrazione sul loro significato, sul loro risultato, sui rischi della gravidanza, sulle prevedibili conseguenze sulla salute e sulla qualità della vita, nonché sui possibili interventi di prevenzione e di terapia.
Il medico non deve, in particolare, eseguire test genetici predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a seguito di espressa e consapevole manifestazione di volontà da parte del cittadino interessato.”

L’embrione non è muffa; non è un “grumo di cellule” né un “ricciolo di materia”

Il materiale biologico che viene comunemente chiamato embrione non ha – prima dell’impianto e per molto tempo ancora dopo di esso – alcuna caratteristica visibile ai più che lo renda distinguibile da un embrione di topo o di una mucca, mentre tutti siamo capaci di distinguere un vitello da un topolino o da un neonato. Esigenze didascaliche hanno indotto alcuni ad usare le espressioni “grumo di cellule” o “ricciolo di materia”, per semplificare il concetto di una fase “embrionale” appunto, ben lontana da quella più antropomorfa di un embrione in utero alla 8 a -9 a settimana di gestazione. Per evitare di attribuire un senso dispregiativo al concetto di embrione nelle prime fasi dello sviluppo (definendolo appunto “grumo” o “materia”) si potrebbe utilizzare il termine “embrione pre-impianto” o “citoembrione” intendendo con esso la fase di sviluppo embrionaria in cui sono ben distinguibili i singoli elementi cellulari che lo compongono, già “strutturati” ma non ancora differenziati in organi e tessuti (cito- : Primo elemento di composti della terminologia scientifica, col sign. di 'cellula'. [Dal greco Kytos = cavità])

Utilizzare le cellule staminali embrionali ai fini della ricerca equivale ad uccidere delle vite umane. Perché non investire sulle staminali adulte?

1a considerazione: il termine “vita umana” è fuorviante, alla luce di quanto già detto nella discussione sull’embrione = vita. Anche una cellula della cute è vita umana (è vita in quanto possiede attività vitali, ed umana in quanto corredata di sequenze genetiche della specie umana): ustionarsi accidentalmente con una candela significa dunque uccidere molte “vite umane” (le cellule cutanee), ma a chi verrebbe mai in mente di esprimere tale concetto con questi termini?
Fuori di ogni sofisma rimane il concetto di base: staminali adulte o embrionali?
Nessuno – tra i favorevoli all’abrogazione della legge – ha mai voluto contrapporre le due linee di ricerca: si studi su entrambe e si lasci ai risultati (validati con criteri scientifici, e non ideologici, religiosi o emotivi) l’ultima parola.

Le staminali adulte sono già in grado di curare molte malattie; finora nessuno ha curato nulla con l’uso delle staminali embrionali

L’uso di staminali derivate dal cordone è in grado di trattare patologie importanti come la leucemia. Nessuno è mai finora riuscito a guarire il Parkinson o la SLA o l’Alzheimer utilizzando staminali adulte, esattamente come con le staminali embrionali. Esistono risultati incoraggianti nella ricerca animale: si chiede di non precludere la stessa ricerca nel campo umano.
D’altronde non esistono impedimenti scientifici a tale progetto: l’unico ostacolo alla sperimentazione sui “citoembrioni” è etico e deriva dalla convinzione che un embrione in fase di blastocisti, mai impiantato in utero, sia già “uno di noi”.
E’ utile, a questo punto, ricordare una differenza sostanziale tra i mammiferi e tutti gli altri esseri viventi: solo i primi hanno – come tappa obbligata per la prosecuzione della specie – la necessità di essere impiantati in utero dopo la fusione dei gameti. Se osservassimo, ad esempio, un embrione di squalo, non avremmo alcun dubbio sul fatto che interromperne lo sviluppo significa impedirne la nascita. Esso si trova al di fuori del corpo materno, e la possibilità di vincere la scommessa di venire al mondo dipende da fattori esterni, ambientali, dalla presenza di eventuali predatori, etc…
Nel caso dei mammiferi (e dunque anche dell’uomo) un embrione al di fuori dell’utero materno ha una probabilità di venire al mondo uguale allo 0%, cioè nulla. Parlare di embrione come “uno di noi” in una fase in cui non esiste gravidanza (se l’embrione si trova in provetta, non c’è nessuna donna gravida, né la futura madre eventuale può dirsi “incinta”) è un errore concettuale, che origina dalla scarsa conoscenza scientifica posseduta dai cittadini nella nostra società. Alla rapidità delle acquisizioni scientifiche non segue una altrettanto rapida modifica del pensiero laico.
Il “citoembrione” prima dell’impianto è preziosissimo materiale biologico che potrà – se introdotto in utero e dopo una serie di ulteriori circostanze favorevoli, diventare un feto prima ed un neonato poi; oppure – rimanendo in laboratorio – essere destinato alla distruzione o utilizzato ai fini della ricerca scientifica. Tutto dipende dalla volontà della donna: è molto semplice. Negare l’autonomia decisionale alla futura madre significa rifiutare quanto faticosamente conquistato nel nostro paese dai cittadini grazie ai movimenti femminili, al diffondersi di una cultura laica e liberale, alle battaglie per l’affermazione dei diritti civili durante gli ultimi 30 anni.

La diagnosi preimpianto equivale alla eliminazione di esseri deboli ed indifesi, ed apre le porte ad una deriva eugenetica

Anche questa affermazione è viziata da un preconcetto: il “citoembrione” è un bambino in potenza. Senza ripetere le considerazioni già espresse sulla inconsistenza di tale affermazione (si tratta di materiale biologico non ancora impiantato), ammettiamo – senza concederlo – che non vi siano differenze tra l’embrione in provetta ed il feto in utero. Consideriamo allora la richiesta di una diagnosi prenatale. Chi si sottopone ad amniocentesi nel corso della gravidanza lo fa per conoscere prima della nascita se il feto è affetto da patologie altamente invalidanti. In caso di risposta infausta (ad esempio se il feto è talassemico) la madre può decidere di proseguire la gravidanza oppure, se le viene diagnosticata la comparsa di una grave patologia psichica in grado di peggiorare con la nascita del figlio malato, può scegliere di abortire secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Si tratta di eugenetica ? (eugenetica (eu-ge-nè-ti-ca) s.f. ~ Parte della genetica che studia il patrimonio ereditario umano e i modi per migliorare la razza umana. [Comp. di eu- e genetica].) C’è forse l’intervento di uno stato autoritario che obbliga la madre a non partorire cittadini malati, o piuttosto ci troviamo di fronte ad un legittimo desiderio materno di avere un figlio sano che induce la gravida a chiedere l’aborto, assumendosene poi ogni responsabilità? “…Perché l’eugenica, per definizione e uso contestuale del termine, ha sempre significato controllo sociale o coercitivo della riproduzione per migliorare la qualità biologica della razza. E una coppia che in una democrazia liberale si serve della diagnosi preimpianto per far nascere un figlio senza una grave malattia genetica, o con un profilo immunogenetico che consente di salvare un altro bambino, non lo fa sotto costrizione; né tantomeno con lo scopo di migliorare la qualità biologica della “nazione”. Lo fa agendo liberamente e consapevolmente, e usando una serie di tecnologie biomediche, non diverse da tante al tre che interferiscono con il corso della natura (vaccinazioni, anestesia, antibiotici, trapianti, eccetera), che consentono di prevenire e curare malattie ereditarie. Cioè di vivere meglio e far vivere senza gravi sofferenze i bambini che vengono al mondo.” “La presenza o meno della coercizione è discriminante per la validità dell’analogia nazista. La selezione eugenica dei nazisti era imposta dallo stato, secondo dei criteri di superiorità arbitrari, discriminanti e biologicamente insensati. Leggi eugeniche che prevedevano per esempio la sterilizzazione obbligatoria non esistevano solo in Germania. Ma anche in diversi stati Usa e scandinavi. L’eugenica nella realtà storica è stato un movimento complesso e chi ne parla per scopi di propaganda o in una legge dello stato dovrebbe meglio documentarsi. Perché operativamente, è la legge sulla fecondazione assistita a essere illiberale, e a implicare una limitazione della libertà riproduttiva. Proprio come le leggi eugeniche! Volendo ragionare con la logica di chi l’ha voluta, si potrebbe dire che in questo caso abbiamo però una legge “disgenica” (Gilberto Corbellini, Docente di Storia della Medicina, Bioetica ed Epistemologia Medica su “Il Sole 24 ore”)
Anche in questo caso si può decidere di negare questa autonomia decisionale alla madre, ma occorre allora vietare per legge l’amniocentesi e – soprattutto – l’aborto volontario. Vietare la diagnosi genetica preimpianto consentendo poi l’interruzione di gravidanza in una fase più avanzata (ripeto: si tratta di specie giuridiche completamente differenti) è crudele soprattutto da parte di chi ritiene lo sviluppo umano un continuum dalla fecondazione al parto.

Già prima di nascere l’embrione possiede già in potenza tutte le caratteristiche dell’adulto: Pannella era già un “Pannellino”

Questa affermazione individua nel momento della formazione di una identità genetica (embrione nella fase post-singamica) la realizzazione di un individuo titolare di diritti, anche se infinitamente piccolo. Si tratta – ovviamente – di una convenzione su cui è possibile concordare o dissentire.Quando si afferma che il raggiungimento della maggiore età avviene al compimento del 18° anno introduciamo un concetto che non trova corrispondenza dal punto di vista biologico: a 18 anni non succede nulla di differente rispetto a quanto può manifestarsi a 17 anni e sei mesi o a diciotto anni e mezzo, ma tant’è: si tratta di una convenzione, largamente accettata e tuttavia suscettibile di modifiche nel caso che le condizioni sociali e culturali si modifichino in modo sostanziale. Gli stessi criteri si possono estendere al concetto di morte cerebrale: il cuore continua a battere, il sangue a circolare, i polmoni si espandono ma, poiché si è stabilito che in assenza di attività elettrica cerebrale il soggetto diventa un cadavere, possiamo espiantargli un cuore pulsante per tentare di salvare un’altra vita umana. Questo perché alla luce delle nostre attuali conoscenze scientifiche la probabilità che il soggetto possa riprendere una attività cerebrale dopo la morte di un numero enorme di neuroni è equivalente allo 0%. La stessa percentuale ( = 0%) è quella che un “citoembrione” fuori dall’utero possa svilupparsi e costituire un essere della nostra specie.Si può obiettare: nel caso della morte cerebrale la ripresa è impossibile nonostante la volontà salvifica, mentre nel caso dell’embrione ottenuto in vitro se la donna volesse, si potrebbe impiantare e, in una certa percentuale, terminare il proprio sviluppo.Ed è proprio questo il punto: se la donna lo vuole: noi riteniamo che in questa fase di sviluppo della vita umana la volontà della donna non possa essere alienata. Se lo facessimo dovremmo ridiscutere la facoltà di utilizzare metodi intercettivi (spirale, pillola del giorno dopo…) perchè un “citoembrione”, per il fatto stesso di essersi prodotto, ha il diritto giuridicamente tutelato di impiantarsi.Quale strano ragionamento induce la nostra società a ritenere che la autonomia decisionale della donna si possa esprimere quando l’embrione è impiantato in utero (almeno fino al 90° giorno e con particolari modalità), e non possa farsi valere in una fase precedente all’impianto? Quale pericolosa deriva si intravede nel consentire ad una donna che desidera legittimamente un figlio sano scelga di non farsi impiantare un “citoembrione” segnato dalla talassemia?Mi sembrerebbe più accettabile l’idea (= la convenzione) di un “Pannellino” inteso come un uomo in potenza solo dal momento dell’impianto. D’altronde se i suoi o i nostri genitori avessero potuto e voluto utilizzare dei metodi contraccettivi nessuno di noi sarebbe qui e ciò, al di là di facili battute, non avrebbe mai sconvolto nessuno, perché ci sarebbero stati altri individui al nostro posto.

Il divieto di creare più di tre embrioni non ha modificato i risultati dei centri di PMA

L’affermazione non corrisponde a realtà, se si considerano i risultati dell’unico studio attualmente disponibile, svolto dalla SIR (Società Italiana della Riproduzione) al quale hanno partecipato i seguenti centri (nelle colonne i numeri dei cicli prima e dopo l’entrata in vigore della legge, nello stesso periodo dell’anno e su coppie con caratteristiche sovrapponibili):

Centro Pre-legge Post-legge Totale (%)

Bari 83 93 176 (9,5)
Bologna 179 156 335 (18.0)
Genova 61 60 121 (6,5)
Milano 241 242 483 (26.0)
Palermo I 113 110 223 (12.0)
Palermo II 44 49 93 (5.0)
Roma 240 190 430 (23.0)
Totale 961 900 1861 (100.0)

I risultati ottenuti confermano la diminuzione prevista in termine di gravidanze cliniche (dove PR equivale a Pregnancy Rate, cioè tasso di gravidanza): E’ noto che il numero di embrioni da impiantare, per ottenere il miglior risultato possibile, varia in relazione alle caratteristiche della donna, ed in particolare alla sua età. Stabilire un numero massimo di embrioni da trasferire, unico per tutte le donne senza tener conto delle peculiarità soggettive contrasta con le attuali conoscenze scientifiche e conduce ad una riduzione significativa delle nascite.A ciò si aggiunga il rischio (già in atto) di una fuga all’estero di coppie infertili, nella speranza di ottenere altrove quanto loro precluso in Italia.

Con la fecondazione eterologa si corre il rischio di un ripensamento, e dunque si apre la strada al disconoscimento della paternità

Anche questa obiezione non ha più alcun senso, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza in tema di Filiazione - Azione di disconoscimento della paternità in cui esplicitamente si afferma: “Il marito che abbia validamente concordato o comunque manifestato il proprio preventivo consenso alla fecondazione eterologa non ha azione per il disconoscimento della paternità del bambino nato in seguito a tale fecondazione.” (Corte di cassazione - Sezione I civile , 16 marzo 1999 n. 2315) e recepito persino dalla stessa legge 40/2004 che prevede tale divieto di disconoscimento della paternità anche nel caso in cui vengano violate le norme che proibiscono la fecondazione eterologa. (Art. 9.(Divieto del disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre)1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, nè l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso codice.2. La madre del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto nè essere titolare di obblighi.)

La mancata conoscenza del proprio genitore biologico è in grado di provocare turbe psichiche irreparabili nel figlio nato da eterologa.

A parte la considerazione che nessuno potrà impedire alla coppia italiana, che disponga dei mezzi necessari e desideri effettuare un trattamento di fecondazione assistita di tipo eterologo, di rivolgersi all'estero, e che quindi ciò “..determinerebbe…(come ricordava il senatore Del Pennino nel suo intervento parlamentare dell’ottobre 2003) …proprio il rischio che si vorrebbe scongiurare vietando l'eterologa in Italia; anzi, è destinato ad aumentarlo. Infatti, nel caso in cui la coppia si rivolga all'estero, qualora insorga poi la necessità di conoscere i dati sanitari del donatore, e a patto che la legislazione di quello Stato lo consenta - anche questa è infatti un'incognita che dobbiamo tenere presente - si dovrà ricorrere al giudice straniero per conoscere questi dati con una prevedibile maggiore spesa, con certe maggiori difficoltà ed esigenze di tempi assai più lunghi che potrebbero essere tali da compromettere l'intervento sanitario che si rendesse necessario.”, nulla vieta di abolire l’anonimato e rendere disponibile – al figlio che lo volesse – l’identità del proprio genitore biologico.

L’utilizzo della tecnica in un processo sacro come la riproduzione disumanizza

Non dimentichiamo che le tecniche sono già massicciamente presenti nel processo sacro della riproduzione umana: le ecografie, l’amniocentesi, le incubatrici sono accettate e non vengono vissute come una violazione della preocreazione. Cosa ha di diverso la PMA? Niente, offrono una possibilità a chi è affetto da sterilità di raggiungere lo stesso desiderio che riteniamo moralmente ammissibile se espresso da chi non è sterile: avere un figlio.

Se si desidera tanto un figlio, lo si può adottare invece di ricorrere alla PMA.

Adottare un figlio e intraprendere la strada della PMA sono scelte profondamente diverse e che non possono essere paragonate. Non si può proporre a chi domanda una casa di comprarsi una tenda oppure di prenotare una vacanza ai tropici. È offensivo e fuori luogo che nella legge 40 compaia l’obbligo di prospettare la possibilità di ricorrere all’adozione o all’affidamento (Art. 6): perché non prospettare anche la possibilità di rinunciare a un figlio o di andare in vacanza? L’istituto dell’adozione nasce per offrire una famiglia ad un figlio che ne è privo: la fecondazione assistita offre l’opportunità di avere un figlio ad una coppia che ne sarebbe priva.

Il figlio della provetta sarà infelice perché è figlio dell’artificialità.

È necessario spezzare una volta per tutte l’identificazione artificiale-cattivo (di contro a naturale-buono). L’artificiale non è di per sé moralmente riprovevole: la medicina è profondamente artificiale, ma siamo tutti d’accordo nel considerare buona la medicina e cattiva la polmonite (sebbene sia quest’ultima ad essere naturale). Se condanniamo la provetta in quanto è artificiale, dobbiamo condannare (e magari vietare per legge) anche le medicine.

Esiste un diritto ad avere una famiglia tradizionale (= madre, padre e figlio\i).

Chi è che stabilisce il tipo di famiglia giusto? Perché mai dovrebbe essere il modello tradizionale (e dovremmo aggiungere, occidentale e attuale) la tipologia di famiglia preferibile? Ma soprattutto, anche fosse possibile dimostrarlo, il passaggio dalla preferibilità all’imposizione di un modello familiare è assolutamente illegittimo. Lo Stato non deve obbligare le persone a conformarsi a standard discutibili, pena la violazione di quello spazio inviolabile che è la LIBERTÀ INDIVIDUALE. La scelta di quale famiglia avere è privata e intima, così come la scelta del se, come e quando avere dei figli. Queste decisioni rientrano nella sfera della libera scelta fino a quando non si prospetta un possibile danno per qualcuno.

Dal momento che non siamo sicuri degli effetti di nascere con la PMA è meglio vietare, è meglio essere prudenti.

Il richiamo alla precauzione sta diventando una vera e propria ossessione; ma curiosamente è esclusiva prerogativa delle discussioni sulle biotecnologie. Sugli OGM, ad esempio; o sul ricorso alla PMA, appunto.
I difetti di ricorrere alla precauzione sono fondamentalmente due:

    1. La valutazione del rischio deve sempre essere contestuale: ogni azione implica un rischio (camminare, mangiare, guidare, etc), e la decisione di compiere o non compiere un atto avviene in base alla valutazione delle conseguenze dell’azione e dell’omissione – va da sé che il rispetto della precauzione porterebbe alla totale inattività (che, però, ha sgradevoli e rischiose conseguenze). Non bisogna illudersi che l’astensione non abbia conseguenze, spesso ben più gravi dell’azione che si vuole scoraggiare o vietare in nome della prudenza.
    2. La pretesa di arrivare al rischio ‘zero’ per procedere è ingenua e spesso frutto di mala fede.
Sabato, 12 marzo, 2005 - 12:13
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